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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36536/2026 del 16/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di assise di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 19 novembre 2025, aveva riformato la sentenza della Corte di assise di Reggio Calabria limitatamente alla pena, riducendola a sedici anni di reclusione, e confermato la responsabilità dell'imputata per tratta di persone e aggravanti contestate ai capi A e D, riduzione o mantenimento in schiavitù e aggravanti al capo B, e violenza sessuale al capo C. Secondo la ricostruzione conforme dei giudici di merito, una giovane, giunta in Italia il 1° settembre 2016 insieme a due connazionali attirate dalla promessa di poter proseguire gli studi, era stata sottoposta prima della partenza al rito juju e al vincolo del silenzio. Una volta giunta in Italia, era stata condotta presso l'abitazione dell'imputata, che le aveva imposto un debito di 35.000 euro per le spese di viaggio e, in caso di mancato pagamento, la prostituzione e la consegna dei relativi proventi. Al rifiuto della giovane, l'imputata le aveva imposto un rapporto sessuale con uno sconosciuto; la giovane e le altre donne erano poi state costrette a prostituirsi e minacciate o maltrattate se non consegnavano il denaro. Dopo aver appreso dell'editto che le liberava dal rito, la persona offesa si era ribellata; era stata quindi condotta in Germania dal fratello dell'imputata per proseguire l'attività, ma era riuscita a fuggire e a denunciare i fatti. La difesa ha proposto tre motivi: 1) violazione di legge per l'asserita mancanza di un rigoroso vaglio di attendibilità della persona offesa e di elementi individualizzanti; 2) contraddittorietà della motivazione sulla compatibilità dei fatti con gli arresti domiciliari cui l'imputata era sottoposta durante una parte del periodo contestato; 3) omessa valutazione delle testimonianze a discarico, che avrebbero potuto condurre al proscioglimento. Il Procuratore generale ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché tutti e tre i motivi erano generici e non si confrontavano in modo specifico con le motivazioni della sentenza di appello. Sul primo motivo, ha rilevato che i giudici di merito avevano valutato la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca ed estrinseca della persona offesa, indicandone la coerenza e i riscontri; la difesa non aveva individuato concreti profili di inattendibilità e sollecitava, in sostanza, una rivalutazione del merito. Sul secondo, la censura riproponeva una diversa lettura dei fatti senza indicare specifiche incongruenze: i giudici avevano spiegato che i controlli domiciliari riguardavano la presenza dell'imputata nell'abitazione e non impedivano la commissione dei reati, e avevano considerato la soggezione psicologica, l'età e l'isolamento della persona offesa. Sul terzo, la difesa non aveva spiegato in che modo le testimonianze potessero sovvertire la ricostruzione, mentre la Corte di appello le aveva esaminate e ritenute prive di effettiva conferma della versione dell'imputata. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 601 c.p.

    La Corte di assise di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 19 novembre 2025, riformava la sentenza pronunciata dalla Corte di assise di Reggio Calabria, limitatamente al trattamento sanzionatorio, riducendo ad anni sedici di reclusione la pena inflitta all’odierna ricorrente, giudicata responsabile dei delitti di cui agli artt. 601 e 602-ter cod. pen. (capo A), 600 e 602-ter cod. pen. (capo B), 609-bis cod. pen. (capo C), 601 cod. pen. (capo D).

    La norma è indicata quale titolo di responsabilità per i fatti contestati ai capi A e D; la decisione di cassazione non riesamina nel merito la configurabilità del reato, poiché il ricorso è dichiarato inammissibile.

  • art. 602-ter c.p.

    La Corte di assise di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 19 novembre 2025, riformava la sentenza pronunciata dalla Corte di assise di Reggio Calabria, limitatamente al trattamento sanzionatorio, riducendo ad anni sedici di reclusione la pena inflitta all’odierna ricorrente, giudicata responsabile dei delitti di cui agli artt. 601 e 602-ter cod. pen. (capo A), 600 e 602-ter cod. pen. (capo B), 609-bis cod. pen. (capo C), 601 cod. pen. (capo D).

    La disposizione è riportata come aggravante contestata ai capi A e B; la Corte di cassazione non ne svolge un’autonoma interpretazione.

  • art. 600 c.p.

    La Corte di assise di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 19 novembre 2025, riformava la sentenza pronunciata dalla Corte di assise di Reggio Calabria, limitatamente al trattamento sanzionatorio, riducendo ad anni sedici di reclusione la pena inflitta all’odierna ricorrente, giudicata responsabile dei delitti di cui agli artt. 601 e 602-ter cod. pen. (capo A), 600 e 602-ter cod. pen. (capo B), 609-bis cod. pen. (capo C), 601 cod. pen. (capo D).

    La norma è indicata come titolo di responsabilità al capo B; la decisione di legittimità non affronta nel merito la sua applicazione.

  • art. 609-bis c.p.

    La Corte di assise di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 19 novembre 2025, riformava la sentenza pronunciata dalla Corte di assise di Reggio Calabria, limitatamente al trattamento sanzionatorio, riducendo ad anni sedici di reclusione la pena inflitta all’odierna ricorrente, giudicata responsabile dei delitti di cui agli artt. 601 e 602-ter cod. pen. (capo A), 600 e 602-ter cod. pen. (capo B), 609-bis cod. pen. (capo C), 601 cod. pen. (capo D).

    La norma è indicata quale titolo di responsabilità al capo C; la Corte di cassazione non ne esamina autonomamente gli elementi costitutivi.

  • art. 192, comma 3, c.p.p.

    le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non trovano applicazione relativamente alle dichiarazioni della parte offesa: queste ultime possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto

    La regola di corroborazione prevista dall'art. 192, comma 3, c.p.p. non si applica alle dichiarazioni della persona offesa. Queste possono fondare da sole la responsabilità, se il giudice motiva adeguatamente il vaglio della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Con il primo motivo proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., censura la decisione impugnata per non aver sottoposto a rigoroso vaglio di attendibilità la testimonianza della persona offesa, trascurando di verificare “elementi intrinseci individualizzanti”.

    La disposizione è richiamata per qualificare il primo motivo come censura di violazione di legge; la Corte lo dichiara inammissibile non per la natura del vizio dedotto, ma per la genericità e l'assenza di confronto con le ragioni della decisione impugnata.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03

    Il provvedimento dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione.

Massime di principio

  • Per evitare l’inammissibilità per genericità, il ricorso per cassazione deve individuare con precisione i punti della decisione impugnati, esporre le censure e indicare le ragioni, in fatto e in diritto, per cui la motivazione sarebbe erronea o incompleta; non è sufficiente riproporre questioni già esaminate senza confrontarsi con le argomentazioni del giudice di merito.
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono, anche da sole, fondare l’affermazione di responsabilità, purché il giudice motivi il vaglio della credibilità soggettiva e dell’attendibilità intrinseca del racconto. La valutazione è di merito e non è riesaminabile in cassazione salvo manifeste contraddizioni.
  • La denuncia di contraddittorietà della motivazione non può ridursi alla proposta di una diversa valutazione delle risultanze processuali: occorre indicare un’inconciliabilità effettiva tra gli argomenti relativi al medesimo fatto o tra motivazione e dispositivo.
  • La censura di omessa valutazione delle prove difensive deve indicare in modo specifico quali elementi siano stati trascurati e perché potrebbero incidere sulla ricostruzione; una richiesta generica di rivalutazione delle testimonianze non introduce validamente il controllo di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieViolenza sessualeImpugnazioniProve
RamiReati sessualiDelitti contro la famigliaProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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