Cassazione Penale, Sentenza n. 6998/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli che le aveva condannate per furto in abitazione (art. 624-bis, commi 1 e 3 c.p.), contestando: (1) la mancata derubricazione da furto consumato a tentato, perché sarebbero state fermate prima di acquisire la piena disponibilità dei beni sottratti; (2) il diniego delle circostanze attenuanti generiche nonostante l'immediata ammissione di responsabilità e l'assenza di fuga, nonché un presunto errore aritmetico nel calcolo della pena.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha condannato le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di euro 3.000 ciascuna. Nel motivare il rigetto la Corte ha ritenuto che: (a) la valutazione di merito era corretta e coerente con la giurisprudenza di legittimità secondo cui il furto in abitazione si considera consumato quando l'autore ha acquisito autonoma disponibilità dei beni (qui le imputate avevano riposto la refurtiva in una busta e stavano lasciando l'abitazione/area condominiale); (b) la valutazione negativa sulle attenuanti generiche è giudizio di fatto insindacabile in Cassazione purché motivato, e nel caso di specie il giudice di merito ha richiamato elementi decisivi quali precedenti penali e la mancanza di ravvedimento (le ammissioni erano determinate dall'arresto in flagranza); (c) non è stato rilevato alcun errore aritmetico nei calcoli sanzionatori.
Norme richiamate
art. 624-bis c.p.
art. 624-bis, commi 1 e 3 c.p.
Il reato di furto in abitazione è stato applicato come delitto consumato quando gli autori hanno acquisito autonoma disponibilità dei beni sottratti uscendo dall'abitazione e detenendoli (qui: refurtiva in busta), anche se fermati prima di lasciare l'area condominiale.
art. 133 c.p.
Le circostanze attenuanti generiche sono valutate dal giudice di merito con un giudizio di fatto; è sufficiente che il giudice indichi gli elementi ritenuti decisivi (es. precedenti, mancanza di ravvedimento) per motivare il diniego.
art. 616 c.p.p.
Prevede il versamento di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000 per ciascuna ricorrente non beneficiaria di esonero.
Giurisprudenza di legittimità richiamata
Sez.4, n.11683 del 27/11/2018; Sez.5, n.33605 del 17/06/2022
Confermano il principio che il furto in abitazione è consumato quando è stata raggiunta l'autonoma disponibilità dei beni sottratti, anche se l'autore è fermato prima di oltrepassare l'area condominiale.
Massime di principio
- Il furto in abitazione si considera consumato quando l'autore ha acquisito autonoma disponibilità dei beni sottratti (ad es. riponendoli in un contenitore e uscendo dall'abitazione), anche se viene fermato prima di lasciare l'area condominiale.
- Per qualificare l'ipotesi come tentata occorre dimostrare che non sia mai venuta a sussistere la signoria/autonoma disponibilità sui beni sottratti.
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è rimesso al giudice di merito: in Cassazione il giudizio è sindacabile solo nella misura in cui risulti contraddittorio o privo di motivazione sui punti decisivi.
- Una semplice ammissione di responsabilità, specie se resa in flagranza o dopo l'arresto, non è automaticamente idonea a fondare il riconoscimento delle attenuanti generiche; va valutata insieme ad altri elementi (prevedenti, ravvedimento, modalità del fatto).
- Le censure di natura motivazionale in Cassazione devono essere specifiche e focalizzate sulle argomentazioni di merito; la mera ripetizione delle deduzioni già esaminate dal giudice di merito è insufficiente e può determinare l'inammissibilità del ricorso.
- Per far valere un presunto errore aritmetico nel calcolo della pena occorre indicare con precisione il passaggio logico-matematico errato; accuse generiche di 'errore di calcolo' sono in genere reiette.
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