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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36002/2023 del 29/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione diretta contro la sentenza di rinvio della Corte di Appello che aveva confermato la condanna per omicidio colposo aggravato (art. 589, comma 2 c.p.). La difesa aveva dedotto inosservanza dell'art. 627, comma 3 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice del rinvio non si era adeguatamente confrontato con le ragioni dell'annullamento parziale della Corte di Cassazione (che aveva criticato la motivazione apparente della Corte territoriale circa la mancata prevalenza delle attenuanti generiche), e che la Corte di Appello aveva preponderato su elementi quali gravità del fatto e velocità del veicolo senza spiegare perché tali argomenti impedissero la prevalenza delle attenuanti, nonostante la responsabilità concorrente della vittima pari al 75% e il riconoscimento dei danni da parte del ricorrente.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto che, in sede di rinvio, la Corte di Appello abbia fornito motivazione non illogica e congrua, richiamando la gravità delle conseguenze (morte della vittima in giovane età), la velocità del veicolo almeno doppia rispetto al limite, le condizioni di traffico e punti ciechi nella visuale, nonché il minimo edittale applicato. La Suprema Corte ha ricordato che il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è rimesso al giudice di merito e insindacabile in Cassazione se adeguatamente motivato. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, oltre al pagamento delle spese, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 589, comma 2, codice penale

    Norma di riferimento per il reato ascritto (omicidio colposo con circostanze aggravanti). Nel caso è stata applicata quale fattispecie base per la condanna derivante dalla guida a velocità eccessiva con conseguente morte.

  • art. 627, comma 3, codice di procedura penale

    Norma richiamata dalla difesa quale presunta inosservata: riguarda le indicazioni che la Corte di rinvio deve seguire dopo l'annullamento. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondata la censura, poiché la Corte di Appello ha fornito adeguata motivazione in sede di rinvio.

  • art. 133, codice penale

    Richiamato come parametro per la determinazione della pena e per l'esercizio del bilanciamento tra aggravanti e attenuanti. La Corte ha osservato che il giudice di merito può basare la sua motivazione anche su alcuni dei criteri di cui all'art. 133, senza necessità di analitica esposizione di tutti i criteri.

  • art. 616, codice di procedura penale

    Norma che disciplina l'onere delle spese nel processo di Cassazione; è stata applicata per condannare il ricorrente alle spese processuali e per prevedere il versamento alla Cassa delle ammende.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata quale parametro per la determinazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle ammende: la Corte ha ritenuto che il ricorso non fosse privo di colpa, ma neppure presentato in mala fede, e ha quindi fissato un importo equitativo di euro 3.000.

  • Giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020)

    Principio richiamato secondo cui il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è esercizio valutativo del giudice di merito e, se congruamente motivato, è insindacabile in sede di legittimità.

Massime di principio

  • Il giudizio di prevalenza o equivalenza tra aggravanti e attenuanti è tipicamente rimesso al giudice di merito; la Cassazione controlla la congruità e la logicità della motivazione, non compie una nuova valutazione dei fatti.
  • Dopo un annullamento con rinvio, il giudice di merito deve confrontarsi con le censure mosse dalla Cassazione e motivare le ragioni della sua decisione; tuttavia è sufficiente una motivazione coerente anche basata su alcuni parametri rilevanti, senza necessità di esaustiva analisi di tutti i criteri normativi.
  • La gravità delle conseguenze del fatto (es. morte), la velocità del veicolo rispetto al limite, le condizioni di traffico e gli ostacoli alla visuale sono elementi che possono legittimamente giustificare il rifiuto della prevalenza delle attenuanti generiche.
  • La presenza di concorso di colpa della vittima non determina automaticamente la prevalenza delle attenuanti; il giudice di merito valuta globalmente l'evento e la condotta dell'imputato alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p.
  • In Cassazione le censure che richiedono una diversa valutazione delle prove o una rivalutazione dei fatti sono inammissibili quando il giudice di merito ha fornito motivazione non illogica; il ricorrente deve dimostrare vizio di diritto o motivazionale, non solo disaccordo valutativo.
  • La Corte può condannare il ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende per inammissibilità del ricorso, applicando criteri di equità e parametri indicati dalla giurisprudenza costituzionale.

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