Cassazione Penale, Sentenza n. 34599/2022 del 20/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro la sentenza di appello per reati in materia di stupefacenti: i ricorrenti contestano la valutazione delle intercettazioni e delle prove testimonali, l'attribuzione di responsabilita tra i fratelli Cancelmo (confusione di identita), l'assenza di riscontri esterni, il diniego delle attenuanti generiche e dell'art. 62 n.4 c.p., il diniego della causa di non punibilita ex art. 131-bis c.p. e della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso di Costantino Cancelmo annullando la sentenza limitatamente al reato di cui al capo 13 e rinviando per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli (per omessa e insufficiente motivazione sulla modalita della cessione al Grippo e incertezza sull'identita del cedente). Per il resto il ricorso di Costantino viene rigettato. I ricorsi di Mauro Iasalvatore e di Diego Cancelmo sono dichiarati inammissibili; i due sono condannati al pagamento delle spese processuali e a versare ciascuno 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Nella sostanza, confermate le condanne e le riqualificazioni in buona parte, salvo il rinvio limitato sul capo 13.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990 art. 73 comma 5
La Corte ha confermato l'applicazione della disciplina della lieve entita prevista dall'art. 73 comma 5 per varie condotte e l'ha considerata nel quadro della riqualificazione dei fatti; tuttavia la riconducibilita a condotte abituali puo influire su attenuanti e su altre cause di impunità.
codice penale art. 62 n.4
L'attenuante per particolare tenuità dell'offesa e delle modalità della condotta puo essere negata se emerge non occasionalità, stabilita professionalita o un giro stabile di acquirenti; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego alla luce della continuità e della struttura dell'attivita.
codice penale art. 131-bis
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e incompatibile con l'abitualità o la serialità dell'attivita criminosa; la Corte ha motivato il diniego richiamando la pluralita di condotte e la giurisprudenza di legittimità sull'abitualità.
codice penale art. 133
Nel determinare la pena il giudice deve valutare la personalita e le circostanze; la Corte ha ritenuto congruo il trattamento sanzionatorio avendo considerato l'andamento professionale dell'attivita di spaccio e il comportamento durante la misura cautelare.
codice di procedura penale art. 606 comma 3
Richiama i limiti di ammissibilita dei motivi in Cassazione: la Corte ha rilevato che alcune doglianze non erano state adeguatamente prospettate in appello o erano improprie in sede di legittimità, dichiarandole inammissibili ove del caso.
Massime di principio
- La Corte di legittimità non rivede liberamente la valutazione di merito delle prove salvo che sussista travisamento della prova o omissione motivazionale su punti essenziali: i motivi che chiedono una diversa valutazione delle intercettazioni o delle testimonianze sono spesso inammissibili.
- Per l'identificazione del reo tramite intercettazioni e numeri telefonici occorrono riscontri esterni o argomentazione motivata che giustifichi la correlazione; l'incertezza sull'identita puo di per se determinare annullamento se la Corte di merito non ha affrontato la censura.
- L'attenuante ex art.62 n.4 c.p. puo essere negata se l'attivita dimostra carattere abituale, professionalita o un giro stabile di clienti; la semplice quantita limitata non garantisce automaticamente l'attenuante.
- La causa di non punibilita per lieve entita (art. 131-bis) e preclusa quando emerge abitualita o serialita delle condotte; la continuazione e la pluralita di episodi sono elementi ostativi.
- In tema di sospensione condizionale della pena il giudice di merito puo motivare sul fondamento di alcuni elementi ritenuti prevalenti (per esempio comportamento sotto misura cautelare) e non e obbligato a elencare tutti gli elementi dell'art. 133 c.p.; tale valutazione e sindacabile in Cassazione solo per eccesso di potere motivazionale.
- Se in appello e prospettata una specifica censura rispetto a modalita operative (es. chi materialmente ha effettuato la cessione), la Corte d'appello e tenuta ad affrontare e motivare espressamente il punto; l'omissione puo integrare vizio di motivazione idoneo all'annullamento.
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