Cassazione Civile, Ordinanza n. 20610/2025 del 22/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
I ricorrenti, dipendenti con qualifica di infermieri presso un presidio ospedaliero, avevano agito per ottenere somme asseritamente dovute per il periodo 2001-2010 a titolo di indennità di vestizione e svestizione (cd. tempo tuta) e di buoni pasto, deducendo di aver svolto turni distribuiti nelle 24 ore, spesso superiori a sei ore, e di non aver fruito del servizio mensa. Dopo un primo rigetto in primo grado, un rigetto in appello e una precedente cassazione con rinvio, la Corte di appello del giudizio riassunto aveva escluso che l’originario ricorso contenesse una domanda risarcitoria, ritenendo la pretesa limitata al solo pagamento delle indennità/buoni pasto. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione i lavoratori denunciavano violazione degli artt. 1218 c.c., 112 c.p.c., 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 113 c.p.c., 156 c.p.c. e 111 Cost., oltre a vizio di motivazione e di individuazione del petitum, sostenendo che la Corte di merito avesse erroneamente interpretato l’atto introduttivo e omesso di considerare che esso proponeva anche una domanda risarcitoria per la mancata istituzione del servizio mensa e la mancata erogazione dei buoni pasto, in contrasto con il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e con il principio di diritto già enunciato dalla precedente ordinanza rescindente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha affermato che l’originario ricorso introduttivo non conteneva soltanto una domanda retributiva o indennitaria, ma anche una autonoma causa petendi risarcitoria, desumibile dal complesso dell’atto e dai richiami giurisprudenziali in esso contenuti. Ne è derivato che la Corte territoriale aveva erroneamente ristretto il contenuto della domanda, violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra Corte di appello, indicata nel dispositivo, per nuovo esame della domanda e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato dai ricorrenti a fondamento della dedotta violazione, in relazione alla domanda di pagamento/risarcimento; la Corte non ne sviluppa un autonomo principio applicativo nel merito.
la Corte lo richiama per affermare che il giudice di merito deve rispettare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, correttamente individuando il contenuto della domanda.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato quale parametro della motivazione della sentenza, censurata dai ricorrenti per asserita contraddittorietà e incomprensibilità.
richiamato insieme agli altri parametri processuali invocati nel motivo di ricorso.
richiamato dai ricorrenti in connessione alla dedotta nullità processuale.
art. 111 Cost.
richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura di motivazione e del giusto processo.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
utilizzato come base del sindacato in cassazione per nullità processuale derivante da erronea individuazione del petitum e violazione dell’art. 112 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso per il vizio attinente al ragionamento logico decisorio e alla individuazione della domanda.
art. 29 del contratto collettivo del comparto Sanità del 20 settembre 2001
richiamato nel precedente giudizio rescindente come norma collettiva che collega il diritto al buono pasto e alla pausa di lavoro nelle particolari condizioni di turno.
art. 8 del d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66
richiamato per affermare che il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa quando l’orario giornaliero eccede le sei ore, ai fini del recupero delle energie e dell’eventuale consumazione del pasto.
norma processuale richiamata per il deposito della memoria della controricorrente e per la trattazione in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, l’individuazione e l’interpretazione del contenuto della domanda, pur riservate al giudice di merito, sono sindacabili per nullità processuale quando l’erronea ricostruzione del petitum comporti violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
- La domanda va interpretata complessivamente, considerando non solo le conclusioni ma anche l’esposizione dei fatti, le ragioni poste a fondamento della pretesa e gli eventuali richiami giurisprudenziali o normativi contenuti nell’atto introduttivo.
- Quando una pretesa è formulata come richiesta di somme dovute secondo più possibili qualificazioni giuridiche, il giudice non può restringerla a una sola causa petendi se dal ricorso emerge anche una distinta prospettazione risarcitoria.
- Nel pubblico impiego privatizzato, il diritto al buono pasto è collegato alla pausa di lavoro e, in presenza di turni giornalieri superiori a sei ore, deve essere valutato alla luce della disciplina collettiva e dell’art. 8 del d.lgs. n. 66 del 2003.
- Se il bene della vita non è monetizzabile secondo la disciplina applicabile, il giudice del rinvio deve comunque verificare se la domanda consenta di attribuirlo, ove ne ricorrano i presupposti, anche sotto il profilo risarcitorio.
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