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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19713/2024 del 17/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condominio)

La controversia

Il condominio aveva agito contro la società che aveva edificato e venduto il fabbricato, deducendo gravi difetti costruttivi della copertura dell'edificio, emersi con fenomeni di umidità e condensa a partire dal 2005. Dopo un primo intervento non risolutivo, il condominio aveva fatto svolgere accertamenti tecnici, conclusi nel 2007, dai quali sarebbero emerse difformità sostanziali rispetto al progetto e una variante in corso d'opera nella struttura del solaio di copertura. In primo grado era stata accolta la domanda risarcitoria ex art. 1669 c.c.; in appello, però, la domanda era stata rigettata per ritenuta decadenza e prescrizione, sul presupposto che il condominio avesse avuto già nel 2005 piena conoscenza dei vizi. Con il ricorso per cassazione il condominio ha denunciato: violazione dell'art. 1669 c.c. per avere la Corte territoriale anticipato il dies a quo della decadenza senza attendere la conoscenza certa dei difetti e delle loro cause; violazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 28 l. 10/1991 per travisamento delle risultanze tecniche; nullità della sentenza per motivazione contraddittoria; omesso esame di fatti decisivi relativi ai lavori del 2005 e al successivo distacco di intonaci nel 2008.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo assorbente. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Roma e ha rinviato la causa alla medesima Corte territoriale, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Gli altri tre motivi sono stati dichiarati assorbiti. La Corte ha affermato che, ai fini dell'art. 1669 c.c., la "scoperta" del grave difetto richiede non solo la percezione della sua manifestazione esterna, ma anche la comprensione della sua gravità e del collegamento causale con l'attività progettuale e costruttiva, specie quando siano necessarie indagini tecniche.

Norme richiamate

  • art. 1669 c.c.

    termine di un anno per la denuncia dei gravi difetti nella costruzione

    Il termine annuale per la denuncia decorre dalla sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause; la mera percezione delle manifestazioni dannose non basta se occorrono accertamenti tecnici per comprendere gravità e nesso causale con l'attività costruttiva.

  • art. 116 c.p.c.

    È invocato nel ricorso per dedurre un preteso travisamento delle risultanze tecniche da parte del giudice d'appello, ma il motivo resta assorbito.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    È invocato per censurare la supposta contraddittorietà della motivazione, ma il motivo resta assorbito.

  • art. 28 della legge 10/1991

    Richiamato insieme all'art. 116 c.p.c. nel secondo motivo per contestare la valutazione delle indagini tecniche; il profilo non è esaminato nel merito per l'accoglimento del primo motivo.

  • art. 1669 c.c.

    Norma applicata dalla Corte per individuare il momento di decorrenza della decadenza dalla denuncia e della prescrizione dell'azione per gravi difetti dell'opera.

Massime di principio

  • Ai fini dell'azione per gravi difetti dell'opera ex art. 1669 c.c., la "scoperta" rilevante per la decorrenza del termine di decadenza non coincide con la sola evidenza esterna delle anomalie, ma richiede una conoscenza sufficientemente certa della loro gravità e del loro collegamento causale con l'attività progettuale o costruttiva.
  • Quando l'entità e la causa dei difetti non siano immediatamente percepibili, il termine per la denuncia può decorrere solo dopo gli accertamenti tecnici necessari a consentire una comprensione piena del fenomeno e l'attribuzione delle cause.
  • Non è corretto onerare il danneggiato di proporre denunce o azioni meramente esplorative prima di aver acquisito una base conoscitiva adeguata e prudenzialmente sufficiente.
  • La valutazione del dies a quo ex art. 1669 c.c. deve essere ancorata non solo alla manifestazione del vizio, ma anche alla sua riconducibilità all'opera eseguita, ove tale riconducibilità emerga solo a seguito di indagini tecniche.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità da cose e animali
RamiResponsabilità civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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