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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35091/2024 del 30/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agenzia riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte del contribuente, di un atto di pignoramento presso terzi notificato dall’agente della riscossione e relativo a crediti iscritti a ruolo in base a quindici cartelle di pagamento rimaste insolute. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso ritenendo il credito estinto per prescrizione quinquennale. In appello, l’allora Equitalia Sud aveva sostenuto che la prescrizione fosse decennale e che fosse intervenuta interruzione per notifiche di atti intermedi. La CTR del Molise, però, aveva dichiarato inammissibile l’appello principale perché l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, subentrata nel corso del giudizio, si era costituita con avvocato del libero foro senza produrre l’atto organizzativo e la delibera che, secondo la CTR, avrebbero dovuto giustificarne il patrocinio. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione delle norme che regolano la rappresentanza e difesa in giudizio dell’agente della riscossione e contestando la ritenuta invalidità della procura conferita al difensore esterno. Il contribuente ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, deducendo a sua volta la violazione del d.m. n. 140/2012 sui compensi applicati ai giudizi tributari, ma solo in relazione alla liquidazione delle spese dei gradi di merito.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata l’eccezione del contribuente di inammissibilità del ricorso principale per asserito giudicato interno sul merito, osservando che la CTR, avendo dichiarato inammissibile l’appello, non aveva esaminato il merito. Ha inoltre respinto l’eccezione di mancanza di procura speciale, rilevando che l’Avvocatura dello Stato opera ex lege. Nel merito, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione: ha affermato che, nel giudizio tributario di merito, l’Agenzia può avvalersi del patrocinio di un avvocato del libero foro secondo la convenzione con l’Avvocatura dello Stato, senza necessità di apposita delibera o formalità ulteriori, salvo le ipotesi di conflitto o indisponibilità dell’Avvocatura. Ne consegue che la CTR ha errato nel considerare invalida la costituzione dell’Agenzia e nel dichiarare inammissibile l’appello principale. Il ricorso incidentale del contribuente è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Violazione di norme processuali dedotta come motivo di ricorso principale

    La censura è stata ricondotta a un vizio processuale relativo alla declaratoria di inammissibilità dell’appello e alla validità della costituzione in giudizio dell’Agenzia.

  • artt. 11, comma 2, 12, comma 1, e 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamati quale base normativa sulla difesa tecnica nel processo tributario e sulla rappresentanza dell’Agenzia.

  • art. 1, comma 8, d.l. n. 193/2016, conv. in L. n. 225/2016

    Richiamato per la disciplina istitutiva dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e dei suoi rapporti di difesa in giudizio.

  • art. 4-novies d.l. n. 34/2019, conv. in L. n. 58/2019

    Norma di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione

    Richiamato per affermare la legittimità dell’assistenza di avvocati del libero foro nelle ipotesi previste.

  • art. 43, comma 4, R.d. n. 1611/1933

    Indicato come ipotesi di conflitto in cui può operare una deroga alle ordinarie modalità di patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Base del ricorso incidentale, poi assorbito, relativo alla liquidazione delle spese.

  • d.m. n. 140/2012

    Richiamato dal contribuente per contestare la liquidazione dei compensi professionali nei giudizi tributari.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l’inammissibilità dell’impugnazione per ragioni processuali preclude al giudice ogni valutazione del merito; perciò, se il merito non è stato esaminato, non si forma alcun giudicato interno su di esso.
  • L’Agenzia delle Entrate-Riscossione può stare in giudizio davanti al giudice tributario di merito avvalendosi di un avvocato del libero foro quando ciò sia previsto dalla convenzione con l’Avvocatura dello Stato, senza necessità di una specifica delibera o di ulteriori formalità, salvo conflitto o indisponibilità dell’Avvocatura.
  • La procura rilasciata all’avvocato del libero foro non è invalida per il solo fatto che manchi un atto organizzativo o una delibera, se la convenzione abilita l’ente alla difesa esterna nel giudizio considerato.
  • Quando il ricorso principale è accolto e la decisione impugnata viene cassata con rinvio per nuovo esame, il ricorso incidentale che investa questioni dipendenti resta assorbito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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