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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17673/2024 del 03/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugna l'ordinanza del Tribunale di Oristano che disponeva il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di saldi di quattro conti correnti fino a euro 1.760.819,00 (con sequestro per equivalente in caso di incapienza). I motivi dedotti dal ricorrente: 1) pretesa mancanza di terzietà/imparzialità della Presidente del Collegio per aver partecipato a precedente decisione sul sequestro; 2) violazione dell'art. 27 c.p.p. per presunta decadenza del P.M. a richiedere una nuova misura dopo inefficacia del precedente decreto; 3) carenza di motivazione ex art. 321 c.p.p., in particolare mancata valutazione del "periculum in mora" e della sussistenza attuale delle esigenze cautelari nonché rilievi sulla prescrizione e sull'applicabilità dell'aggravante della recidiva infraquinquennale; 4) vizio nella determinazione del prezzo del reato e nella qualificazione di fatture emesse per operazioni inesistenti (contestazione della apoditticità dell'attribuzione integrale delle somme); 5) errore nel computo dell'importo sequestrabile non tenendo conto di detrazioni fiscali (IVA, IRES, INARCASSA).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte: il primo e il secondo motivo sono stati giudicati inammissibili o manifestamente infondati; il terzo motivo è stato in parte accolto nella parte in cui rileva la mancata motivazione specifica sul "periculum in mora" (obbligo che il Tribunale avrebbe dovuto esaminare essendo la misura preventiva finalizzata alla confisca). Per tale vizio è stata disposta l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale per una nuova valutazione specifica sul "periculum in mora". Gli altri motivi (quarto e quinto) sono stati in gran parte rigettati: la Corte ha confermato il principio per cui il prezzo del reato, se effettivamente ricevuto, si computa integralmente nei confronti di chi lo ha condiviso; ha però ricordato che, nella stratificazione del procedimento e dei precedenti provvedimenti (riesame e decisioni intervenute), i giudicati cautelari e le decurtazioni già operate (per esempio per IVA) nell'ambito dello stesso procedimento devono essere considerati dal giudice di rinvio ai fini della quantificazione dell'importo sequestrabile. Rimangono dunque ferme le valutazioni di merito non censurate, con rinvio limitato ai profili indicati.

Norme richiamate

  • art. 34 cod. proc. pen.

    Riferimento alle norme sulla terzietà e composizione degli organi giudicanti; la Corte osserva che la mancata ricusazione preclude la censura in sede di legittimità.

  • art. 36 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al dovere di astensione/terzietà del giudice collegiale; utilizzato per sostenere che l'eventuale incompatibilità va sollevata mediante ricusazione.

  • art. 27 cod. proc. pen.

    Disciplina la rinnovazione dell'ordinanza cautelare entro 20 giorni: la Corte conferma che la perdita di efficacia per mancata rinnovazione non preclude al giudice competente di adottare una nuova misura cautelare basata sugli stessi presupposti.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Principio generale sulla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la Corte rileva che la motivazione deve includere la concisa esposizione del periculum in mora quando è adottato un sequestro preventivo finalizzato alla confisca.

  • art. 425 cod. proc. pen.

    Richiamato nel testo in relazione alle esigenze cautelari in generale; utilizzato a supporto della necessità di valutare la sussistenza delle esigenze cautelari attuali.

  • art. 99 cod. pen.

    Richiamato in relazione al calcolo della pena e alla rilevanza temporale ai fini della prescrizione; impatta sul giudizio prognostico circa la non decorrenza della prescrizione.

  • art. 157 cod. pen.

    Richiamato unitamente ad art.99 in relazione alla determinazione del termine della prescrizione e all'influenza delle aggravanti sulla pronosticabilità della pena.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020

    Norma richiamata per autorizzare il trattamento del ricorso senza l'intervento delle parti nelle specifiche condizioni indicate.

  • art. 94, comma 2, d.lgs. 150/2022

    Richiamato in tema di proroga delle norme processuali che consentono il trattamento del ricorso senza le parti; mera contestualizzazione procedurale.

  • Giurisprudenza (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade)

    deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora"

    Principio applicato: il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede una motivazione specifica anche sul pericolo della perdita dell'utilità della confisca (periculum in mora); l'assenza di tale motivazione legittima l'annullamento.

  • Giurisprudenza (Sez. 6, n. 28412 del 30/03/2022, Ragno)

    Affermato il principio che il prezzo del reato, se effettivamente ricevuto e condiviso, deve essere computato integralmente e può essere integralmente sequestrato nei confronti di chi ne ha fruito.

  • Giurisprudenza (Sez. 6, n. 12609 del 17/12/2020, Tamburrano)

    Conferma il principio che l'inefficacia di una misura per mancata rinnovazione non impedisce al giudice competente di adottare una nuova misura basata sugli stessi presupposti.

  • Giurisprudenza (Sez. U, n. 23 del 24/11/1999, Scrudato)

    Richiamata per il principio secondo cui l'incompatibilità del giudice è rimediabile con la ricusazione e non determina automaticamente la nullità del giudizio se non tempestivamente dedotta.

Massime di principio

  • Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede sempre, oltre alla descrizione dei presupposti, una motivazione concisa e specifica sul "periculum in mora": la sua omissione è causa di annullamento e rinvio.
  • La perdita di efficacia di un precedente decreto cautelare per mancata rinnovazione ai sensi dell'art. 27 c.p.p. non impedisce al giudice competente di adottare una nuova misura cautelare basata sugli stessi elementi di fatto, purché sia data nuova e adeguata motivazione.
  • Le censure sulla terzietà o imparzialità del giudice devono essere sollevate tramite i mezzi idonei (ricusazione) nei termini previsti; la mancata proposizione di ricusazione preclude la loro valutazione in sede di legittimità.
  • La quantificazione del "prezzo" del reato, quando dimostrata la ricezione concreta delle somme, è generalmente operata integralmente nei confronti di chi ha materialmente beneficiato; deduzioni fiscali (IVA, IRES, contributi) non incidono sul computo del prezzo ai fini del sequestro, salvo valutazioni specifiche e giudicati cautelari preesistenti nell'ambito dello stesso procedimento.
  • Nelle impugnazioni di misure cautelari reali la Corte di legittimità verifica vizi di legge e di motivazione particolarmente gravi; questioni di merito sulla ricostruzione fattuale o sulla diversa valutazione degli indizi sono, salvo vizi motivazionali radicali, rimesse alla valutazione del giudice di merito.
  • Quando in un procedimento si stratificano provvedimenti cautelari e decisioni intervenute su questioni analoghe, il giudice di rinvio deve tener conto dei precedenti giudicati cautelari e delle decurtazioni già operate nell'ambito dello stesso procedimento ai fini della determinazione del quantum sequestrabile.

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