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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13658/2024 del 16/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato a termine ritenuto illegittimo nei suoi termini di apposizione. Il giudice di primo grado aveva accertato la violazione della disciplina del contratto a termine e aveva condannato l'azienda sanitaria al pagamento in favore del lavoratore di un'indennità pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ai sensi dell'art. 32, comma 5, L. n. 183/2010. In appello, proposto dal lavoratore limitatamente alla quantificazione del danno, la Corte territoriale ha respinto l'eccezione di tardività dell'impugnazione sollevata dall'ente e ha aumentato l'indennità a sei mensilità, valorizzando durata del rapporto e dimensioni dell'ente. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 326 c.p.c., sostenendo che la notifica della sentenza di primo grado avrebbe fatto decorrere il termine breve anche per il notificante, rendendo quindi tardivo l'appello del lavoratore; con il secondo ha denunciato nullità della sentenza e omessa motivazione sulla quantificazione del risarcimento, lamentando che la Corte d'appello avrebbe aumentato l'importo senza adeguata motivazione e senza considerare la supposta carenza di critiche del gravame di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché, pur denunciando un errore processuale, non era impostato come censura di nullità della sentenza o del procedimento; inoltre il ricorso non riproduceva puntualmente la relata di notifica ed era comunque infondato, poiché la notifica della sentenza eseguita presso la sede dell'ente e non presso il procuratore non era idonea, secondo la giurisprudenza richiamata, a far decorrere il termine breve per l'impugnazione. Il secondo motivo è stato anch'esso dichiarato inammissibile: la motivazione della Corte d'appello non era assente né apparente, avendo essa fatto riferimento alle dimensioni dell'ente e alla durata del rapporto; inoltre il motivo non si confrontava con la ratio della sentenza impugnata, che aveva ritenuto coperto da giudicato interno l'accertamento delle violazioni e aveva ricondotto le conseguenze alla sola tutela risarcitoria. Non è stata pronunciata condanna alle spese perché il resistente è rimasto intimato. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 326 c.p.c.

    Il termine breve per impugnare decorre solo da una notificazione idonea secondo le forme di legge; la Corte ribadisce che la notifica della sentenza eseguita presso la sede dell'ente, senza richiamo al procuratore, non fa decorrere il termine breve nei confronti della parte notificante nel caso concreto considerato.

  • art. 325 c.p.c.

    La notifica valida della sentenza fa decorrere il termine di 30 giorni per proporre appello.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La deduzione di un errore processuale deve essere correttamente inquadrata quando si contesti la nullità derivante dalla violazione della norma processuale.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sulla quantificazione dell'indennità tra minimo e massimo è limitato ai casi di motivazione assente, illogica o contraddittoria.

  • art. 32, comma 5, L. n. 183/2010

    In caso di illegittima apposizione del termine al contratto di lavoro, l'indennità è liquidata dal giudice di merito entro una forbice legale ed è censurabile in cassazione solo nei limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente come parametro costituzionale a sostegno della doglianza sulla motivazione, senza che la Corte ne ricavasse un autonomo principio decisorio.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente come parametro costituzionale in tema di motivazione, ma la Corte ha escluso che vi fosse un vizio motivazionale rilevante.

  • art. 285 c.p.c.

    La notificazione della sentenza nelle forme previste dalla legge è rilevante ai fini della decorrenza del termine breve.

  • art. 170 c.p.c.

    La notificazione al procuratore costituito nelle forme di legge è quella che normalmente rileva per la decorrenza del termine breve.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • L'errore processuale denunciato in cassazione deve essere correttamente veicolato come vizio di nullità della sentenza o del procedimento quando si assuma che la violazione della norma processuale abbia inciso sullo svolgimento del giudizio o sulla sua validità.
  • La notificazione della sentenza è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare solo se effettuata in modo da garantire la conoscenza dell'atto al procuratore della parte; la sola identità del domicilio non basta quando la notifica avvenga presso la sede dell'ente senza richiamo al difensore.
  • Nel ricorso per cassazione è necessario indicare con precisione il contenuto degli atti processuali rilevanti, non potendo la censura fondarsi su un richiamo generico o parziale degli stessi.
  • La quantificazione dell'indennità dovuta per l'illegittima apposizione del termine al contratto di lavoro, quando compresa in una forbice legale, è sindacabile in cassazione soltanto per motivazione mancante, apparente, illogica o contraddittoria.
  • Non sono censurabili in sede di quantificazione dell'indennità i profili che attengono alla legittimità dell'apposizione del termine o a questioni coperte da giudicato interno, se il thema decidendum riguarda esclusivamente la misura del ristoro.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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