Cassazione Penale, Ordinanza n. 18792/2025 del 19/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio di merito l'imputata era stata ritenuta responsabile, in concorso, di una rapina aggravata commessa a Bergamo il 26 ottobre 2020, oltre che di violazione della normativa sulle armi e di lesioni personali volontarie. La Corte d'appello aveva confermato la condanna del Tribunale. In cassazione la difesa ha proposto un unico motivo, censurando l'erroneo riconoscimento delle circostanze aggravanti della rapina ex art. 628, commi 1 e 3-quater, c.p., sostenendo che la motivazione di merito fosse apodittica nell'affermare che l'imputata sapesse che nella consumazione del fatto sarebbe stato usato spray al peperoncino e che la persona offesa si stesse recando in banca. Il ricorso, nella sostanza, mirava a una diversa lettura del compendio probatorio e dei fatti già valutati in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo fosse una mera reiterazione delle doglianze già sollevate in appello e disattese, priva di specificità e quindi solo apparente. Ha inoltre osservato che la censura tendeva a sollecitare una ricostruzione alternativa dei fatti e una diversa valutazione delle prove, attività non consentita in sede di legittimità quando la motivazione del giudice di merito sia immune da vizi logici e giuridici. La Corte ha poi richiamato il carattere oggettivo delle aggravanti contestate, imputabili a tutti i concorrenti ai sensi dell'art. 59, comma 2, c.p., evidenziando comunque che dalle conversazioni intercettate richiamate nella sentenza impugnata emergeva la conoscenza, da parte della ricorrente, delle modalità dell'azione e dell'uso dello spray al peperoncino. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma sul concorso di persone nel reato, richiamata per la partecipazione dell'imputata ai fatti contestati.
commi 1 e 3, nn. 1 e 3-quater
disciplina la rapina aggravata; le aggravanti contestate sono state considerate oggettive e imputabili a tutti i concorrenti.
aggravante comune richiamata nel capo di imputazione per i reati contestati.
norma sulla violazione della disciplina delle armi, contestata unitamente al concorso dell'imputata.
norma richiamata nel capo di imputazione in materia di armi.
norma base delle lesioni personali volontarie contestate.
aggravante delle lesioni personali volontarie contestate.
le circostanze aggravanti oggettive sono imputabili a tutti i concorrenti anche se non conosciute, norma richiamata dalla Corte per affermarne l'applicazione nel caso concreto.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre le stesse censure già formulate in appello senza confrontarsi in modo specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata.
- Non è consentito in cassazione sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti o una nuova valutazione delle prove quando la motivazione di merito sia logica e giuridicamente corretta.
- Le circostanze aggravanti di natura oggettiva si applicano a tutti i concorrenti nel reato ai sensi dell'art. 59, comma 2, c.p., con conseguente irrilevanza, sul piano della loro imputazione, della mancata percezione soggettiva dell'aggravante, fermo restando quanto emerga sul piano probatorio.
- La specificità del motivo di ricorso richiede una critica argomentata e puntuale alla decisione impugnata; la mera ripetizione delle difese di merito integra un motivo solo apparente e determina l'inammissibilità del ricorso.
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