Sentenza del 23/12/2019 n. 34394 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva impugnato la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva annullato integralmente un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2000. L'accertamento, notificato nel 2006, ricostruiva induttivamente il reddito d'impresa non dichiarato sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza e di studi sulla redditività del latte e degli agnelli. L'Agenzia contestava, tra l'altro, il difetto di acquisizione del PVC e dei relativi allegati, la ritenuta insufficienza degli indizi, nonché l'omesso ricalcolo della pretesa invece dell'annullamento totale dell'atto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto legittima la decisione della CTR di non acquisire d'ufficio il PVC e i relativi allegati, poiché tali documenti erano nella disponibilità delle parti e non erano stati prodotti, sicché non poteva il potere istruttorio officioso supplire alla loro inerzia. È stata quindi mantenuta la ratio decidendi relativa al difetto di prova della pretesa tributaria; ciò ha reso superfluo esaminare il motivo sul difetto di motivazione dell'avviso. L'accertamento è rimasto integralmente annullato e l'Amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 4.100 euro, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. a)
Consente all'Amministrazione di determinare induttivamente il reddito quando il contribuente non abbia presentato la dichiarazione o questa sia inattendibile. In tale ambito possono assumere rilievo anche presunzioni non caratterizzate dai requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza, purché adeguatamente valutate.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7
Attribuisce al giudice tributario poteri istruttori officiosi, inclusa l'acquisizione di documenti necessari alla decisione. Tale potere è funzionale a riequilibrare il contraddittorio, ma non può normalmente sostituire l'onere probatorio o l'inerzia delle parti; diventa doveroso solo quando, senza l'acquisizione, non sia possibile una decisione ragionevolmente motivata, e il giudice deve motivare la scelta di esercitarlo o non esercitarlo.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1 e 2
Definiscono l'ambito e la natura del processo tributario, che riguarda sia la legittimità dell'atto impositivo sia, nei limiti della domanda, il rapporto sostanziale tra contribuente e Amministrazione.
Codice di procedura civile, art. 112
Impone al giudice di pronunciarsi sulla domanda e sui motivi dedotti, senza decidere oltre i limiti della domanda. Nel caso concreto non è stata ravvisata una violazione derivante dal mancato ricalcolo della pretesa, poiché l'annullamento integrale era conseguenza del difetto di prova.
Codice di procedura civile, artt. 210 e 213
Riguardano i poteri di acquisizione o richiesta di documenti e informazioni. Nel processo tributario tali strumenti non eliminano l'onere delle parti di produrre la documentazione nella propria disponibilità.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte ha dato atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente principale.
Massime di principio
- L'Amministrazione finanziaria, quale attrice in senso sostanziale, deve provare in giudizio i fatti posti a fondamento della pretesa tributaria e depositare gli atti e i documenti essenziali, anche quando l'avviso vi faccia rinvio.
- Il potere del giudice tributario di acquisire d'ufficio documenti non può essere utilizzato ordinariamente per colmare la mancata produzione probatoria dell'Amministrazione o del contribuente.
- Se i documenti necessari sono nella disponibilità delle parti ma non vengono prodotti, il giudice può decidere sulla base degli atti effettivamente acquisiti, secondo il principio per cui ciò che è allegato deve essere anche provato.
- Quando la documentazione mancante impedisce di verificare la fondatezza della pretesa fiscale, l'avviso può essere annullato integralmente per difetto di prova, senza obbligo del giudice di procedere a una riliquidazione.
- La ricostruzione induttiva del reddito per omessa dichiarazione è astrattamente ammissibile e può fondarsi anche su presunzioni semplici; tuttavia, tali elementi devono essere concretamente prodotti e valutabili nel processo.
- La motivazione per relationem è normalmente possibile se l'atto richiamato è conosciuto o notificato al contribuente, ma il rinvio non esonera l'Amministrazione dal fornire in giudizio la prova documentale completa dei presupposti della pretesa.
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