Cassazione Civile, Ordinanza n. 21161/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
Una società fornitrice/creditrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di fatture relative a forniture di schede elettroniche effettuate nell'anno 2011. La società ingiunta proponeva opposizione deducendo che le forniture presentavano vizi e difetti e formulando una domanda/istanza riconvenzionale o eccezione riconvenzionale volta a far accertare un proprio maggior credito risarcitorio per i costi sostenuti per interventi riparativi, da compensare con il credito monitoriamente azionato. Il tribunale dichiarava improcedibile l'opposizione, qualificandola come domanda riconvenzionale. In appello veniva esclusa l'improcedibilità, ma l'opposizione era comunque respinta sul rilievo che, pur essendo emersi problemi tecnici su alcune schede, non era stato provato in modo sufficientemente determinato il numero dei guasti, il numero degli interventi giustificati dal vizio e il costo effettivo dei singoli interventi. Con il ricorso per cassazione la società opponente deduceva: 1) violazione degli artt. 1490 e 1243 c.c., sostenendo che, accertati i vizi della merce, il decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere revocato, perché bastava la prova dell'esistenza del vizio e comunque i documenti prodotti avrebbero consentito la compensazione tra crediti; 2) nullità della sentenza per motivazione carente e contraddittoria ex art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., perché la Corte d'appello aveva da un lato riconosciuto l'esistenza di difetti nelle schede e dall'altro aveva omesso di valutare le fatture prodotte per gli interventi riparativi, pur riportanti il numero degli interventi e i relativi costi, arrivando così a negare la revoca del decreto ingiuntivo per asserita indeterminatezza del danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza d'appello affetta da insanabile contraddittorietà per avere, da un lato, riconosciuto l'esistenza di problemi tecnici addebitabili a vizi delle schede fornite e, dall'altro, negato la prova del numero dei guasti e dei costi di riparazione senza valutare le fatture prodotte dalla parte opponente. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi; ai fini della garanzia rileva la prova dell'esistenza del vizio, richiamata dalla ricorrente come presupposto della propria pretesa
richiamato dalla ricorrente in tema di compensazione tra crediti e debiti contrapposti
richiamato dalla Corte d'appello per affermare che chi vuol far valere un diritto deve provarne i fatti costitutivi
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato dalla ricorrente per denunciare violazione di legge; la Cassazione osserva che il vizio effettivamente ravvisato attiene alla motivazione, non alla violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
indicato dalla Corte di cassazione come corretto parametro per censurare una motivazione apparente o insanabilmente contraddittoria
richiamato dalla ricorrente per denunciare nullità della sentenza per carenza/contraddittorietà della motivazione
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'insufficienza della motivazione
artt. 93 ss. legge fallimentare
richiamati nel giudizio di merito in relazione alla dichiarata improcedibilità dell'opposizione
Massime di principio
- In presenza di vizi della cosa venduta, il giudice non può limitarsi ad affermarne in astratto l'esistenza, ma deve valutare in modo coerente le prove documentali e testimoniali dedotte per ricostruire sia l'incidenza dei vizi sia il correlato pregiudizio economico.
- La motivazione è contraddittoria e quindi censurabile in cassazione quando il giudice riconosca un dato fattuale decisivo (ad esempio l'esistenza di difetti nella fornitura) ma, senza confrontarsi con la documentazione prodotta, neghi poi la prova degli elementi necessari a quantificare il danno o a decidere sulla compensazione.
- Quando una parte produce fatture o altra documentazione contabile specificamente riferita agli interventi di riparazione o sostituzione, il giudice deve esaminarle espressamente ai fini della prova del numero dei beni difettosi e del danno allegato.
- Il motivo di ricorso va correttamente sussunto nel vizio di motivazione e non nella violazione di legge quando la censura investe il mancato esame o la contraddittorietà della valutazione probatoria, non già l'erronea interpretazione della norma sostanziale.
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