Cassazione Penale, Sentenza n. 14252/2023 del 04/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno censurato l'ordinanza impugnata per inosservanza degli artt. 125 e 275, comma 3, c.p.p., sostenendo mancanza e manifesta illogicita della motivazione sulla questione se fosse stato superato il presupposto cautelare di cui all'art. 275, comma 3 (presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari per il concorso esterno in associazione mafiosa). In particolare hanno contestato: 1) l'errata sovrapposizione fra profilo indiziario e tema devoluto sulle esigenze cautelari; 2) la valutazione del conflitto con il clan Puca e della collaborazione/informativa resa al Colonnello D'Agosto; 3) la valutazione della rilevanza dell'incontro di Raffaele con Pasquale Maggio; 4) il valore della pennetta USB consegnata al Col. D'Agosto; 5) la mancata considerazione della deposizione del Col. D'Agosto e la sovrapposizione delle posizioni dei fratelli con quella di Antimo; 6) la rilevanza dell'assoluzione in altro procedimento; 7) la sproporzione della durata della custodia cautelare rispetto alla pena prospettabile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha ritenuto che il Tribunale di Napoli abbia adeguatamente motivato, richiamando il quadro indiziario già formato nella ordinanza genetica e valutando correttamente, ai fini della prognosi cautelare, la persistenza dei collegamenti dei Cesaro con il clan Puca fino al novembre 2018. La Corte ha richiamato il principio che per il concorso esterno in associazione mafiosa la presunzione cautelare puo essere superata tramite valutazione prognostica ancorata a fatti concreti ma che il Tribunale ha valutato le deduzioni difensive (compresa la denuncia, la pen drive e la deposizione del Col. D'Agosto) e le ha ritenute insufficienti a dimostrare un consistente allontanamento o l'impossibilita di ripetizione del contributo all'associazione. Ha inoltre ritenuto irrilevante, ai fini della revoca, l'assoluzione in procedimento diverso e ha confermato che il mero decorso del tempo e l'osservanza delle prescrizioni non sono di per se elementi idonei a revocare la misura; la verifica della proporzionalita della misura deve ancorarsi a una prognosi sulla sanzione prevedibile e sulla persistenza delle esigenze cautelari. Conclusione: rigetto dei ricorsi, misura cautelare confermata.
Norme richiamate
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Disciplina della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari; la sentenza richiama che tale presunzione opera anche per il concorso esterno in associazione mafiosa ma puo essere superata mediante valutazione prognostica fondata su elementi concreti che dimostrino l'improbabilita di reiterazione del contributo all'organizzazione
Riferimento alla correttezza e completezza della motivazione; i ricorrenti lamentavano carenza di motivazione, ma la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse risposto adeguatamente alle deduzioni difensive
Regole sulla revoca o sostituzione delle misure cautelari; la Corte sottolinea che l'oggetto della valutazione e il tempo rilevante sono il tempo trascorso dall'applicazione o esecuzione della misura e gli eventuali fatti sopravvenuti
Definizione dell'associazione di tipo mafioso: contesto normativo entro cui si valutano le responsabilita e le esigenze cautelari connesse al concorso esterno
art. 110, art. 512-bis, art. 416-bis.1 cod. pen.
Norme penali richiamate nel capo di imputazione (concorso e fattispecie connesse come riciclaggio o intestazione fittizia): illustrano il quadro di offese contestate e le modalita attraverso le quali i Cesaro avrebbero favorito il clan
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 9748 del 29/01/2014 (Ragosta), Rv. 258809
Sez. 6, n. 9748 del 29/01/2014, Ragosta, Rv. 258809
Stabilisce la differenza di parametro probatorio tra associato e concorrente esterno: per il concorrente esterno la presunzione cautelare puo essere superata piu agevolmente non richiedendo la prova di una completa rescissione del vincolo
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 18015 del 13/04/2018 (Maesano), Rv. 272900
Sez. 6, n. 18015 del 13/04/2018, Maesano, Rv. 272900
Conferma che la presunzione per il concorso esterno puo essere superata mediante valutazione prognostica ancorata ai dati fattuali e all'attuale condotta di vita
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021 (Attento), Rv. 282590
Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Attento, Rv. 282590
Richiama che il cosiddetto tempo silente (intervallo tra commissione del reato e valutazione) non e di per se valutabile; rileva il tempo dall'applicazione della misura e fatti sopravvenuti
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2018, Rv. 273139
Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2018, Rv. 273139
Precisazione secondo cui il mero decorso di un lungo periodo di detenzione, anche se con rispetto delle prescrizioni, non e di per se sufficiente a giustificare la revoca della misura cautelare
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 1227 del 29/03/1995 (Ragaglia), Rv. 201200
Sez. 6, n. 1227 del 29/03/1995, Ragaglia, Rv. 201200
Indirizzo sul principio di proporzionalita: il giudice deve valutare la ragionevolezza del protrarsi della misura in relazione alla prevedibile sanzione e alla durata gia scontata
Massime di principio
- In ipotesi di concorso esterno in associazione mafiosa la presunzione cautelare opera ma puo essere superata con una valutazione prognostica basata su elementi concreti che dimostrino l'improbabilita di reiterazione del contributo all'organizzazione; non e richiesta la prova di una totale rescissione del vincolo come per l'associato interno
- La semplice denuncia o la consegna di materiale probatorio alle forze dell'ordine non costituiscono automaticamente collaborazione utile ad escludere il pericolo di reiterazione: va valutata la concretezza, la specificita e il contesto temporale e sostanziale dell'atto
- L'assoluzione in un procedimento diverso, se non connesso e relativo a contesti criminali differenti, ha scarsa incidenza sulla valutazione cautelare del procedimento in esame
- Il mero decorso del tempo di custodia cautelare o il rispetto formale di prescrizioni non sono di per se fattori idonei a ottenere la revoca; il giudice deve operare una prognosi sulla sanzione prevedibile e valutare la proporzionalita della misura rispetto al risultato finale atteso
- In impugnazioni per carenza di motivazione la Suprema Corte sindaca l'adeguatezza logico-giuridica della motivazione ma non puo sostituirsi al giudice del merito in una rivalutazione dei fatti quando la decisione sia logicamente e giuridicamente fondata
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