Cassazione Penale, Sentenza n. 145/2023 del 05/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.i.p. dopo la condanna in primo grado per associazione mafiosa (art. 416-bis). Propone due motivi: (1) violazione procedurale per il tardivo deposito della motivazione oltre il termine perentorio di 30 giorni previsto dall'art. 309, comma 10, c.p.p., e illegittima attivazione, a posteriori, della procedura di correzione di errore materiale (art. 130 c.p.p.) per inserire la dicitura "Giorni 45 per la motivazione"; omissione inoltre delle ragioni di particolare complessità che giustificassero il maggior termine; (2) vizio di motivazione e errata applicazione del diritto relativamente alla sussistenza dell'esigenza cautelare (art. 274, comma 1, lett. c) e art. 275, commi 1-bis e 3), con censura dell'applicazione della presunzione di adeguatezza della custodia ex art. 275, comma 3, anche dopo condanna in primo grado per 416-bis, e mancata considerazione di circostanze favorevoli (stato di incensuratezza, assenza di frequentazioni sospette, ruolo secondario nel sodalizio) idonee a dimostrare la dissociazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto che il Tribunale non avesse rispettato la procedura prevista dall'art. 309, comma 10: il dispositivo era stato depositato il 2/12/2021 senza riserva del termine più lungo e la motivazione è stata depositata solo il 17/01/2022. La successiva "correzione di errore materiale" ex art. 130 c.p.p. collegata all'aggiunta della dicitura "GIORNI 45" non era ammessa, perché non si trattava di un mero errore materiale idoneo ad armonizzare forma e contenuto, ma di un intervento volto a sostituire decisione già assunta. Tale provvedimento è stato annullato senza rinvio e, per l'effetto, la Corte ha dichiarato inefficace la misura cautelare della custodia in carcere applicata con l'ordinanza del G.i.p. del 16/11/2021, ordinando l'immediata scarcerazione del ricorrente se non detenuto per altro titolo. Il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza d'interesse; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di legge.
Norme richiamate
"L'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravita' delle imputazioni. In tali casi, il giudice puo' disporre per il deposito un termine piu' lungo, comunque non eccedente il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione"
Il termine ordinario di 30 giorni per il deposito della motivazione è perentorio salvo che il giudice, al momento del dispositivo, riservi espressamente un termine più lungo (fino a 45 giorni) motivandone la complessità; l'omessa riserva rende inammissibile il successivo deposito tardivo e puo' comportare l'inefficacia della misura cautelare.
La procedura di correzione dell'errore materiale non è ammissibile quando la 'correzione' consista nella modifica essenziale o nella sostituzione di una decisione già assunta; è ammessa solo per riallineare la forma al reale contenuto della decisione senza incidere sul dispositivo o sulla volontà decisoria.
Un provvedimento adottato 'de plano' (senza fissazione della camera di consiglio e senza avviso alle parti) può essere affetto da nullità, così come risultante dalla giurisprudenza citata.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede presunzioni sulla necessità di misure cautelari (in particolare quando sussistono esigenze speciali o di prevenzione); nel procedimento di merito il Tribunale del riesame aveva ritenuto detta presunzione applicabile anche dopo condanna in primo grado per 416-bis, ma la Cassazione non ha risolto il profilo sostanziale alla stregua dell'illegittimità procedurale del deposito.
Norma sostanziale che disciplina il delitto di associazione di tipo mafioso; l'applicazione della custodia cautelare era stata motivata in ragione della condanna in primo grado per tale reato e delle presunzioni richiamate dall'organo di riesame.
Norma richiamata per gli adempimenti conseguenti all'annullamento della misura cautelare (comunicazioni e procedure necessarie per l'esecuzione dell'ordine di scarcerazione).
Massime di principio
- Se il giudice intende avvalersi del termine più lungo (fino a 45 giorni) per la motivazione deve riservarlo esplicitamente nel dispositivo al momento della decisione e poi motivare la complessità; l'omessa riserva rende il successivo deposito tardivo vulnerabile e può determinare l'inefficacia della misura cautelare.
- La procedura di correzione dell'errore materiale (art. 130 c.p.p.) non può essere usata per modificare o sostituire una decisione già presa: è ammessa soltanto per correzioni formali che non incidono sulla sostanza del provvedimento.
- Un provvedimento adottato de plano, senza la prevista fissazione della camera di consiglio e avviso alle parti, è esposto al vizio di nullità (art. 178 c.p.p.).
- Difetti procedurali relativi ai termini di deposito della motivazione possono prevalere sulle questioni di merito e condurre alla declaratoria di inefficacia della misura cautelare; dunque il rispetto delle garanzie processuali sul procedimento di riesame è essenziale per la permanenza della custodia.
- In situazioni simili la difesa deve attentamente verificare i termini di deposito e l'eventuale utilizzo improprio della correzione di errori materiali, proporre immediatamente i rimedi (ricorso per cassazione) e sollecitare l'applicazione delle norme che regolano la pubblicazione e la notifica dei provvedimenti.
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