Cassazione Civile, Ordinanza n. 37486/2021 del 30/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, per l'anno d'imposta 2013, IRES, IRAP e IVA, ritenendo non inerenti alcuni costi sostenuti dalla società. Sia in primo grado sia in appello la società aveva contestato la pretesa fiscale; la CTR aveva però rigettato l'appello, affermando in sintesi che la contribuente non avesse provato l'inerenza dei costi. In cassazione la società ha dedotto un unico motivo di ricorso ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., denunciando la nullità della sentenza d'appello per motivazione mancante o apparente, perché la CTR si sarebbe limitata a un generico richiamo alla sentenza di primo grado senza esaminare le specifiche censure formulate con l'appello.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha affermato che la motivazione della CTR era solo apparente, perché formulata per relationem in modo generico e priva dell'illustrazione delle critiche mosse dall'appellante alla decisione di primo grado e dell'autonoma valutazione delle ragioni di gravame. Di conseguenza ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è stato invocato come parametro del vizio processuale denunciato, per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
richiede l'esposizione della concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione del giudice tributario; la sua violazione comporta nullità della sentenza priva di adeguata motivazione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la sentenza deve contenere la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione; la mancanza o apparenza della motivazione integra nullità.
la motivazione non può essere meramente apparente o solo adesiva in modo generico alla decisione di primo grado.
richiamato dalla Corte nel ribadire la nullità della sentenza tributaria motivata solo per relationem senza esame critico delle censure d'appello.
Massime di principio
- Nel processo tributario la sentenza di appello è nulla quando la motivazione si esaurisce in un richiamo meramente adesivo alla decisione di primo grado, senza dare conto delle specifiche critiche formulate dall'appellante e delle ragioni per cui esse siano infondate.
- La motivazione per relationem è ammissibile solo se consente di comprendere che il giudice d'appello abbia effettivamente esaminato i motivi di gravame e abbia compiuto un'autonoma valutazione delle allegazioni difensive e degli elementi probatori.
- La mera affermazione che il contribuente non abbia provato l'inerenza dei costi non basta, da sola, a sorreggere la sentenza d'appello se non è accompagnata da un'analisi concreta delle doglianze proposte contro la decisione di primo grado.
- In caso di motivazione apparente della sentenza impugnata, la cassazione avviene con rinvio al giudice di merito affinché rinnovi l'esame della controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37371/2021 del 30/11/2021
- ordinanza_civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37372/2021 del 30/11/2021
- ordinanza_civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37373/2021 del 30/11/2021
- ordinanza_civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37374/2021 del 30/11/2021
- ordinanza_civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37375/2021 del 30/11/2021
- ordinanza_civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37376/2021 del 30/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →