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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43683/2023 del 27/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma in appello delle condanne pronunciate con rito abbreviato dal GIP: per Pasquale e Damiano Attanasi detenzione e spaccio di sostanza 'leggera' (capo 10, compravendita di circa 2 kg di marijuana), per Cosimo (Toma/Torna) detenzione e spaccio di cocaina (capo 6, plurime cessioni), per Adriano Vitale ricettazione di attrezzature agricole (capo 11). Le censure principali: travisamento della prova derivante dall'errata interpretazione delle conversazioni intercettate e mancanza di riscontri oggettivi; richiesta di ricondurre i fatti alla fattispecie 'di lieve entità' (art. 73 DPR 309/90, comma 5) o, per la ricettazione, alla particolare tenuità (art. 648 c.p., comma 2); contestazione dell'entità della pena e del diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati o inammissibili. Ha ritenuto corretta e logica la valutazione dei giudici di merito circa l'interpretazione dei dialoghi intercettati (identificazione delle voci, contenuti e contesto), ha confermato che i quantitativi e le modalità delle cessioni escludono la lieve entità per i fatti di droga e che, per la ricettazione, il danno patrimoniale e gli elementi obiettivi e soggettivi non consentivano il riconoscimento della particolare tenuità. Ha altresì giudicato legittimo il diniego delle attenuanti generiche alla luce della gravità delle condotte e della personalità degli imputati. Conseguentemente sono state confermate le condanne di primo grado (ritenute in rito abbreviato): per Damiano e Pasquale Attanasi reclusione anni 2, mesi 4 e multa di euro 6.000 ciascuno (capo 10); per Cosimo Toma/Torna reclusione anni 4, mesi 8 e multa euro 20.000 (capo 6); per Adriano Vitale reclusione anni 1, mesi 6 e multa euro 3.000 (capo 11).

Norme richiamate

  • D.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5

    La Corte ha ritenuto che la valutazione della lieve entità richiede un apprezzamento complessivo e che, nella fattispecie, i quantitativi e le modalità (2 kg di marijuana; consistente cocaina per più cessioni) escludono l'applicazione della attenuante di lieve entità.

  • Codice penale, art. 648, comma 2

    Per la ricettazione la Corte ha applicato il principio secondo cui il valore del bene è elemento concorrente ma sussidiario: se il valore non è particolarmente lieve, va esclusa la tenuità; anche quando il valore è lieve occorre verificare gli altri indici previsti dall'art. 133 c.p.

  • Codice penale, art. 133

    Norma richiamata come riferimento per la valutazione degli elementi (oggettivi e soggettivi) utili a decidere sulle attenuanti e sulla particolare tenuità: la Corte ha ritenuto che manchino elementi positivi tali da giustificare attenuanti generiche o la particolare tenuità.

  • Giurisprudenza (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar)

    Principio richiamato: l'interpretazione dei dialoghi intercettati è questione di fatto rimessa al giudice di merito; se la lettura è logica e coerente con le massime di esperienza non è sindacabile in sede di legittimità.

Massime di principio

  • Le intercettazioni, se la voce è identificata con certezza e il loro contenuto è coerente e contestualizzato, possono costituire prova sufficiente per la condanna; la loro valutazione è questione di fatto rimessa al giudice di merito.
  • Per l'applicazione della 'lieve entità' nei reati di stupefacenti va effettuata una valutazione complessiva: quantitativo, modalità di vendita, organizzazione e destinatari contano e possono escludere la lieve entità anche se manca un sequestro materiale immediato.
  • Nella ricettazione il valore del bene è un elemento rilevante ma non decisivo da solo: se il valore non è particolarmente lieve la tenuità va esclusa; se è lieve, occorre valutare anche gli altri indici dell'art. 133 c.p.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando la gravità del fatto e la personalità del reo (precedenti, ruolo) non offrono elementi positivi significativi; il mero stato di incensuratezza può non essere sufficiente a favore.
  • Il controllo di legittimità (Corte di Cassazione) è ristretto di fronte a una motivazione dei giudici di merito che risulti logica, coerente e fondata su riscontri probatori oggettivi; non è ammessa una rivalutazione libera delle stesse prove.

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