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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04504/2025 del 04/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito, che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per guida senza patente aggravata dalla recidiva nel biennio, è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per guida senza patente con recidiva nel biennio, fatto accertato l'11/1/2021. Con un motivo unico ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte di merito avesse motivato in modo inadeguato e avesse travisato la prova sulla definitività della precedente violazione. La Suprema Corte ha ritenuto però le doglianze aspecifiche e meramente oppositive, osservando che il ricorso non indicava in modo puntuale le ragioni di diritto e gli elementi di fatto necessari a sostegno della censura. Ha inoltre richiamato la motivazione di merito, secondo cui dalla comunicazione di notizia di reato in atti, utilizzabile nel giudizio abbreviato, emergeva una precedente analoga violazione del codice della strada accertata con verbale del 2/6/2020, non definita con oblazione né con ricorso al Prefetto.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    I motivi di impugnazione devono essere specifici e indicare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a sostegno della richiesta; la mancanza di specificità comporta inammissibilità del ricorso.

  • art. 591 c.p.p.

    L'inosservanza dei requisiti di specificità dei motivi integra causa di inammissibilità del ricorso.

  • codice della strada

    La precedente violazione amministrativa della disciplina della circolazione, non definita con oblazione o ricorso al Prefetto, è stata valorizzata quale antecedente rilevante ai fini della recidiva nel biennio.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione le censure devono essere formulate in modo specifico, con puntuale indicazione dei profili di diritto e degli elementi di fatto decisivi; doglianze generiche o puramente oppositive sono inammissibili.
  • Nel giudizio abbreviato sono utilizzabili le emergenze documentali in atti, incluse le comunicazioni di notizia di reato, quando rilevanti per la decisione.
  • La contestazione della motivazione sulla ricorrenza di una precedente violazione non può risolversi in una mera contrapposizione assertiva alla ricostruzione del giudice di merito, specie se quest'ultimo indica la fonte e la decisività dell'antecedente.
  • La mancata definizione della precedente violazione amministrativa mediante oblazione o ricorso al Prefetto può essere valorizzata, nei limiti del caso concreto, per ritenere integrato il presupposto della recidiva nel biennio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFuga e omissione di soccorso
RamiProcesso penaleReati stradali
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

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