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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13997/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce dall'omologazione di un concordato preventivo proposto da una società in liquidazione. Un istituto di credito aveva reclamato contro il decreto del Tribunale che aveva omologato il concordato, sostenendo che la debitrice fosse già stata ammessa a una prima procedura concordataria nella quale era stata autorizzata una transazione relativa a un residuo credito ipotecario di euro 200.000, con riconoscimento della prededuzione, in cambio dell'assenso alla restrizione dell'ipoteca. Dopo la vendita del bene gravato, la società aveva rinunciato al primo concordato lasciando insoddisfatto quel credito e, a distanza di circa quindici mesi, aveva presentato una nuova domanda di concordato nella quale il credito della banca era stato collocato al rango ipotecario e non più in prededuzione. La banca aveva quindi sostenuto che vi fosse continuità sostanziale tra le due procedure, espressione di un'unica insolvenza protratta, e che la nuova domanda costituisse abuso del processo/del diritto perché finalizzata a privarla del soddisfacimento del credito. La Corte d'appello aveva accolto il reclamo e revocato l'omologazione ritenendo abusiva la condotta della debitrice. La società ha ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 1175 c.c. e dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avesse ravvisato l'abuso del diritto solo per la presentazione di una seconda domanda di concordato dopo meno di due anni dalla rinuncia alla prima, senza accertare una finalità deviata o eccedente rispetto allo scopo tipico della procedura e senza verificare un effettivo pregiudizio al credito della banca; con il secondo ha dedotto omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello non aveva considerato che nel periodo intermedio non erano state promosse istanze di fallimento né azioni cautelari o esecutive e che il credito della banca era comunque stato riconosciuto come ipotecario.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondati i motivi nei limiti indicati. Ha affermato che la domanda di concordato preventivo è inammissibile per abuso del processo solo quando sia proposta non per regolare la crisi dell'impresa mediante un accordo con i creditori, ma con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento o comunque perseguendo finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle tipiche dello strumento. Nel caso concreto la Corte d'appello non aveva correttamente applicato tale principio, perché aveva desunto l'abusività soltanto dalla rinuncia al primo concordato e dalla successiva riproposizione della domanda dopo quindici mesi, senza spiegare in che modo la seconda procedura avesse realmente pregiudicato il credito della banca, inserita tra i creditori privilegiati e promessa di integrale pagamento. La Cassazione ha quindi cassato il decreto impugnato e ha rinviato alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato come parametro di correttezza e buona fede la cui violazione può integrare abuso del diritto, ma solo se l'uso dello strumento processuale persegua finalità deviate rispetto a quelle tipiche.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma invocata per denunciare la violazione e falsa applicazione di legge nel ragionamento della corte territoriale.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Norma invocata per censurare l'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso quale base del sindacato di legittimità.

Massime di principio

  • La domanda di concordato preventivo è inammissibile per abuso del processo solo se risulta che il debitore la utilizzi non per la regolazione della crisi d'impresa, ma per perseguire un obiettivo diverso, come il mero differimento della dichiarazione di fallimento.
  • L'abuso del processo non può essere desunto in modo automatico dalla sola sequenza cronologica di rinuncia a un concordato e proposizione di una nuova domanda: occorre un accertamento concreto della finalità deviata o eccedente rispetto alla funzione tipica della procedura.
  • Per dichiarare abusivo il ricorso allo strumento concordatario è necessario spiegare in che modo la condotta del debitore abbia inciso concretamente sulla posizione del creditore o abbia alterato la funzione della procedura.
  • Se il credito del soggetto opponente è collocato tra i privilegiati e la proposta ne prevede l'integrale pagamento, non è sufficiente un'affermazione generica di pregiudizio per fondare l'abuso del diritto.
  • Il giudice del merito deve valutare tutti gli elementi fattuali rilevanti prima di qualificare la riproposizione della domanda di concordato come condotta abusiva, senza limitarsi alla mera reiterazione dello strumento processuale.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaAbuso del dirittoOnere della prova

Testo integrale

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