Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45332/2023 del 10/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria che aveva ritenuto provata la partecipazione dell'imputato all'associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) fino a marzo 2000 e aveva rideterminato la pena a 6 anni di reclusione. Il ricorrente denunciava: vizio di motivazione e mancata adeguata risposta al rinvio della Cassazione (soprattutto per il periodo 1993-2000); illegittima valutazione e insufficiente riscontri delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (art. 192, comma 3 e 533 c.p.p.); uso di dichiarazioni de relato, fonti decedute o non escutibili; inesistenza o inaffidabilità dei riscontri a fatti e tabulati; eccessività della pena (artt. 132 e 133 c.p.) e questioni processuali relative all'utilizzabilità di dichiarazioni rese oltre il termine dei 180 giorni e alla mancata esclusione di alcune parti civili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come manifestamente infondato. Ha ritenuto che la Corte d'appello di Reggio Calabria abbia svolto una disamina analitica e autonoma dei molteplici elementi probatori (dichiarazioni di collaboratori, riscontri incrociati, fatti specifici collocati fino al marzo 2000) e abbia adeguatamente motivato la valutazione dell'attendibilità intrinseca di ciascun dichiarante. La Cassazione ha confermato la riconosciuta partecipazione di Cattafi al sodalizio mafioso fino a marzo 2000, la pena complessiva di 6 anni di reclusione, le statuizioni civili e la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali; ha inoltre liquidato le somme per le spese di rappresentanza e difesa delle parti civili nei termini indicati in sentenza.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma che punisce l'associazione di tipo mafioso; la Corte ha richiamato la giurisprudenza interpretativa (Sezioni Unite) secondo cui la partecipazione richiede stabile compenetrazione nel sodalizio, contributo non occasionale e consapevolezza/volontà di farne parte. La Corte ha ritenuto provato il contributo e la stabile appartenenza di Cattafi nel periodo contestato.

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    Disciplina la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito abbia svolto la valutazione di attendibilità intrinseca ed i riscontri esterni necessari, e che le critiche difensive non fossero autosufficienti.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Riguarda l'istruttoria e la valutazione probatoria delle dichiarazioni testimoniali; la Corte ha ritenuto rispettate le regole di valutazione e i riscontri dei collaboratori impiegati.

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto la censura generica e non riferibile a parti specifiche della motivazione e dunque inammissibile.

  • art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Norma richiamata in tema di motivazione concisa: la Corte ha ricordato che la motivazione deve esporre le ragioni del convincimento e può implicitamente respingere le ragioni contrarie quando incompatibili con la ricostruzione adottata.

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Norme sul trattamento della pena; la Corte ha ritenuto adeguatamente motivata la determinazione della pena (6 anni) in relazione al peso del contributo dell'imputato all'attività del sodalizio.

  • art. 195 cod. proc. pen.

    Procedura e limiti per l'utilizzo delle dichiarazioni di terzi (de relato); la Corte ha valutato le osservazioni difensive su tali elementi come questioni di merito e ritenuto che la motivazione di merito abbia tenuto conto delle differenze tra notizie a diretta cognizione e de relato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sulle spese processuali: la Cassazione ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali di legittimità.

Massime di principio

  • La valutazione dell'attendibilità dei collaboratori di giustizia e dei riscontri esterni è principalmente questione di merito; la Cassazione interviene solo se la motivazione è manifestamente illogica o incompatibile con il senso comune.
  • Le discrepanze e le inesattezze formali nelle dichiarazioni dei collaboratori non fanno automaticamente venire meno l'attendibilità se la Corte di merito le valuta nel quadro complessivo e trova riscontri convergenti.
  • Gli elementi di riscontro esterni non devono da soli provare integralmente la responsabilità, ma possono servire a collegare l'imputato al fatto contestato e impedire che la responsabilità si fondi su accuse non dimostrate.
  • Le questioni processuali e probatorie che implicano valutazioni di merito (es. valutazione di contraddizioni, riscontri de relato, fonti decedute) sono in linea di principio inammissibili in Cassazione salvo dimostrazione di manifesta illogicità o violazione di legge.
  • Le dichiarazioni rese dal collaboratore oltre il termine dei 180 giorni possono essere utilizzate, in particolare nel rito abbreviato, secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata; le doglianze su termine ed utilizzabilità devono confrontarsi con la giurisprudenza specifica.
  • La determinazione della pena che si discosti dalla media fra minimo e massimo edittale richiede motivazione più articolata, ma questa esigenza è soddisfatta quando il giudice espone il peso del contributo e la persistenza del ruolo attribuiti all'imputato.
  • Questioni e fatti non sollevati nel giudizio di merito (es. esclusione di parti civili per tardiva costituzione) non possono essere proposti per la prima volta in Cassazione.
  • Per ottenere l'accoglimento in sede di legittimità, il ricorrente deve proporre argomentazioni che non siano soltanto alternative plausibili ma che dimostrino l'incompatibilità manifesta e inconfutabile della motivazione del giudice di merito con i dati processuali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.