Ordinanza n. 631/2026 - Genova, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Imperia, Sezione lavoro 5 febbraio 2025 n. 22.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comportamento omissivo o inesecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Imperia, Sezione lavoro, 5 febbraio 2025 n. 22
Esito
La controversia
È stato proposto un ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Imperia, Sezione lavoro, 5 febbraio 2025 n. 22, nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Il TAR ha rilevato d'ufficio che la procura alle liti, qualificata come speciale, era viziata da genericità perché non conteneva alcun riferimento alla sentenza da ottemperare. Ha quindi considerato la validità della procura quale requisito di ammissibilità del giudizio ai sensi dell'art. 40 c.p.a. e ha esaminato la possibilità di sanare il vizio alla luce della disciplina del processo amministrativo e dell'errore scusabile.
La decisione
Il TAR ha rilevato la genericità della procura speciale e ha ritenuto che, secondo il principio affermato dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 2 ottobre 2025 n. 11, la disciplina della nullità della procura speciale contenuta nel codice del processo amministrativo è completa e non consente di applicare, quale principio generale, l'art. 182, comma 2, c.p.c. sulla sanatoria della procura nulla. Tuttavia, poiché la procura era stata rilasciata il 23 giugno 2024, anteriormente alla pronuncia dell'Adunanza plenaria, il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'errore scusabile e della rimessione in termini ai sensi dell'art. 37 c.p.a., in ragione dell'incertezza normativa sulla disciplina della procura e sulla sua eventuale sanabilità. Ha quindi assegnato un termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per depositare una valida procura speciale e ha rinviato la trattazione del merito alla camera di consiglio del 23 giugno 2026. Non è stata ancora definita la domanda di ottemperanza.
Norme richiamate
requisito di ammissibilità del giudizio
La procura speciale alle liti costituisce requisito di ammissibilità del giudizio amministrativo.
rimessione in termini per errore scusabile
La rimessione in termini è stata riconosciuta in presenza di obiettiva incertezza normativa sulla disciplina e sulla possibilità di sanatoria della procura alle liti, considerata anche la data anteriore della procura rispetto al chiarimento dell'Adunanza plenaria.
possibilità di sanare la procura nulla
La previsione civilistica sulla sanatoria della procura nulla non è stata ritenuta espressione di un principio generale applicabile al processo amministrativo, in quanto la disciplina del codice del processo amministrativo è completa.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo la procura speciale alle liti è un requisito di ammissibilità ai sensi dell'art. 40 c.p.a.; una procura generica e priva di riferimenti all'oggetto specifico del giudizio può risultare inidonea.
- La disciplina della nullità della procura speciale contenuta nel codice del processo amministrativo deve ritenersi completa; non è quindi automaticamente applicabile al processo amministrativo la sanatoria prevista dall'art. 182, comma 2, c.p.c.
- La rimessione in termini per errore scusabile può essere disposta quando, al momento del rilascio della procura, sussista un'obiettiva incertezza normativa sulla disciplina applicabile e sulla possibilità di sanare il vizio, soprattutto se un successivo chiarimento nomofilattico abbia definito la questione.
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