Cassazione Penale, Sentenza n. 31899/2022 del 30/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per mancanza di motivazione dell'ordinanza che aveva revocato i benefici della sospensione condizionale della pena concessi a Zolli con due sentenze. La difesa contestava che la revoca non poteva essere disposta perché il reato giudicato con la seconda sentenza sarebbe stato commesso il 17/10/2008, quindi oltre il quinquennio rispetto al reato (27/11/2002) oggetto della prima sentenza, circostanza che avrebbe impedito il sorgere del presupposto per la revoca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto sufficiente la motivazione sintetica dell'ordinanza impugnata, che richiamava l'art. 168, comma 1, n. 1 c.p. e le risultanze del certificato penale presenti nel fascicolo, e ha ritenuto manifestamente infondata la tesi difensiva sulla irregolarità del computo dei termini. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 168, comma 1, n. 1 c.p.
La revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena può essere disposta quando ricorrono le cause previste dall'art.168; il richiamo a tale norma unito alle risultanze del certificato penale è ritenuto sufficiente per motivare la revoca se gli atti sono nel fascicolo.
Il termine (quinquennale o biennale) per la valutazione del fatto nuovo va computato a partire dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza che ha concesso il beneficio; il fatto nuovo deve verificarsi nel periodo di durata del beneficio.
In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e può essere obbligato al versamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186 del 2000
Riferimento alla necessità di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; in assenza di tali elementi la sanzione pecuniaria è applicabile.
Massime di principio
- Per disporre la revoca della sospensione condizionale della pena è essenziale che il fatto nuovo si verifichi nel periodo di durata del beneficio, computato dalla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso la sospensione.
- Una motivazione sintetica che richiami la norma di riferimento e le risultanze probatorie già presenti nel fascicolo può essere sufficiente, soprattutto se il ricorrente era a conoscenza degli atti (es. richiesta della Procura generale e certificato penale).
- La difesa deve indicare e dimostrare con chiarezza elementi concreti che rendano fondata la propria tesi; se la tesi risulta manifestamente infondata la Corte non è tenuta a motivare puntualmente il rigetto di ogni singola deduzione difensiva.
- In caso di ricorso per cassazione inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo prova che escluda colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
- Il computo dei termini (quinquennale o biennale) richiede attenzione: va sempre fatto partire dalla irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio, e non dalla data del fatto originario.
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