Cassazione Civile, Ordinanza n. 11391/2024 del 29/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
L'istante ha chiesto la correzione materiale dell'ordinanza di legittimità n. 5100/2023 sostenendo che nell'epigrafe non fosse indicato che egli aveva agito in cassazione nella qualità di erede beneficiato di una determinata de cuius. La Corte ha però rilevato che non vi era alcun errore o omissione nell'intestazione, poiché il ricorrente risultava già compiutamente individuato; inoltre ha osservato che non era necessario specificare la qualità di erede accettante con beneficio di inventario, anche perché nel giudizio definito con la precedente ordinanza era già stato escluso che tale qualità consentisse di invocare la limitazione di responsabilità per i debiti ereditari, dovendosi rispondere ultra vires hereditatis anche delle spese del precedente giudizio e del processo di opposizione e cassazione.
La decisione
La Corte ha rigettato l'istanza di correzione di errore materiale, ritenendo insussistente nell'ordinanza precedente qualsiasi errore o omissione dell'intestazione. La motivazione valorizza il fatto che l'identificazione della parte era già completa e che, in ogni caso, la qualità di erede beneficiato non incideva sul punto, poiché era già stata esclusa la possibilità di opporre il beneficio di inventario rispetto ai debiti ereditari e alle spese processuali connesse.
Norme richiamate
La domanda di correzione presuppone un effettivo errore o un'omissione materiale nel provvedimento; se l'intestazione è correttamente e compiutamente formulata, la correzione non è ammissibile.
Il beneficio di inventario non è riconosciuto, nel caso esaminato, quale limite opponibile ai debiti ereditari e agli oneri processuali correlati, essendo stata esclusa la limitazione di responsabilità ultra vires hereditatis.
Massime di principio
- La correzione di errore materiale non può essere utilizzata per introdurre nel provvedimento elementi non necessari alla sua identificazione o per rimettere in discussione il contenuto sostanziale della decisione già resa.
- L'assenza nell'intestazione della specificazione della qualità di erede beneficiato non integra di per sé un errore materiale, se la parte è comunque chiaramente individuata nel provvedimento.
- Quando sia già stata esclusa la possibilità di avvalersi del beneficio di inventario per limitare la responsabilità verso i debiti ereditari, non può pretendersi la correzione dell'ordinanza per far emergere una qualità processuale ormai irrilevante ai fini decisori.
- Le spese del giudizio e del successivo controllo di legittimità possono essere ricondotte al debito ereditario anche oltre i limiti dell'attivo, ove la Corte abbia escluso l'operatività del beneficio di inventario nel caso concreto.
Come è indicizzato
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