Cassazione Civile, Sentenza n. 15087/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia sulla validità della delibera assembleare del 26 settembre 2006 con cui erano state revocate alcune modifiche statutarie che avevano legittimato il recesso esercitato da Fiduciaria Marche (in qualità di fiduciaria del socio Antonella Guzzini) con missiva del 17 luglio 2006. Questione centrale: se il socio receduto (o il fiduciario) conservi la qualità di socio e la legittimazione ad impugnare la delibera di revoca, in particolare alla luce dell'art. 2437-bis, comma 3, c.c. (termine dei 90 giorni per la revoca) e dell'art. 2378, comma 2, c.c. (effetti della sopravvenuta perdita del numero di azioni richiesto nel corso del processo). In punto di fatto la Corte d'appello aveva ritenuto che, prima dell'impugnazione, Fiduciaria Marche avesse già esercitato il recesso per 209 azioni su 210, determinando la perdita della partecipazione minima richiesta per l'impugnazione; la ricorrente principale ha lamentato la perdita di legittimazione nonostante la revoca che avrebbe ripristinato la qualità di socio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale di Antonella Guzzini (ha cassato la sentenza della Corte di appello di Ancona) e ha rinviato la causa alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione per nuovo esame, con regolazione anche delle spese del giudizio di legittimità. La Cassazione ha enunciato principi di diritto: (i) nel giudizio di legittimità, se il socio che ha proposto ricorso per cassazione perde la qualità di socio per una cessione di azioni avvenuta dopo la proposizione del ricorso, l'art. 2378, comma 2, c.c. non trova applicazione (ossia non fa automaticamente venir meno la possibilità che la Cassazione decida sull'impugnazione); (ii) in una S.p.A., ai sensi dell'art. 2437-bis, comma 3, c.c., il recesso è atto unilaterale recettizio che produce effetti al momento della comunicazione alla società e resta soggetto a condizione risolutiva (revoca della delibera che lo ha legittimato o deliberazione di scioglimento entro 90 giorni); il socio receduto perde i diritti sociali (anche di voto) ma li riacquista ex tunc se interviene la revoca o lo scioglimento, e solo da quel momento può esercitare azioni impugnatorie o altri diritti con decorrenza dei termini dal momento della reintegrazione.
Norme richiamate
art. 2437-bis c.c.
«Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società»
Il recesso nella S.p.A. è atto unilaterale recettizio che produce effetti all'atto della comunicazione alla società; la possibilità di revoca entro 90 giorni opera quale condizione risolutiva degli effetti del recesso
art. 2378, comma 2, c.c.
la norma è richiamata nel testo con il principio che il socio o i soci opponenti devono dimostrarsi possessori al tempo dell'impugnazione del numero delle azioni previsto dal terzo comma dell'art. 2377
In presenza di trasferimenti per atto tra vivi che fanno venir meno il numero di azioni richiesto, il giudice non può pronunciare l'annullamento; tuttavia in Cassazione tale disposizione non opera per effetto della peculiarità del giudizio di legittimità quando la perdita della qualità di socio si verifichi dopo la proposizione del ricorso per cassazione
art. 2377 c.c.
Disciplina i requisiti soggettivi (soglia percentuale) per impugnare deliberazioni assembleari; richiamata in relazione all'operatività dell'art. 2378
art. 2437-ter c.c.
«Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso»
Separa il diritto alla liquidazione dall'operatività del recesso, confermando che la liquidazione non è condizione sospensiva dell'efficacia del recesso
art. 111 c.p.c.
Il principio per cui la pronuncia resa vale nei confronti del successore a titolo particolare che abbia partecipato al processo; la Cassazione ha rilevato i limiti dell'intervento di terzi nel giudizio di legittimità
art. 2935 c.c.
Rilevata come rimedio applicabile per evitare la perdita materiale del diritto di impugnazione quando il socio venga reintegrato ex tunc
art. 2441 c.c.
Richiamato in relazione al diritto di opzione in caso di aumenti di capitale: il receduto reintegrato ha diritto alle azioni di nuova emissione e i termini decorrono dal reintegro
Massime di principio
- In una S.p.A. il recesso è atto unilaterale recettizio ed è efficace dal momento in cui viene portato a conoscenza della società; la revoca entro 90 giorni o lo scioglimento operano come condizione risolutiva che fa riacquistare ex tunc la qualifica di socio.
- Il socio receduto perde, dal momento della comunicazione del recesso, i diritti sociali (voto, partecipazione agli utili, disposizione delle azioni) e pertanto, fino a eventuale reintegro ex tunc, non ha legittimazione ad impugnare deliberazioni assembleari; se la revoca interviene il soggetto può agire per azioni che decorrano dal momento della reintegrazione.
- In Cassazione la perdita della qualità di socio verificatasi per trasferimento di azioni dopo la proposizione del ricorso non determina automaticamente l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 2378, comma 2, c.c.: il giudizio di legittimità ha limiti propri circa l'intervento di terzi, e la decisione della Cassazione produrrà effetti nei confronti del successore secondo le regole di cui all'art. 111 c.p.c.
- Per valutare la legittimazione ad agire è essenziale stabilire il momento della perdita o del recupero della qualità di socio (prima della proposizione dell'azione, nel corso del processo o dopo il ricorso per cassazione): la possibilità di intervenire o la perdita della legittimazione dipendono dal timing e dalla partecipazione delle parti nelle fasi precedenti.
- In pratica: verificare sempre (i) quando è stata comunicata la dichiarazione di recesso, (ii) se la società ha revocato la delibera entro 90 giorni o ha deliberato lo scioglimento, (iii) se le azioni sono state trasferite prima o dopo la proposizione dell'azione giudiziaria e (iv) se l'avente causa è intervenuto nelle fasi di merito, perché tali fattori determinano la sussistenza della legittimazione e l'applicabilità di art. 2378 c.c.
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