Cassazione Penale, Sentenza n. 34073/2024 del 09/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il sequestro preventivo, a fini di confisca, del conto corrente intestato alla società ADK, ritenuto nella disponibilità di Pizzoli Alessandro, imputato per bancarotta fraudolenta in relazione alla fallita K&K. La ricorrente ha dedotto: (i) motivazione incoerente e apparente perché il Tribunale non ha valutato atti prodotti successivamente che dimostrerebbero che l'acquisto dell'imbarcazione rientrava nell'oggetto sociale di ADK; (ii) violazione dei principi applicativi degli artt. 321, commi 1 e 2, c.p.p. e 240 c.p. e assenza di prova che la società fosse un mero schermo. Si è sostenuto che, ai fini della confisca diretta, occorre dimostrare che il denaro sia effettivamente nella disponibilità patrimoniale dell'indagato (uti dominus) e che la mera delega o la gestione del conto non sono di per sé sufficienti a superare lo schermo societario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la censura sul punto che il Tribunale aveva tratto in modo apparente la disponibilità effettiva del conto in capo a Pizzoli. La Corte ha osservato che i pagamenti effettuati dal conto (compenso per la vendita dell'imbarcazione) potevano rientrare nell'oggetto sociale di ADK e che la mera capacità di disporre del conto o una delega non sono di per sé idonee a dimostrare che il conto e i relativi fondi fossero di fatto del Pizzoli. In mancanza di elementi che attestino la commistione patrimoniale o la sottrazione dei beni societari a favore del socio, il fumus per la sottoposizione a sequestro finalizzato alla confisca non risultava adeguatamente provato. Si è quindi disposta l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio al Tribunale di Roma per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen.
Richiamati in relazione ai presupposti e alle garanzie procedurali del sequestro preventivo: la Corte ha ritenuto che il Tribunale non abbia adeguatamente motivato il fumus e la riconducibilità del conto all'imputato, come richiesto da tali disposizioni
Norma sulla confisca: il principio richiede che il profitto sia nella disponibilità dell'imputato; la Corte sottolinea che occorre dimostrare la riconducibilità del bene all'indagato prima di disporre la confisca diretta
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (Gubert, Lucci e Coppola) - principio della confisca diretta
Richiamato il principio secondo cui la confisca diretta può colpire beni nella disponibilità dell'indagato: la Corte precisa però che, se il bene è formalmente intestato a terzi, è necessario provare la disponibilità di fatto dell'imputato
Massime di principio
- Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca su conti intestati a terzi richiede la prova che il conto e i relativi fondi siano nella effettiva disponibilità dell'imputato (uti dominus), non basta la mera intestazione formale.
- La mera disponibilità operativa del conto (es. potere di disposizione, delega, incasso di pagamenti) non è di per sé sufficiente a superare lo schermo societario: occorrono indici concreti di commistione o trasferimento patrimoniale a favore dell'indagato.
- Indici rilevanti per dimostrare la riconducibilità dei fondi all'imputato includono, tra gli altri, trasferimenti indebiti dal patrimonio societario al socio, pagamenti per spese personali non riconducibili all'oggetto sociale, rilascio di garanzie societarie per debiti personali, distribuzioni o spostamenti di patrimonio ingiustificati.
- Se la società dimostra che operazioni (es. vendita di un'imbarcazione) rientrano nell'oggetto sociale, tali operazioni ostacolano l'assimilazione automatica dei proventi all'imputato; il giudice del riesame deve valutare e motivare specificamente tale documentazione.
- In fase di riesame e in sede cautelare il giudice deve fornire motivazione adeguata e specifica sui presupposti del sequestro: in assenza di motivazione puntuale il provvedimento è annullabile e deve essere rimandato per nuovo esame.
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