Cassazione Penale, Sentenza n. 34245/2026 del 23/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (indagato)
La controversia
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 27 marzo 2026 aveva confermato l’ordinanza del G.I.P. del 3 febbraio 2026 che aveva applicato all’indagato la custodia cautelare in carcere, successivamente sostituita con gli arresti domiciliari. Gli erano contestate la partecipazione a un’associazione mafiosa (capo 1) e due estorsioni, tentata e consumata, aggravate dal metodo mafioso (capi 49 e 50). Le indagini, avviate nel marzo 2019, riguardavano un’articolazione camorristica operante nel territorio napoletano; il Tribunale aveva valorizzato, tra l’altro, l’arresto in flagranza dell’indagato nel 2019 per un episodio estorsivo dal quale era stato assolto, conversazioni intercettate e rapporti personali, reputandoli indicativi della sua stabile appartenenza al sodalizio e del ruolo nelle estorsioni. Il ricorso articolava quattro motivi: 1) violazione degli artt. 273 e 292 c.p.p. e vizio di motivazione sul capo associativo, per mancanza di elementi idonei a dimostrare un inserimento organico e un ruolo stabile, indebita sovrapposizione tra reati-fine e partecipazione associativa e omessa o contraddittoria considerazione di una precedente assoluzione per uno degli episodi; 2) violazione degli artt. 629 e 416-bis.1 c.p. e vizio di motivazione sulle estorsioni e sull’aggravante mafiosa, sostenendo che le espressioni valorizzate erano state estrapolate dal contesto, che non emergeva l’impiego della forza intimidatrice del sodalizio e che i rapporti erano di natura economica, con richiesta di riqualificazione ai sensi dell’art. 393 c.p. o di esclusione dell’aggravante; 3) vizio di motivazione per omessa valutazione delle intercettazioni prodotte dalla difesa e delle argomentazioni sulla natura privatistica del credito; 4) vizio di motivazione sulle esigenze cautelari, deducendo la distanza temporale dai fatti del 2019 e le condizioni di salute, già considerate nella sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari. Con memoria del 14 luglio 2026 erano stati presentati motivi nuovi, valutati unitariamente al ricorso.
La decisione
La Corte ha annullato l’ordinanza impugnata limitatamente al capo 1) e alle esigenze cautelari, con rinvio al Tribunale di Napoli, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, c.p.p., per un nuovo esame. Ha accolto il primo motivo nella parte relativa al capo associativo: la motivazione era insufficiente e intrinsecamente contraddittoria, perché evocava l’assoluzione relativa a un episodio estorsivo senza spiegare come il fatto potesse conservare valore dimostrativo dell’inserimento mafioso; inoltre richiamava genericamente frequentazioni, conversazioni e reati-fine senza chiarire il loro concreto significato né dimostrare che le estorsioni fossero state realizzate nell’interesse o secondo direttive dell’associazione. Ha accolto anche il quarto motivo: il Tribunale non aveva esaminato in modo individualizzato la rilevanza dell’intervallo temporale dai fatti del 2019 e delle condizioni di salute rispetto all’attualità delle esigenze cautelari, limitandosi a richiamare in termini generali la presunzione dell’art. 275, comma 3, c.p.p. Il secondo motivo è stato rigettato: la Corte ha ritenuto non incoerente la valutazione dell’aggravante del metodo mafioso, fondata sui richiami dell’indagato alla propria detenzione e alla sua qualità di “amico” di un esponente del sodalizio, interpretati come evocazione della forza intimidatrice dell’organizzazione. Il terzo motivo è stato dichiarato manifestamente inammissibile per genericità, non essendo stati indicati gli specifici passaggi delle intercettazioni asseritamente trascurati né la loro decisività. Il ricorso è stato rigettato nel resto. Per l’eventuale diffusione del provvedimento è stata disposta l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
Norme richiamate
Ne consegue che la motivazione impugnata, lungi dal fornire una compiuta dimostrazione del passaggio logico che conduce dagli elementi indiziari valorizzati all'affermazione della partecipazione associativa, si arresta ad una mera enunciazione dei dati investigativi ritenuti rilevanti, senza svilupparne il significato inferenziale mediante un apparato giustificativo idoneo a rendere intellegibili le ragioni della ritenuta integrazione della fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen.
La motivazione cautelare sulla partecipazione associativa deve illustrare il passaggio inferenziale dagli elementi indiziari alla stabile appartenenza, senza limitarsi a elencare i dati investigativi.
Si tratta di un percorso motivazionale che, pur sviluppato in forma concisa, si sottrae alle censure difensive, avendo individuato elementi sintomatici tutt’altro che equivoci dell’intento dell’indagato di accreditare le proprie richieste facendo leva sul prestigio criminale e sulla capacità coercitiva riconducibili al contesto associativo di riferimento.
Il metodo mafioso può essere desunto dall’uso di espressioni che, nel contesto delle richieste rivolte alle persone offese, manifestino l’intento di avvalersi del prestigio e della capacità coercitiva dell’associazione.
In tale prospettiva, il provvedimento impugnato si espone a fondati rilievi di insufficienza argomentativa, non risultando adeguatamente esplicitato il percorso logico-giuridico che ha condotto il Tribunale a ritenere recessive circostanze certamente meritevoli, viceversa, di specifica considerazione nell'ambito del giudizio volto ad accertare la persistenza della pericolosità cautelare dell'indagato.
La presunzione cautelare non esonera il giudice dal valutare concretamente gli elementi dedotti che possono incidere sull’attualità del pericolo, tra cui la distanza temporale dai fatti e le condizioni di salute.
Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente al capo 1) e alle esigenze cautelari, con rinvio per nuovo giudizio su tali capi e punti al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
La Corte dispone il rinvio al Tribunale di Napoli per il nuovo giudizio sui capi e punti annullati.
Va, anzitutto, premesso che i motivi nuovi di cui al punto 3 del ritenuto in fatto, ammissibili ex art. 311, comma 4, cod. proc. pen., saranno valutati unitariamente a quelli sviluppati nel ricorso.
I motivi nuovi ammissibili sono esaminati unitariamente ai motivi già sviluppati nel ricorso.
Va, infine, disposto, in considerazione del riferimento a dati sensibili del ricorrente, che, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente, a norma dell’art. 52 d. lgs. n. 196/03.
In caso di diffusione del provvedimento devono essere omessi le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente, in considerazione del riferimento a dati sensibili.
Massime di principio
- Per affermare in sede cautelare la gravità indiziaria della partecipazione a un’associazione mafiosa, il giudice deve spiegare in modo concreto e non assertivo come gli elementi raccolti dimostrino un rapporto stabile di compenetrazione con il sodalizio; non è sufficiente richiamare genericamente frequentazioni, conversazioni o la commissione di reati-fine.
- La commissione di estorsioni non dimostra di per sé la partecipazione all’associazione mafiosa: quando i reati-fine sono usati per inferire il vincolo associativo, occorre chiarire se e in quale misura siano stati realizzati nell’interesse del sodalizio o secondo direttive provenienti da esso.
- Un episodio per il quale l’indagato sia stato assolto può essere richiamato nella ricostruzione cautelare solo se il giudice chiarisce in modo persuasivo quale specifico valore dimostrativo conservi rispetto al tema oggetto di valutazione, evitando contraddizioni tra l’esito assolutorio e l’inferenza proposta.
- L’aggravante del metodo mafioso può essere ritenuta sulla base di espressioni utilizzate dall’indagato che, considerate nel loro contesto, rivelino l’intento di accreditare le proprie pretese facendo leva sul prestigio criminale e sulla capacità coercitiva dell’associazione.
- Nel valutare la persistenza delle esigenze cautelari soggette alla presunzione prevista dall’art. 275, comma 3, c.p.p., il giudice deve confrontarsi concretamente con le circostanze specificamente dedotte che possono incidere sull’attualità del pericolo, compresi il tempo trascorso dai fatti e le condizioni di salute dell’indagato.
- La censura di omessa valutazione del materiale investigativo è generica se non individua i passaggi specifici asseritamente trascurati e non spiega la loro concreta decisività; non spetta al giudice dell’impugnazione ricercare autonomamente nel compendio probatorio gli elementi favorevoli alla parte.
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