Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 10683/2026 del 20/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando colpa nell'impugnazione per l'evidente inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva riqualificato il capo n) nell'ipotesi di cui all'art. 490 c.p. in relazione agli artt. 476 e 482 c.p., confermando comunque la condanna per il delitto aggravato di cui all'art. 376 c.p. (capo a) e rideterminando in senso più favorevole la pena. Con il primo motivo lamentava violazione di legge penale e vizio di motivazione per la mancata assoluzione; con il secondo deduceva vizio di motivazione sulla determinazione della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi palesemente generici, perché fondati su mere affermazioni assertive e non su censure specifiche e rituali di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 490 c.p.

    richiamato come fattispecie riqualificata in appello per il capo n), in relazione alle falsità di cui agli artt. 476 e 482 c.p.

  • art. 476 c.p.

    richiamato in relazione alla riqualificazione del capo n) come falsità materiale in atto pubblico

  • art. 482 c.p.

    richiamato in relazione alla riqualificazione del capo n) come falsità materiale commessa dal privato

  • art. 376 c.p.

    indicato come delitto aggravato per il quale la condanna è stata confermata in appello (capo a)

  • art. 616 c.p.p.

    base normativa per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi si risolvono in enunciazioni meramente assertive, prive di specifica critica argomentativa rispetto alla decisione impugnata.
  • La deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione deve confrontarsi puntualmente con la ratio della sentenza impugnata; la genericità del motivo non consente il vaglio di legittimità.
  • In caso di inammissibilità dell'impugnazione, il ricorrente è tenuto alle spese processuali e può essere condannato a una somma in favore della Cassa delle ammende quando l'inammissibilità sia ascrivibile a colpa.
  • La rideterminazione in mitius della pena in appello non esclude la possibilità di ricorso, ma le censure sul trattamento sanzionatorio devono essere specifiche e non generiche.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoFalsità in scrittura privataUso di atto falsoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.