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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10354/2025 del 19/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Ufficio ha notificato alla società un avviso di accertamento per Ires e Irap 2010, recuperando a tassazione costi portati in deduzione e ritenuti relativi a sette fatture passive, per un importo complessivo rilevante, emesse da altra società nell'ambito di un accordo per analisi cliniche in service. Secondo l'Amministrazione si trattava di operazioni oggettivamente inesistenti. La società ha impugnato l'atto e, dopo un primo accoglimento in CTP e una precedente fase di legittimità con rinvio per vizio di motivazione, il giudice di rinvio ha accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo provata per presunzioni l'inesistenza oggettiva delle prestazioni. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: violazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c. per cattivo governo della prova presuntiva e dell'onere della prova; violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il giudice valorizzato circostanze asseritamente nuove e non contenute nell'avviso di accertamento; violazione degli artt. 1321 e 2702 c.c. per avere attribuito scarsa o nulla rilevanza alla scrittura privata non registrata e priva di data certa; omesso esame di un fatto decisivo, cioè il supporto ottico contenente i dati delle prestazioni sanitarie.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto infondato il secondo, affermando che il divieto di ius novorum riguarda solo le eccezioni in senso proprio e non le mere difese, e che non vi era extra-petizione poiché la domanda dell'Ufficio era il recupero per indeducibilità di costi riferiti a operazioni ritenute inesistenti. Ha dichiarato infondati anche il primo, il terzo e il quarto motivo, rilevando che la commissione tributaria di rinvio ha correttamente applicato le regole sulla prova presuntiva e sul riparto dell'onere probatorio in tema di operazioni oggettivamente inesistenti; gli indizi valorizzati (scrittura non registrata e priva di data certa, pagamenti in contanti, assenza di ricevute agli utenti finali, mancanza di ragioni economiche dell'operazione, struttura e accreditamento in capo alla sola contribuente) sono stati ritenuti gravi, precisi e concordanti. La mancata registrazione della scrittura privata non è stata considerata causa di invalidità del contratto, ma solo un elemento indiziario; il supporto ottico è stato ritenuto non decisivo e comunque non idoneo, da solo, a provare l'effettività delle prestazioni. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato come base della prova per presunzioni, che consente di risalire dal fatto noto al fatto ignoto.

  • art. 2729 c.c.

    La presunzione semplice è ammissibile solo se gli indizi sono gravi, precisi e concordanti; la censura è accoglibile in cassazione solo se il giudice fonda la decisione su indizi privi di tali requisiti, non quando si contesti soltanto la diversa valutazione dei fatti.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione si configura solo se l'onere della prova è attribuito alla parte sbagliata; non quando si contesta il modo in cui il giudice ha apprezzato le prove offerte.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è ultrapetizione se il giudice fonda la decisione su elementi istruttori emersi in causa e coerenti con la domanda di recupero fiscale; le mere difese dell'Ufficio non integrano eccezioni nuove in senso proprio.

  • art. 1321 c.c.

    La libertà delle forme e la validità della scrittura privata non dipendono dalla registrazione; la mancata registrazione può solo assumere rilievo indiziario nel giudizio sull'effettività dell'operazione.

  • art. 2702 c.c.

    La sottoscrizione non disconosciuta conserva efficacia probatoria, ma non basta a dimostrare l'effettività economica di operazioni contestate.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge è denunciabile solo quando il giudice abbia applicato erroneamente la norma, non quando si solleciti una rivalutazione del materiale probatorio.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il vizio processuale non sussiste quando il giudice si limiti a valorizzare difese ed elementi istruttori coerenti con il thema decidendum.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    L'omesso esame riguarda un fatto storico decisivo, non singoli elementi istruttori; non è configurabile se il fatto è comunque considerato o se il documento invocato è solo uno degli indizi valutabili.

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    La censura è inammissibile quando mira in realtà a ottenere una nuova valutazione di merito delle prove.

Massime di principio

  • In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione può assolvere l'onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, purché fondate su elementi gravi, precisi e concordanti; una volta forniti tali elementi, spetta al contribuente una prova contraria rigorosa dell'effettiva esecuzione delle prestazioni.
  • La regolarità formale della fatturazione, delle scritture contabili o dei pagamenti non è sufficiente, di per sé, a provare la reale esistenza dell'operazione, poiché tali dati possono essere agevolmente costruiti anche in presenza di operazioni fittizie.
  • Il giudice di merito deve valutare gli indizi nel loro complesso secondo il criterio della convergenza del molteplice; non è tenuto a confutare analiticamente ogni singolo elemento istruttorio, purché dia conto degli aspetti essenziali su cui fonda la decisione.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo in caso di errata distribuzione dell'onere della prova, non quando si contesti la maggiore attendibilità attribuita dal giudice ad alcune prove rispetto ad altre.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non riguarda il mancato esame di un mero documento o di singoli indizi, se il fatto storico decisivo è stato comunque scrutinato dal giudice di merito.
  • Nel contenzioso tributario, le difese dell'Ufficio e gli elementi istruttori acquisiti in giudizio possono integrare la motivazione della pretesa senza violare il divieto di ius novorum, quando restino coerenti con l'originaria domanda di recupero fiscale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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