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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02995/2023 del 01/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro tra un lavoratore e un'associazione sportiva dilettantistica. In primo grado e in appello è stata riconosciuta soltanto un'indennità di mancato preavviso, parametrata a 10 giorni di rapporto subordinato con l'orario e il quinto livello indicati nel contratto, mentre sono state respinte le ulteriori domande volte a ottenere l'accertamento della subordinazione per un periodo più ampio, il pagamento di differenze retributive commisurate a un orario maggiore e a una qualifica superiore, nonché l'indennità sostitutiva della reintegra per asserita inefficacia o illegittimità del licenziamento. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto, con il primo motivo, l'omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avesse trascurato 32 dichiarazioni scritte di terzi e alcune deposizioni testimoniali rilevanti per dimostrare la subordinazione. Con il secondo motivo ha denunciato nullità della sentenza o del procedimento, oppure violazione dell'art. 116 c.p.c. e, in subordine, vizio motivazionale, assumendo che il giudice d'appello avesse errato nel valutare le prove e nel non acquisire/considerare le dichiarazioni prodotte. Nella memoria ex art. 380-bis c.p.c. ha poi tentato di introdurre una nuova censura, qualificata come errata e contraddittoria motivazione su un punto decisivo e violazione dell'art. 412 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, quanto al primo motivo, che il controllo sul preteso omesso esame di fatti decisivi era precluso dalla cd. doppia conforme, non essendo stata dimostrata la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado. Quanto al secondo motivo, ha affermato che la dedotta violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello legale o disattenda una specifica regola di valutazione; nel caso concreto, invece, la doglianza mirava soltanto a contestare il cattivo esercizio del prudente apprezzamento delle prove, censura non ammissibile nei limiti dedotti e comunque preclusa per le stesse ragioni del primo motivo. Ha inoltre osservato che la corte territoriale aveva comunque esaminato le prove offerte, motivando diffusamente sulla loro insufficienza a dimostrare la subordinazione delle attività ulteriori rispetto a quella di addestratore. È stata infine dichiarata non esaminabile la nuova censura proposta solo in memoria. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame del fatto decisivo non è scrutinabile quando opera la doppia conforme, salvo dimostrazione della diversità delle ragioni di fatto tra primo e secondo grado; inoltre non consente di rimettere in discussione il semplice cattivo apprezzamento delle prove.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La nullità della sentenza o del procedimento non può essere utilizzata per veicolare una mera critica alla valutazione del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello previsto dall'ordinamento o dichiari di valutarla secondo prudente apprezzamento pur essendo soggetta a regola legale; non basta lamentare un cattivo esercizio del prudente apprezzamento.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La memoria depositata in sede camerale non può introdurre nuove censure, ma solo illustrare i motivi già proposti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Costituisce il parametro dell'ulteriore importo dovuto in presenza dei presupposti processuali previsti dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per rivalutare il merito della prova, e resta precluso quando la decisione impugnata sia conforme a quella di primo grado e non sia dimostrata la diversità delle rationes decidendi di fatto.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo in presenza di un'erronea attribuzione del valore legale della prova o di un'esplicita deroga alla regola del prudente apprezzamento; non è invece deducibile quando si contesti semplicemente la valutazione di attendibilità o sufficienza degli elementi istruttori.
  • La memoria depositata nel procedimento camerale di legittimità non può ampliare il thema decidendum con nuovi motivi o nuove censure, ma soltanto sviluppare quelli già contenuti nel ricorso.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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