Cassazione Penale, Ordinanza n. 05596/2025 del 11/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non ricorrevano i presupposti per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la responsabilità per il reato ascrittogli. Le censure dedotte riguardavano: la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello; l'affermazione della responsabilità penale; il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; l'applicazione della recidiva; e il diniego delle attenuanti generiche in prevalenza sulla recidiva. La Corte ha però rilevato che tali doglianze erano generiche, non sorrette da puntuali ragioni di diritto né da specifici riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, e in larga parte riproponevano questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito.
Norme richiamate
La doglianza sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è stata ritenuta inammissibile perché formulata in modo generico e non specificamente confrontata con la motivazione della sentenza impugnata.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per affermare che la condanna alla Cassa delle ammende presuppone che non possa ritenersi che il ricorrente abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure generiche o già scrutinare e disattese dal giudice di merito, senza indicare puntualmente gli errori di diritto o le carenze logiche della motivazione impugnata.
- La deduzione della mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello deve essere specifica e correlata alla motivazione della decisione impugnata; non può essere proposta in forma meramente assertiva.
- La doglianza relativa alla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., come pure quelle sulla recidiva e sul bilanciamento con le attenuanti generiche, richiede un confronto puntuale con le ragioni esposte nella sentenza di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, in via automatica, la condanna alle spese processuali e, di regola, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 11 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05525/2025 del 11/02/2025
- ordinanza_penale · 11 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05547/2025 del 11/02/2025
- ordinanza_penale · 11 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05549/2025 del 11/02/2025
- ordinanza_penale · 11 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05550/2025 del 11/02/2025
- ordinanza_penale · 11 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05551/2025 del 11/02/2025
- ordinanza_penale · 11 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05552/2025 del 11/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →