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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20610/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

I ricorrenti, dipendenti con qualifica di infermieri presso un presidio ospedaliero, avevano agito per ottenere somme asseritamente dovute per il periodo 2001-2010 a titolo di indennità di vestizione e svestizione (cd. tempo tuta) e di buoni pasto, deducendo di aver svolto turni distribuiti nelle 24 ore, spesso superiori a sei ore, e di non aver fruito del servizio mensa. Dopo un primo rigetto in primo grado, un rigetto in appello e una precedente cassazione con rinvio, la Corte di appello del giudizio riassunto aveva escluso che l’originario ricorso contenesse una domanda risarcitoria, ritenendo la pretesa limitata al solo pagamento delle indennità/buoni pasto. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione i lavoratori denunciavano violazione degli artt. 1218 c.c., 112 c.p.c., 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 113 c.p.c., 156 c.p.c. e 111 Cost., oltre a vizio di motivazione e di individuazione del petitum, sostenendo che la Corte di merito avesse erroneamente interpretato l’atto introduttivo e omesso di considerare che esso proponeva anche una domanda risarcitoria per la mancata istituzione del servizio mensa e la mancata erogazione dei buoni pasto, in contrasto con il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e con il principio di diritto già enunciato dalla precedente ordinanza rescindente.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha affermato che l’originario ricorso introduttivo non conteneva soltanto una domanda retributiva o indennitaria, ma anche una autonoma causa petendi risarcitoria, desumibile dal complesso dell’atto e dai richiami giurisprudenziali in esso contenuti. Ne è derivato che la Corte territoriale aveva erroneamente ristretto il contenuto della domanda, violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra Corte di appello, indicata nel dispositivo, per nuovo esame della domanda e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1218 c.c.

    richiamato dai ricorrenti a fondamento della dedotta violazione, in relazione alla domanda di pagamento/risarcimento; la Corte non ne sviluppa un autonomo principio applicativo nel merito.

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte lo richiama per affermare che il giudice di merito deve rispettare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, correttamente individuando il contenuto della domanda.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato quale parametro della motivazione della sentenza, censurata dai ricorrenti per asserita contraddittorietà e incomprensibilità.

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato insieme agli altri parametri processuali invocati nel motivo di ricorso.

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti in connessione alla dedotta nullità processuale.

  • art. 111 Cost.

    richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura di motivazione e del giusto processo.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    utilizzato come base del sindacato in cassazione per nullità processuale derivante da erronea individuazione del petitum e violazione dell’art. 112 c.p.c.

  • art. 360, comma 4, c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso per il vizio attinente al ragionamento logico decisorio e alla individuazione della domanda.

  • art. 29 del contratto collettivo del comparto Sanità del 20 settembre 2001

    richiamato nel precedente giudizio rescindente come norma collettiva che collega il diritto al buono pasto e alla pausa di lavoro nelle particolari condizioni di turno.

  • art. 8 del d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66

    richiamato per affermare che il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa quando l’orario giornaliero eccede le sei ore, ai fini del recupero delle energie e dell’eventuale consumazione del pasto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma processuale richiamata per il deposito della memoria della controricorrente e per la trattazione in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, l’individuazione e l’interpretazione del contenuto della domanda, pur riservate al giudice di merito, sono sindacabili per nullità processuale quando l’erronea ricostruzione del petitum comporti violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
  • La domanda va interpretata complessivamente, considerando non solo le conclusioni ma anche l’esposizione dei fatti, le ragioni poste a fondamento della pretesa e gli eventuali richiami giurisprudenziali o normativi contenuti nell’atto introduttivo.
  • Quando una pretesa è formulata come richiesta di somme dovute secondo più possibili qualificazioni giuridiche, il giudice non può restringerla a una sola causa petendi se dal ricorso emerge anche una distinta prospettazione risarcitoria.
  • Nel pubblico impiego privatizzato, il diritto al buono pasto è collegato alla pausa di lavoro e, in presenza di turni giornalieri superiori a sei ore, deve essere valutato alla luce della disciplina collettiva e dell’art. 8 del d.lgs. n. 66 del 2003.
  • Se il bene della vita non è monetizzabile secondo la disciplina applicabile, il giudice del rinvio deve comunque verificare se la domanda consenta di attribuirlo, ove ne ricorrano i presupposti, anche sotto il profilo risarcitorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniBuoni pasto
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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