Cassazione Civile, Ordinanza n. 35186/2021 del 18/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda l’impugnazione di un provvedimento di revisione del classamento, adottato ai sensi dell’art. 1, comma 335, della L. n. 311/2004, relativo ad unità immobiliari site in Roma e di proprietà, insieme ad altri soggetti, dei contribuenti. In primo grado il ricorso dei contribuenti era stato respinto; in appello la decisione veniva riformata perché la CTR riteneva formato un giudicato esterno sulla base di una precedente sentenza della CTP di Roma. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma nel testo disponibile risulta trattato in sostanza il primo, con il quale deduceva violazione dell’art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, sostenendo che la motivazione del provvedimento fosse sufficiente secondo l’orientamento di Cass. n. 21176/2016, poiché bastava il richiamo al significativo scostamento tra valori di mercato e valori catastali nelle microzone comunali, senza necessità di indicare specifiche caratteristiche dell’immobile. La Corte, richiamando l’evoluzione giurisprudenziale successiva e la sentenza della Corte costituzionale n. 249/2017, ha ritenuto invece necessario che il provvedimento rechi una motivazione rigorosa, idonea a rendere conoscibili ex ante al contribuente le concrete ragioni del diverso classamento, con indicazione degli elementi specifici incidenti sulla microzona e sull’unità immobiliare.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Ha aderito al più recente principio secondo cui, nel classamento ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, la motivazione è sufficiente solo se, oltre ai parametri generali e ai presupposti normativi dell’operazione di revisione, consente di comprendere gli elementi concreti che hanno inciso sul diverso classamento, conformemente ai criteri dell’art. 8 del d.P.R. n. 138/1998. Ha inoltre compensato integralmente le spese di questa fase, rilevando che il principio applicato è stato enunciato dopo la proposizione del ricorso, e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 335, L. n. 311/2004
La revisione del classamento per microzone è legittima solo se l’atto è sorretto da motivazione rigorosa che consenta al contribuente di conoscere le ragioni specifiche del nuovo classamento; non è sufficiente il solo richiamo allo scostamento di valore tra microzone.
Costituisce parametro per individuare gli elementi concreti da esplicitare nella motivazione del nuovo classamento, quali qualità urbana del contesto, qualità ambientale della zona di mercato e caratteristiche edilizie del fabbricato e dell’unità immobiliare.
art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, del d.P.R. n. 115/2002
È il parametro di riferimento per calcolare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.
art. 1, comma 335, L. n. 311/2014
Nel testo è citato per errore materiale; il riferimento corretto della disciplina richiamata è alla L. n. 311/2004.
Massime di principio
- Nel classamento catastale per revisione della microzona, la motivazione dell’atto deve essere specifica e rigorosa: non basta il mero richiamo al significativo scostamento tra valori di mercato e valori catastali, occorrendo indicare gli elementi concreti che hanno inciso sul singolo nuovo classamento.
- L’operazione di riclassificazione a carattere diffuso non consente una motivazione presuntiva o meramente formulaica: il contribuente deve poter conoscere ex ante le ragioni specifiche del provvedimento che lo riguarda.
- Ai fini della legittimità del nuovo classamento, la motivazione deve raccordare i parametri generali di legge con le caratteristiche della microzona e dell’unità immobiliare, secondo i criteri dell’art. 8 del d.P.R. n. 138/1998.
- Un orientamento giurisprudenziale precedente può ritenersi superato quando intervengono successive indicazioni della Corte costituzionale che valorizzano in modo decisivo il requisito della motivazione dell’atto amministrativo.
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