Cassazione Penale, Sentenza n. 13579/2026 del 14/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La difesa ha presentato più motivi di ricorso: (1) inosservanza ed errata applicazione dell'art. 122 c.p. (contesta la valutazione sulla commisione «unitaria» di taluni versamenti e la conseguente condizione di procedibilità); (2) violazione della legge penale per aver oltrepassato il limite previsto dall'ultimo comma dell'art. 99 c.p. nell'aumento per la recidiva (si censura che il giudice abbia considerato una condanna posteriore ai fatti); (3) violazione del divieto di reformatio in peius (si sostiene che la riforma peggiorativa sia intervenuta nel passaggio di grado); (4) erronea determinazione della pena base e degli aumenti per i reati in continuazione, in relazione agli artt. 81 e 133 c.p.; (5) vizio relativo alla tempestività delle querele presentate dalle persone offese. I motivi de quibus sono dunque sia di diritto (errata applicazione di norme penali e procedurali) sia di critica della valutazione di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili per manifesta infondatezza o genericità la maggior parte dei motivi (1, 3, 4, 5). Ha invece accolto il secondo motivo relativo all'eccesso nell'aumento per la recidiva ai sensi dell'art. 99 c.p., ritenendo che il giudice d'appello abbia computato in modo errato le condanne pregresse (anche considerando una condanna postuma rispetto ai fatti). Per tale motivo la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente all'aumento per la recidiva e la Corte ha rideterminato la pena in proprio (avvalendosi dell'art. 620, lett. l) c.p.p.), fissandola in 2 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione e € 900,00 di multa. Il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile. Non è stata riconosciuta la liquidazione delle spese in favore delle parti civili perché la loro partecipazione in Cassazione non ha fornito apporto argomentativo effettivo.
Norme richiamate
Applicata dai giudici di merito per ritenere unitaria la truffa perpetrata tramite più versamenti (condizione di procedibilità soddisfatta dalla querela di un componente del nucleo familiare); la Cassazione richiama il principio secondo cui la ricostruzione di merito non è sindacabile in Cassazione salvo specifiche censure di contraddittorietà o manifesta illogicità.
art. 99, sesto comma, cod. pen.
Fissato il limite dell'aumento della pena in funzione delle precedenti condanne: la Corte ha ritenuto che l'applicazione dell'aumento in appello abbia ecceduto quel limite, anche perché il giudice aveva posto a fondamento una condanna posteriore ai fatti, e pertanto ha annullato e corretto il trattamento sanzionatorio.
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Riferito al divieto di reformatio in peius; la Corte chiarisce che il divieto riguarda il risultato finale del calcolo della pena e, poiché la pena complessiva è diminuita, non si è verificata violazione.
Richiamati nel motivo che censurava la determinazione della pena base e degli aumenti in continuazione; la Corte li considera richiamati ma ritiene il motivo generico e non convincente rispetto alla motivazione dei giudici di merito.
art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme che individuano le censure ammissibili in Cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione). La Corte ha valutato i motivi alla luce di tali parametri, dichiarando inammissibili quelli che richiedevano rivalutazioni di fatto o risultavano generici.
art. 620, lett. l) cod. proc. pen.
Consentito alla Corte di correggere direttamente la sentenza impugnata senza rinvio quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto; applicato per rideterminare la pena dopo l'annullamento limitato dell'aumento per recidiva.
art. 591, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamato quale base per l'inammissibilità dell'atto di appello per difetto di specificità dei motivi; la Cassazione osserva che motivi generici possono essere rilevati anche d'ufficio in sede di legittimità.
art. 610, comma 5 e art. 611, comma 1-bis e segg. cod. proc. pen.
Norme procedurali sul trattamento del ricorso e sulla richiesta di trattazione orale; qui la trattazione è stata in camera di consiglio per mancata richiesta nei termini.
Massime di principio
- La Suprema Corte non sostituisce la valutazione di merito sui fatti: censure che richiedono una diversa ricostruzione fattuale sono inammissibili in Cassazione a meno che non sia denunciata specifica contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione dei giudici di merito.
- Il principio della "doppia conforme" (sentenze di primo e secondo grado di uguale segno e con valutazioni coerenti) limita fortemente la possibilità di sindacare in Cassazione le prove e la ricostruzione del fatto.
- Il divieto di reformatio in peius va valutato sul risultato finale del calcolo della pena: non è violato se, nel complesso, la pena inflitta nel grado successivo è diminuita.
- L'aumento per recidiva ai sensi dell'art. 99 c.p. deve rispettare i limiti posti dalla norma e non può essere calcolato tenendo conto di condanne sopravvenute rispetto ai fatti oggetto del giudizio; l'errore in tale computo può comportare annullamento e rideterminazione della pena.
- La Cassazione può annullare senza rinvio e correggere la pena (art. 620, lett. l) c.p.p.) quando la rettifica non richiede nuovi accertamenti di fatto.
- Le questioni sulla tempestività delle querele sono questioni di fatto riservate al giudice di merito e difficilmente vincenti in Cassazione se proposte come mera ricostruzione alternativa senza dimostrare contraddittorietà o illogicità nella motivazione impugnata.
- La parte civile ha diritto alla liquidazione delle spese in Cassazione solo se ha realmente contribuito, con argomentazioni utili, al deciso esame delle questioni riguardanti la responsabilità; mere richieste generiche non sono sufficienti.
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