Cassazione Civile, Sentenza n. 15101/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia delle Entrate impugnava le sentenze di merito relative ad avvisi di accertamento IRES per gli anni 2008 e 2009, contestando a Vulcanair S.p.A. l'omessa contabilizzazione di ricavi derivanti da operazioni infragruppo con Vulcanair S.A. (Svizzera) ai sensi della normativa sui prezzi di trasferimento (art. 110, comma 7, TUIR). L'Ufficio aveva determinato maggiori ricavi applicando una metodologia di transfer pricing (cost plus) che portava ad aumenti di imponibile. La contribuente contestava sia i presupposti per l'applicazione dell'art. 110 (rapporti di controllo e presunta anomalia dei corrispettivi) sia la scelta metodologica adottata dall'Ufficio, proponendo invece l'applicazione del metodo di confronto del prezzo (CUP) e sostenendo che i prezzi fatturati/listini rappresentassero il valore normale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'estinzione parziale del giudizio con riferimento all'avviso relativo al 2008 in quanto la contribuente aveva presentato istanza di definizione agevolata e versato la prima rata (procedura di definizione andata avanti senza diniego espresso dall'Ufficio). Quanto all'avviso relativo al 2009, la Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Sul merito la Cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi: (i) la CTR ha adeguatamente motivato la scelta del metodo CUP (Comparable Uncontrolled Price), conforme alle linee guida OCSE e alle disposizioni nazionali; (ii) la CTR ha correttamente ritenuto che il valore normale coincidesse con i listini/fatture indicate dai consulenti tecnici di parte in primo grado, giustificando così l'annullamento integrale dell'avviso per il 2009. L'appello dell'Agenzia è quindi rigettato e le spese di giudizio seguono la soccombenza della ricorrente.
Norme richiamate
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - art. 110, comma 7 (TUIR)
i componenti di reddito derivanti da operazioni con soggetti non residenti ... sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne deriva un aumento del reddito; ... La presente disposizione si applica anche per i beni ceduti e i servizi prestati da società non residenti nel territorio dello Stato per conto delle quali l'impresa esplica attività di vendita ...
La Corte ricorda che l'art.110, comma 7 mira a reprimere spostamenti artificiali di utili e impone all'Amministrazione l'onere di provare che transazioni infragruppo siano state effettuate a prezzi divergenti dal valore normale; in caso di prova dell'anomalia, grava sul contribuente l'onere di dimostrare la normalità.
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - art. 9, comma 3
per valore normale si intende il prezzo o il corrispettivo mediamente applicato per i beni e servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati.
Valore normale va determinato secondo i criteri dell'art.9; il confronto va fatto con operazioni comparabili in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 36
Richiamato in relazione alla motivazione della sentenza di merito: la Corte ha ritenuto che la CTR avesse fornito adeguata motivazione ai sensi della normativa processuale citata.
Codice di Procedura Civile - art. 132, art. 360 comma 1 n. 4, art. 112
Gli articoli sono stati richiamati per censure di nullità motivazionale e di mancata rideterminazione dell'imposta: la Corte ha ritenuto infondate tali doglianze, ritenendo adeguata la motivazione e corretta la conseguente decisione di annullamento integrale degli avvisi per i motivi esposti.
Legge 29 dicembre 2022, n. 197 - art. 1, commi 186 ss. (definizione agevolata)
L'istanza di definizione agevolata presentata per il 2008 e l'effettuazione del primo versamento hanno determinato l'estinzione del giudizio in assenza di provvedimento di diniego espresso.
D.M. 14 maggio 2018 (Linee guida art.110 TUIR) - art. 4, comma 3
Il decreto indica una preferenza per i metodi tradizionali, in particolare per il metodo di confronto del prezzo (CUP), ove praticabile; la Corte ha considerato coerente l'adozione del CUP da parte della CTR.
Linee guida OCSE in materia di transfer pricing
Le linee guida non stabiliscono una gerarchia rigida tra i metodi ma indicano l'esigenza di scegliere il metodo più appropriato al caso concreto; vi è tuttavia un'applicazione preferenziale del CUP quando è praticabile.
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 29 settembre 2010
Rilevata una preferenza implicita per il metodo CUP; pertanto è richiesta motivazione specifica quando si scelgono metodi diversi.
Massime di principio
- Onere della prova: l'Amministrazione finanziaria deve provare che le operazioni infragruppo sono state concluse a prezzi anomali rispetto al valore normale; una volta dimostrata l'anomalia grava sul contribuente l'onere di provare la normalità dei prezzi.
- Scelta del metodo: non esiste una gerarchia rigida tra i metodi OCSE, ma il metodo CUP è preferibile quando applicabile; se si adotta un metodo diverso (es. cost plus) è necessaria motivazione specifica che giustifichi la sua superiorità rispetto al CUP nel caso concreto.
- Motivazione della decisione giudiziale: la scelta della metodologia di determinazione del valore normale deve essere adeguatamente motivata; la mancanza di motivazione specifica può costituire motivo di annullamento, mentre motivazioni dettagliate che aderiscano alle linee guida OCSE sono valide.
- Effetto delle conclusioni tecniche: se perizia/CTU indicano che i listini o le fatture coincidono con il valore normale, il giudice può annullare integralmente l'accertamento senza procedere a una parziale rideterminazione.
- Definizione agevolata: la presentazione e il pagamento previsto per l'adesione alla definizione agevolata, in assenza di diniego espresso dell'Ufficio, estingue la controversia relativamente all'atto interessato.
- Quando usare il cost plus: il metodo cost plus è utilizzabile se sono selezionati comparabili adeguati, apportate le rettifiche necessarie e adottato un indicatore affidabile del livello di profitto; in mancanza di tali presupposti il CUP resta preferibile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 5 giu 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 15087/2025 del 05/06/2025
- Sentenza civile · 5 giu 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 15095/2025 del 05/06/2025
- Sentenza civile · 5 giu 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 15096/2025 del 05/06/2025
- Sentenza civile · 5 giu 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 15097/2025 del 05/06/2025
- Sentenza civile · 5 giu 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 15100/2025 del 05/06/2025
- Sentenza civile · 4 giu 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 14936/2025 del 04/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →