Cassazione Penale, Sentenza n. 06832/2026 del 19/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società ha impugnato l'ordinanza del GIP che aveva confermato il rigetto della sua istanza di concessione in uso temporaneo a terzi dello studio odontoiatrico sottoposto a sequestro preventivo impeditivo. La richiesta era finalizzata a consentire l'uso del bene per attività lecite e ad appianare debiti societari; il ricorso denunciava vizio di motivazione e violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza nella misura cautelare reale.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo impeditivo perché lo studio è stato accertato strumentale alla commissione del reato (esercizio abusivo della professione, contestato anche al legale rappresentante). Pur riconoscendo che i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità si applicano anche alle misure reali, la Corte ha confermato che la ricorrente non ha fornito elementi concreti idonei a dimostrare la "rottura" del nesso di strumentalità (ossia garanzie che il bene sarebbe stato effettivamente utilizzato per attività lecite e senza vincoli con gli indagati). In particolare il GIP ha legittimamente rilevato l'assenza di informazioni sulla natura dei rapporti tra i terzi professionisti proposti e le persone indagate, elemento necessario per valutare la compatibilità dell'uso temporaneo con la finalità della misura. Per queste ragioni la concessione in uso temporaneo è stata negata e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
codice di procedura penale, art. 667, comma 4
Regola la procedura di opposizione al provvedimento di sequestro preventivo; qui la decisione è stata pronunciata in sede di opposizione esperita ai sensi di tale disposizione.
codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese.
codice penale, artt. 110 e 348
Indicano i reati per cui è stato disposto il sequestro (concorso e reato materialmente contestato, nel testo specificato come esercizio abusivo della professione); la funzionalità dello studio rispetto alla commissione del reato è stata ritenuta accertata.
Costituzione, art. 42
Richiamato a fondamento del diritto di proprietà che va bilanciato con le esigenze cautelari; la Corte sottolinea che la limitazione deve essere proporzionata.
Primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 1
Richiamato per il principio di tutela della proprietà nell'ambito del bilanciamento tra interessi pubblici e privata proprietà.
Trattato dell'Unione europea, art. 5, parr. 3 e 4
Richiamato a supporto della portata del principio di proporzionalità quale parametro per valutare la legittimità delle limitazioni ai diritti fondamentali.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 49 par. 3 e art. 52 par. 1
art. 49 par. 3; art. 52 par. 1 CFR
Citata per sottolineare che il principio di proporzionalità è presupposto necessario per le misure che incidono sui diritti fondamentali.
Massime di principio
- Il sequestro preventivo "impeditivo" può essere confermato quando il bene è intrinsecamente e specificamente strumentale alla commissione del reato; non è sufficiente una semplice o occasionale utilizzazione.
- Il principio di proporzionalità e quello di adeguatezza si applicano anche alle misure cautelari reali: il giudice deve valutare se la limitazione della disponibilità del bene sia necessaria e non eccessiva rispetto allo scopo cautelare.
- Chi chiede la concessione in uso temporaneo di un bene sequestrato ha l'onere di fornire elementi concreti e verificabili che dimostrino la canalizzazione del bene verso attività lecite (es. identità dei terzi utilizzatori, rapporti contrattuali, garanzie di indipendenza dagli indagati); in assenza di tali elementi la richiesta può essere respinta.
- Non è ammissibile invocare genericamente il principio di proporzione per svuotare la funzione della misura cautelare reale: la libertà di iniziativa economica e il diritto di proprietà possono essere compressi se la limitazione risulta necessaria per impedire la perpetrazione del reato.
- In caso di rigetto dell'opposizione al sequestro, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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