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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15096/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Semes chiedeva il risarcimento di €1.511.676,93 per la mancata esecuzione dell'ordine di fornitura (ordinativo PAAW11061 del 1/6/1998) di calcare macinato e calce idrata. Il nucleo della controversia riguardava la necessità di un impianto di micronizzazione in sito e del relativo allaccio elettrico: Semes sosteneva che l'ordinante (Enel/Elettrogen) non aveva adempiuto agli obblighi di cooperazione e alla tempestiva predisposizione dell'allaccio, ostacolando l'avvio della fornitura; inoltre contestava la validità della risoluzione contrattuale comunicata da Elettrogen il 4/7/2000 (mancata diffida, clausola risolutiva espressa e natura vessatoria dell'art. 8 delle condizioni generali). In primo grado la domanda di Semes fu rigettata; in appello l'esito fu confermato; in cassazione Semes deduceva violazioni di norme civil-procedurali e di diritto civile nonché omesso esame di prove rilevanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Semes. Ha ritenuto infondate o inammissibili le censure: molte delle questioni prospettate erano questioni di fatto riservate al giudice del merito (interpretazione del contratto, presupposizione/condizione inespressa, valutazione della prova), ovvero risultavano assorbite dall'accertamento principale che imputava a Semes l'onere di predisporre i mezzi necessari all'esecuzione (inclusa la pianificazione dell'allaccio elettrico). Pertanto la Corte ha confermato la responsabilità in capo a Semes per il ritardo/inerzia e l'irrilevanza delle risultanze tecniche rispetto all'esito decisorio; ha respinto le doglianze sulla mancata pronuncia su clausole vessatorie o sulla procedura di risoluzione perché tali questioni erano assorbite dall'accertamento dell'inadempimento di Semes. Semes è stata condannata alle spese di lite e al pagamento di circa €14.200,00 alle controricorrenti, oltre eventuale ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamata dalla ricorrente in tema di obbligo di pronuncia e chiarezza, la Corte ha ritenuto che, pur se evocata, l'esposizione fatta nel ricorso non impediva la comprensione dei fatti e delle decisioni di merito; quindi la presunta violazione non determinava l'inammissibilità.

  • art. 342 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente in relazione all'omessa pronuncia su specifici punti d'appello; la Corte ha ritenuto che le questioni fossero assorbite dall'accertamento principale e pertanto la mancata trattazione non era rilevante per l'esito.

  • art. 1454 c.c.

    Richiamato in tema di risoluzione per inadempimento: la Cassazione ha ritenuto irrilevante la disamina della valida operatività della risoluzione, una volta esclusa l'attribuibilità dell'inadempimento alla committenza.

  • art. 1456 c.c.

    Invocato dalla ricorrente in relazione alla clausola risolutiva espressa; la Corte ha ritenuto la questione assorbita dalla decisione sull'inadempimento del fornitore e dunque non decisiva.

  • art. 1341 c.c.

    Riferito alla natura vessatoria delle condizioni generali (sottoscrizione e rinvio): la Corte ha ritenuto la censura assorbita dall'accertamento sostanziale sull'inadempimento di Semes e quindi non decisiva.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    Richiamati in relazione ai canoni di interpretazione contrattuale; la Corte ha osservato che l'accertamento della volontà negoziale è fatto di merito e non sindacabile in cassazione salvo vizio logico-giuridico specificato, che non è stato adeguatamente provato dalla ricorrente.

  • artt. 1374 e 1375 c.c.

    Invocati in ordine agli effetti della buona fede contrattuale e all'obbligo di comportamento, la Corte ha ritenuto che le doglianze attinenti alla cooperazione costituiscano valutazioni di fatto non impugnabili in cassazione e comunque assorbite dall'accertamento di inadempimento di Semes.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato rispetto alla valutazione della prova; la Corte ha ricordato i limiti del sindacato in sede di legittimità sulla valutazione prudente delle prove operata dal giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per censurare la valutazione della prova; la Corte ha ribadito che il prudente apprezzamento del giudice del merito non è sindacabile in cassazione salvo vizi specifici non allegati.

  • art. 183 e art. 184 c.p.c. (normativa sull'assunzione e ammissibilità di mezzi istruttori)

    Richiamati con riferimento all'ordine di trattare i motivi e alle produzioni probatorie: la Corte ha ritenuto ininfluente la contestata tardività/ammissibilità delle condizioni generali rispetto all'esito, poiché le questioni erano assorbite o di merito.

  • art. 378 c.p.c.

    Norma procedurale relativa alle memorie in Cassazione: citata nel procedimento per le memorie depositate dalle parti e dal P.M.; la Corte ha preso atto delle conclusioni del P.M. e delle memorie depositate.

  • art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Norma sul contributo unificato: la sentenza dispone il possibile versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

Massime di principio

  • Se il giudice di merito accerta che l'inadempimento della prestazione è imputabile al fornitore per insufficiente predisposizione dei mezzi necessari, le contestazioni relative a clausole risolutive o a presunte omissioni dell'ordinante possono risultare assorbite e quindi non decisive ai fini del risarcimento.
  • Le questioni di interpretazione del contratto che comportano valutazioni di fatto (es.: esistenza di una presupposizione o integrazione contrattuale implicita) sono di regola riservate al giudice del merito e difficilmente riaprono la valutazione in sede di cassazione, salvo la provata sussistenza di vizi logico‑giuridici specifici.
  • La valutazione e il prudente apprezzamento della prova spettano al giudice di merito; il ricorso per cassazione può censurare detta valutazione solo se è dimostrabile che il giudice abbia violato norme procedurali sull'acquisizione o la valutazione delle prove o abbia operato una motivazione illogica o manifestamente contraddittoria.
  • Le contestazioni su clausole vessatorie o sulla mancata sottoscrizione delle condizioni generali possono essere irrilevanti se, a seguito dell'accertamento complessivo, la responsabilità per l'inadempimento ricade sull'altra parte: è importante dimostrare il nesso causale decisivo tra la condotta imputata e l'impossibilità di esecuzione.
  • In cause complesse che riguardano esecuzione di appalti/forniture con profili tecnici (es.: allacciamenti, autorizzazioni), è essenziale documentare puntualmente chi aveva l'onere contrattuale di ottenere autorizzazioni e allacciamenti, e prevedere impegni formali dell'ente erogatore; l'assenza di tale pianificazione può attribuire il rischio all'appaltatore.

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