Cassazione Civile, Ordinanza n. 17399/2025 del 28/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF impugnato dal contribuente. In primo grado il ricorso era stato accolto solo parzialmente; in appello, la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’impugnazione del contribuente ritenendola generica e aveva confermato la decisione di primo grado. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione il contribuente ha denunciato la nullità della sentenza d’appello per difetto assoluto di motivazione e per mancato esame della documentazione prodotta, sostenendo che il giudice di secondo grado si era limitato a ritenere legittimo l’avviso di accertamento senza alcuna effettiva valutazione delle prove e delle deduzioni difensive.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha ribadito che, nel processo tributario, l’onere di impugnazione specifica ex art. 53 d.lgs. n. 546/1992 è comunque compatibile con la riproposizione in appello delle stesse ragioni già svolte in primo grado; ha inoltre chiarito che la motivazione "per relationem" è ammissibile solo se il giudice d’appello renda percepibile, anche sinteticamente, il percorso logico seguito e le ragioni della conferma, oppure l’identità delle questioni rispetto al primo grado. Nella specie, la motivazione della sentenza impugnata è stata giudicata meramente apparente e apodittica, perché si limitava ad affermare la genericità dell’appello e la correttezza della sentenza di primo grado senza alcuna reale verifica delle doglianze. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 1-5, c.p.c.
È richiamato come parametro del motivo di ricorso dedotto dal contribuente per denunciare la nullità della sentenza e il vizio motivazionale.
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario l’onere di impugnazione specifica è soddisfatto anche quando l’appellante ribadisca e riproponga in appello le ragioni già dedotte in primo grado.
È indicato come parametro generale rispetto al quale l’art. 53 d.lgs. n. 546/1992 è norma speciale nel processo tributario.
artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
Sono menzionati come norme che hanno regolato la fissazione del ricorso in camera di consiglio.
d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197
È richiamato per le modifiche e l’introduzione delle norme sul rito camerale in Cassazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario l’appello non è inammissibile per il solo fatto che riproponga le stesse ragioni difensive già svolte in primo grado, poiché l’onere di specificità dell’impugnazione va valutato in modo coerente con l’art. 53 del d.lgs. n. 546/1992.
- La motivazione per relationem della sentenza di appello è legittima solo se consente di ricostruire un percorso argomentativo effettivo, anche sintetico, che dia conto delle ragioni della conferma o dell’identità delle questioni rispetto al primo grado.
- È nulla o comunque cassabile la decisione di merito che si limiti a un’adesione acritica alla pronuncia di primo grado, con formule apodittiche sulla genericità dell’appello, senza reale valutazione dei motivi di gravame e delle deduzioni probatorie.
- L’apparenza della motivazione non è sufficiente: la sentenza deve rendere percepibile il controllo logicogiuridico svolto dal giudice sulle censure dedotte.
- rami
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