Cassazione Penale, Ordinanza n. 04726/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando per effetto la condanna già pronunciata nei gradi di merito. Ha inoltre applicato le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per il delitto di minaccia o violenza a pubblico ufficiale di cui all'art. 336 c.p. Dai passaggi riportati emerge che il fatto contestato consisteva nell'aver proferito, nei confronti dell'operante, la frase "faccio saltare tutto per aria, e a te ti faccio vedere io". La Corte di appello aveva ritenuto la frase penalmente rilevante valorizzando la testimonianza dell'operante e il contesto, i toni e la cornice in cui era stata pronunciata. Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato e perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi di fatto a contestare la qualificazione del fatto senza misurarsi con i criteri adottati dal giudice di merito.
Norme richiamate
art. 336 c.p.
La frase minatoria è stata ritenuta correttamente sussumibile nella fattispecie, alla luce del contesto, dei toni e della cornice in cui è stata pronunciata; non è necessario che la persona offesa si sia sentita effettivamente intimidita.
art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di art. 336 c.p., la rilevanza penale della frase minatoria va valutata considerando contesto, momento, toni e cornice fattuale in cui è stata pronunciata, non in base alla sola lettera isolata dell'espressione.
- Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 336 c.p., non è decisivo che il destinatario della minaccia abbia percepito soggettivamente un'effettiva intimidazione, essendo sufficiente la capacità oggettiva della condotta di inserirsi in un quadro intimidatorio coerente con la fattispecie.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che non si confronti specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si risolva in una mera contestazione astratta della qualificazione giuridica del fatto.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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