Cassazione Penale, Sentenza n. 34181/2022 del 15/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello (07/01/2021) denunciando, con motivi ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., carenze della motivazione ex art. 192 c.p.p. in ordine alla responsabilità penale e alla credibilità della persona offesa (sostenendo che la Corte non abbia adeguatamente valutato elementi compatibili con un ruolo non concorsuale del PATRASCU e l'inattendibilità della persona offesa e del teste difensivo). Inoltre contesta la qualificazione giuridica della condotta come rapina (art. 628 c.p.), sostenendo che, per la rapidità dell'atto e l'assenza di lesioni, si sarebbe dovuto procedere per furto con strappo (art. 624-bis, comma 2 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e perché riproduceva sostanzialmente le stesse doglianze di merito già valutate e respinte in appello. La Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero svolto un esame logico e coerente della prova (in particolare della deposizione della persona offesa), che le dichiarazioni del RINALDI fossero attendibili e corroborate da elementi indiziari (riconoscimento di terzi, numero di targa, identificazione della donna e del transessuale), e che vi fossero ulteriori condotte violente poste in essere dai correi dopo la sottrazione (lancio di una bottiglia e la brusca accelerazione dell'auto del PATRASCU) idonee a integrare il reato di rapina. Per tali ragioni la rinnovata richiesta di rivalutazione dei fatti è stata ritenuta inammissibile in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a versare alla cassa delle ammende la somma equitativamente fissata in Euro 3.000.
Norme richiamate
Richiamata come parametro per la completezza e coerenza della motivazione sulla valutazione della prova; la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito fosse adeguata e rispettosa dei criteri di valutazione della credibilità della persona offesa.
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b) ed e))
I motivi di cassazione sono stati inquadrati nelle lettere b) ed e) (violazione di legge e motivazione insufficiente/contraddittoria); la Corte ha ritenuto i motivi non specifici e riproduttivi di doglianze di merito, con conseguente inammissibilità.
art. 628 cod. pen. (commi 1, 2 e 3)
Norma costitutiva del reato di rapina contestato; la Corte ha confermato la presenza degli elementi della rapina in relazione alle condotte collettive e alle ulteriori azioni violente finalizzate all'impunità.
art. 624-bis cod. pen. (comma 2)
Norma del furto con strappo evocata dal ricorrente per una riqualificazione della fattispecie; la Corte ha ritenuto infondata la richiesta dato che sussistevano atti di violenza successivi alla sottrazione che qualificano il fatto come rapina.
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, trovandosi profili di colpa nella causazione dell'inammissibilità, all'obbligo di versamento alla cassa delle ammende.
art. 591 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato in tema di inammissibilità per aspecificità del motivo: l'assenza di correlazione tra le censure dedotte e le ragioni argomentative del giudice di merito è causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione nuova dei fatti: i motivi che si limitano a riprodurre le stesse doglianze di merito già valutate in appello sono inammissibili.
- Per impugnare efficacemente in Cassazione è necessaria specificità: indicare le ragioni di diritto, gli elementi di fatto decisivi e spiegare la decisività del vizio rispetto al percorso logico del giudice di merito.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono reggere da sole una condanna se il giudice del merito ne valuta adeguatamente la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca, con motivazione penetrante e congrua; tale valutazione è, di regola, insindacabile in Cassazione salvo manifeste contraddizioni.
- Per ottenere la riqualificazione del fatto (es. da rapina a furto con strappo) occorre dimostrare concretamente l'assenza di elementi di violenza o intimidazione verso la persona e l'assenza di condotte successive idonee a garantire l'impunità: mere ipotesi alternative non bastano in sede di legittimità.
- I motivi di ricorso fondati su elementi probatori 'negativi' o su congetture non supportate da massime di esperienza o da evidenze processuali concrete sono destinati all'inammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare, oltre al rigetto, l'imposizione delle spese processuali e, se sussistono profili di colpa, il pagamento di somme alla cassa delle ammende.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33953/2022 del 15/09/2022
- Sentenza penale · 15 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33954/2022 del 15/09/2022
- Sentenza penale · 15 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33958/2022 del 15/09/2022
- Sentenza penale · 15 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33960/2022 del 15/09/2022
- Sentenza penale · 15 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33961/2022 del 15/09/2022
- Sentenza penale · 15 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33962/2022 del 15/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →