Cassazione Penale, Sentenza n. 32948/2022 del 07/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso contro l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catania che aveva respinto il reclamo avverso la revoca, da parte del Magistrato di sorveglianza di Siracusa, della liberazione anticipata relativa ai due semestri maturati dall'8/03/2020 all'8/03/2021. Il Magistrato aveva revocato il beneficio ritenendo che il detenuto avesse tenuto pessima condotta partecipando alla rivolta del marzo 2020 presso il carcere di Salerno; il Tribunale aveva motivato la revoca richiamando il principio generale di revocabilità dei provvedimenti quando emergano, dopo la loro adozione, fatti diversi da quelli assunti a suo tempo. Il ricorrente ha dedotto che la circostanza della misura di sorveglianza particolare (art.14-bis Ord. pen.) risultava già dal fascicolo prima della concessione (relazioni comportamentali del 22/10/2020 e 18/03/2021), che l'ultima contestazione disciplinare risaliva al 7/03/2020 e quindi non ricadeva sui periodi valutati, e che la revoca non poteva essere giustificata con l'art.54, comma 3 (applicabile solo in caso di reato commesso dopo la concessione).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha osservato che la revoca non era stata disposta ai sensi dell'art.54, comma 3, perché non fondata su un reato commesso dopo la concessione del beneficio, e ha rilevato che dagli atti (relazioni comportamentali) risultava che la sottoposizione al regime di sorveglianza particolare per la partecipazione alla rivolta del 7/03/2020 era già conosciuta e presente nel fascicolo al momento della concessione. Ne è conseguito che il Tribunale di sorveglianza aveva errato nel sostenere che la revoca fosse giustificata dal principio generale di revocabilità in quanto fatto sopravvenuto. Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di sorveglianza di Catania per un nuovo giudizio.
Norme richiamate
L'art.54, comma 3, si riferisce alla revoca della liberazione anticipata nel caso di commissione di un reato successivo alla concessione; nella fattispecie la Corte ha ritenuto che la revoca non fosse stata disposta sulla base di tale norma perché non si era trattato di un reato commesso dopo il beneficio.
Norma richiamata nel ricorso; la Corte non ha fatto emergere una specifica applicazione della disposizione nella motivazione, ma il riferimento attiene ai criteri di valutazione per benefici penitenziari e disciplina delle comunicazioni e della documentazione comportamentale.
Riguarda il regime di sorveglianza particolare. La Corte ha rilevato che la sottoposizione del detenuto a tale regime (per la partecipazione alla rivolta) era già indicata nelle relazioni comportamentali presenti nel fascicolo al momento della concessione e quindi conosciuta.
art.606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma processuale penale che individua i vizi deducibili in cassazione (violazione di legge); il ricorrente ha invocato tale motivo per denunciare errata applicazione/interpretazione delle norme penitenziarie.
art.173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per i limiti di enunciazione del motivo di ricorso in cassazione; il ricorso è stato illustrato nei limiti consentiti da tale norma.
Principio generale di revocabilità dei provvedimenti giurisdizionali (giurisprudenza: Sez.1, n.3870 del 03/06/1996, Rv.205589)
La Corte ricorda l'orientamento consolidato secondo cui i provvedimenti giurisdizionali possono essere revocati o rivisti se, successivamente alla loro adozione, emergono fatti diversi da quelli che avevano giustificato la decisione. Tuttavia, tale principio è applicabile solo quando i fatti decisivi per la revoca siano effettivamente sopravvenuti o non conosciuti al momento della decisione; se le circostanze erano già nel fascicolo, non può essere invocato per giustificare la revoca.
Massime di principio
- La revoca di benefici penitenziari può essere legittima se si fonda su fatti nuovi emersi dopo la concessione; ma non è ammissibile se gli stessi fatti erano già presenti nel fascicolo al momento della concessione.
- L'art.54, comma 3, Ord. pen. è applicabile quando la revoca si fonda su un reato commesso dopo la concessione della liberazione anticipata; la revoca per fatti anteriori o già noti richiede diversa motivazione e non può essere ricondotta a tale comma.
- Il Magistrato di sorveglianza e il Tribunale devono verificare con precisione la temporalità delle condotte contestate rispetto ai periodi valutati per la liberazione anticipata; apodittiche affermazioni sulla copertura temporale dei fatti sono censurabili.
- In procedimento di revoca è necessario basarsi su documentazione effettiva e sulle risultanze di fascicolo (relazioni comportamentali, decreti), e alle parti deve essere garantita la possibilità di contestare la rilevanza temporale e la conoscenza degli elementi che hanno portato alla concessione del beneficio.
- Per impugnare una revoca conviene allegare ed evidenziare subito le prove documentali che dimostrano la conoscenza preventiva degli elementi ostativi (es. relazioni comportamentali, decreti di sorveglianza) e contestare la sussistenza dei presupposti temporali che giustificano la revoca.
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