Cassazione Penale, Ordinanza n. 09598/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 16/06/2025 deducendo un vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena ai sensi dell'art. 133 c.p. La censura mirava a contestare la congruità del trattamento sanzionatorio, ma la Corte di legittimità rileva che il ricorso riproduceva sostanzialmente doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito. La Corte d'appello aveva motivato la pena richiamando la gravità del fatto, desunta dal quantitativo di droga sequestrata, dalla somma in contanti sequestrata di oltre 21.000 euro, dai precedenti penali dell'imputato e dalla condotta processuale, incluso la violazione della misura degli arresti domiciliari.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale fosse congrua e priva di manifesta illogicità, quindi non censurabile in sede di legittimità. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Norma richiamata come parametro per la valutazione della congruità della pena; la censura difensiva è stata ritenuta inammissibile perché la motivazione sulla commisurazione della pena era già stata adeguatamente svolta dal giudice di merito.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. è dovuta quando non sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è deducibile come vizio di motivazione una censura che si risolva nella mera riproposizione di questioni già esaminate e respinte dal giudice di merito con argomentazione logica e congrua.
- La valutazione della pena ai sensi dell'art. 133 c.p. è censurabile in cassazione solo se la motivazione del giudice di merito presenti manifesta illogicità o carenze rilevanti; non basta dissentire dalla ponderazione degli elementi valorizzati.
- Ai fini della commisurazione della pena possono essere valorizzati, in modo complessivo, la gravità concreta del fatto, la quantità della sostanza stupefacente sequestrata, il denaro rinvenuto in contanti, i precedenti penali e la condotta processuale dell'imputato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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