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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34181/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza d'appello (07/01/2021) denunciando, con motivi ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., carenze della motivazione ex art. 192 c.p.p. in ordine alla responsabilità penale e alla credibilità della persona offesa (sostenendo che la Corte non abbia adeguatamente valutato elementi compatibili con un ruolo non concorsuale del PATRASCU e l'inattendibilità della persona offesa e del teste difensivo). Inoltre contesta la qualificazione giuridica della condotta come rapina (art. 628 c.p.), sostenendo che, per la rapidità dell'atto e l'assenza di lesioni, si sarebbe dovuto procedere per furto con strappo (art. 624-bis, comma 2 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e perché riproduceva sostanzialmente le stesse doglianze di merito già valutate e respinte in appello. La Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero svolto un esame logico e coerente della prova (in particolare della deposizione della persona offesa), che le dichiarazioni del RINALDI fossero attendibili e corroborate da elementi indiziari (riconoscimento di terzi, numero di targa, identificazione della donna e del transessuale), e che vi fossero ulteriori condotte violente poste in essere dai correi dopo la sottrazione (lancio di una bottiglia e la brusca accelerazione dell'auto del PATRASCU) idonee a integrare il reato di rapina. Per tali ragioni la rinnovata richiesta di rivalutazione dei fatti è stata ritenuta inammissibile in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a versare alla cassa delle ammende la somma equitativamente fissata in Euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamata come parametro per la completezza e coerenza della motivazione sulla valutazione della prova; la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito fosse adeguata e rispettosa dei criteri di valutazione della credibilità della persona offesa.

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. b) ed e))

    I motivi di cassazione sono stati inquadrati nelle lettere b) ed e) (violazione di legge e motivazione insufficiente/contraddittoria); la Corte ha ritenuto i motivi non specifici e riproduttivi di doglianze di merito, con conseguente inammissibilità.

  • art. 628 cod. pen. (commi 1, 2 e 3)

    Norma costitutiva del reato di rapina contestato; la Corte ha confermato la presenza degli elementi della rapina in relazione alle condotte collettive e alle ulteriori azioni violente finalizzate all'impunità.

  • art. 624-bis cod. pen. (comma 2)

    Norma del furto con strappo evocata dal ricorrente per una riqualificazione della fattispecie; la Corte ha ritenuto infondata la richiesta dato che sussistevano atti di violenza successivi alla sottrazione che qualificano il fatto come rapina.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, trovandosi profili di colpa nella causazione dell'inammissibilità, all'obbligo di versamento alla cassa delle ammende.

  • art. 591 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamato in tema di inammissibilità per aspecificità del motivo: l'assenza di correlazione tra le censure dedotte e le ragioni argomentative del giudice di merito è causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione nuova dei fatti: i motivi che si limitano a riprodurre le stesse doglianze di merito già valutate in appello sono inammissibili.
  • Per impugnare efficacemente in Cassazione è necessaria specificità: indicare le ragioni di diritto, gli elementi di fatto decisivi e spiegare la decisività del vizio rispetto al percorso logico del giudice di merito.
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono reggere da sole una condanna se il giudice del merito ne valuta adeguatamente la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca, con motivazione penetrante e congrua; tale valutazione è, di regola, insindacabile in Cassazione salvo manifeste contraddizioni.
  • Per ottenere la riqualificazione del fatto (es. da rapina a furto con strappo) occorre dimostrare concretamente l'assenza di elementi di violenza o intimidazione verso la persona e l'assenza di condotte successive idonee a garantire l'impunità: mere ipotesi alternative non bastano in sede di legittimità.
  • I motivi di ricorso fondati su elementi probatori 'negativi' o su congetture non supportate da massime di esperienza o da evidenze processuali concrete sono destinati all'inammissibilità.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare, oltre al rigetto, l'imposizione delle spese processuali e, se sussistono profili di colpa, il pagamento di somme alla cassa delle ammende.

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