Ordinanza n. 22/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del Decreto DD 147 SAA 2025 del 23.12.2025 conosciuto il 29.12.2025 con il quale il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha disposto lo scioglimento della Società Cooperativa Agricola Riviera Molisana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di scioglimento della società cooperativa, cancellazione dall'Albo delle Società Cooperative e cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese
Esito
Favorevole al ricorrente (socio di cooperativa)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha disposto lo scioglimento della società cooperativa agricola, motivandolo con il mancato deposito dei bilanci da oltre cinque anni e con l'assenza di valori patrimoniali immobiliari. Il ricorso deduce l'errata applicazione dell'art. 223-septiesdecies delle disposizioni di attuazione del codice civile e sostiene altresì l'illegittimità costituzionale della disposizione. Il TAR ha rilevato che le questioni prospettate richiedono approfondimenti incompatibili con la cognizione sommaria propria della fase cautelare. Quanto al periculum in mora, il ricorrente ha evidenziato il rischio di cessazione immediata delle attività della cooperativa e di danni irreparabili per la società e i suoi soci.
La decisione
Il TAR ha confermato il precedente decreto cautelare monocratico e ha accolto la domanda cautelare, sospendendo l'esecutività del decreto ministeriale impugnato. La sospensione è stata subordinata al deposito presso il Registro delle Imprese dei bilanci interessati, che il ricorrente aveva affermato essere stati approvati dagli organi sociali ma non tempestivamente depositati. Il giudice ha ritenuto non definibile nella fase cautelare il fumus boni iuris, poiché le censure sull'interpretazione e sulla legittimità costituzionale dell'art. 223-septiesdecies disp. att. c.c. necessitano di un esame approfondito. Ha invece ravvisato il periculum in mora nel rischio di immediata cessazione delle attività e di danni irreparabili per la cooperativa e i soci. Nel bilanciamento degli interessi ha accordato prevalenza alla prosecuzione delle attività, non ravvisando, allo stato, un pericolo imminente di lesione sostanziale di interessi pubblici. La trattazione del merito è stata fissata per il 21 ottobre 2026 e le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 223-septiesdecies disp. att. c.c.
La disposizione costituisce il fondamento della controversia, poiché il ricorso ne contesta l'errata applicazione e prospetta questioni di legittimità costituzionale; il TAR non ha definito tali questioni nella fase cautelare.
Ha consentito al TAR di accogliere la domanda cautelare, ravvisando il periculum in mora e accordando prevalenza, nel bilanciamento degli interessi, alla prosecuzione delle attività della cooperativa, con sospensione condizionata dell'esecutività dell'atto.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando le censure sull'interpretazione di una disposizione normativa e sulla sua legittimità costituzionale richiedono approfondimenti incompatibili con la cognizione sommaria, il giudice può lasciare impregiudicata ogni valutazione di rito e merito e fondare la misura cautelare sulla verifica del periculum in mora e sul bilanciamento degli interessi.
- La sospensione cautelare di un provvedimento che determina la cessazione immediata delle attività di un ente può essere accordata quando l'esecuzione comporti un danno irreparabile per l'ente e i suoi partecipanti, purché nel bilanciamento non emerga un pericolo imminente di lesione sostanziale di interessi pubblici tutelati.
- La tutela cautelare può essere subordinata all'adempimento di una condizione idonea a rimuovere o attenuare l'irregolarità posta a fondamento del provvedimento impugnato, quale il deposito presso il Registro delle Imprese dei bilanci non precedentemente depositati.
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