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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25594/2023 del 01/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consorzio)

La controversia

La controversia nasce da un articolato conflitto interno a un consorzio costituito per l'esecuzione di una commessa all'estero relativa alla costruzione di una diga. Il consorzio aveva concluso con il committente pubblico un accordo, poi trasfuso in un avenant, per proseguire i lavori nonostante i problemi derivanti da inadempimenti del committente, contro il pagamento di una somma di denaro. Una delle consorziate contestava la convenienza dell'accordo, impugnava alcune delibere consortili che lo avevano ratificato e che le imponevano versamenti e riduzione della partecipazione, e in un primo arbitrato otteneva l'annullamento di tali delibere e una pronuncia che escludeva a suo carico gli effetti pregiudizievoli dell'accordo. Successivamente si apriva un secondo arbitrato nel quale venivano domandati l'annullamento di altre delibere di bilancio, l'accertamento di un credito della consorziata verso il consorzio e, in riconvenzionale, il credito del consorzio per oneri e costi. Il collegio arbitrale ammetteva l'intervento della società subentrata alla consorziata, rigettava alcune domande, accoglieva in parte la riconvenzionale e condannava in solido la società subentrata e la consorziata al pagamento di una somma. La corte d'appello rigettava le impugnazioni del lodo. In cassazione le ricorrenti principali censuravano: 1) la ritenuta insussistenza di contraddittorietà del lodo rispetto al precedente giudicato arbitrale; 2) la motivazione sul criterio di liquidazione equitativa dell'indennizzo e sul recepimento delle valutazioni del c.t.u.; 3) l'affermazione che gli arbitri avessero potuto liquidare equitativamente il danno senza eccedere i limiti del compromesso. Il consorzio, con ricorso incidentale, deduceva a sua volta: 1) l'erronea interpretazione del precedente lodo e la sua incompatibilità con il divieto di patto leonino; 2) la violazione delle norme su ratifica/rappresentanza e della disciplina societaria-consortile; 3) l'omessa pronuncia sulla questione della ratifica dell'accordo. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo principale, infondati il secondo e il terzo; ha respinto anche il ricorso incidentale, ritenendo infondati i primi due motivi e inammissibile il terzo. Ha quindi rigettato entrambi i ricorsi e compensato integralmente le spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto inammissibile la censura principale sulla contraddittorietà del lodo per difetto di specificità, ha escluso il vizio di motivazione del lodo arbitrale e ha confermato che la liquidazione equitativa del pregiudizio ai sensi dell'art. 1226 c.c. è consentita nell'arbitrato rituale senza che ciò integri extrapetizione o superamento dei limiti del compromesso. Quanto al ricorso incidentale, ha confermato che il precedente lodo aveva formato giudicato sull'inopponibilità alla consorziata delle conseguenze pregiudizievoli dell'accordo e che tale esito non viola il divieto di patto leonino, poiché deriva non da un patto statutario ma da un giudicato su effetti di un atto concluso da organo consortile in conflitto di interessi. Ha inoltre escluso l'omessa pronuncia, ravvisando un assorbimento della questione della ratifica. Le spese sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 2265 c.c.

    Il divieto di patto leonino riguarda patti statutari o sociali che escludano in modo assoluto e costante uno o più soci da utili o perdite; non si applica a un effetto derivante da un giudicato su vicende estranee alla causa societatis.

  • art. 2384 c.c.

    L'atto compiuto dall'organo rappresentativo nei rapporti con i terzi resta efficace all'esterno, mentre le conseguenze interne possono essere regolate diversamente nei rapporti tra partecipanti al consorzio.

  • art. 2391 c.c.

    Richiamato per sostenere che la ratifica o la gestione dell'atto in conflitto di interessi rileva nei rapporti interni e nella responsabilità dell'amministratore/ rappresentante.

  • art. 1226 c.c.

    La valutazione equitativa è mezzo di liquidazione del danno quando sia difficile o impossibile provare il preciso ammontare del pregiudizio, e può essere utilizzata anche dagli arbitri rituali.

  • art. 2697 c.c.

    La censura relativa al riparto dell'onere della prova è stata ritenuta inammissibile perché attinente al merito della valutazione del lodo e non deducibile nei termini prospettati.

  • art. 2909 c.c.

    Il contenuto e i limiti del giudicato esterno possono essere scrutinati in cassazione solo nei limiti della violazione di legge e dei vizi motivazionali.

  • art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e argomentazioni dirette a confutare la sentenza impugnata; la mera riproposizione delle censure già svolte contro il lodo è inammissibile.

  • art. 823, n. 5 c.p.c.

    La motivazione del lodo deve consentire di individuare la ratio decidendi; il vizio sussiste solo se la motivazione è del tutto mancante o meramente apparente.

  • art. 829, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La nullità per pronuncia oltre i limiti del compromesso non ricorre quando gli arbitri liquidino equitativamente il danno in applicazione dell'art. 1226 c.c. nell'arbitrato rituale.

  • art. 829, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di motivazione del lodo sussiste solo in caso di motivazione totalmente assente o radicalmente inidonea a rendere comprensibile la decisione.

  • art. 829, comma 1, n. 7 c.p.c.

    La censura è stata evocata insieme alla doglianza sull'equità, ma respinta perché la liquidazione equitativa non integra di per sé nullità del lodo.

  • art. 829, comma 1, n. 8 c.p.c.

    La contrarietà del lodo a un precedente lodo passato in giudicato può essere scrutinata come violazione dei limiti del giudicato esterno; nella specie il contrasto è stato escluso.

  • art. 829, comma 1, n. 12 c.p.c.

    L'omessa pronuncia non è configurabile quando la questione risulta assorbita da un'altra statuizione che rende superfluo l'esame della domanda o eccezione.

  • art. 829, comma 3, c.p.c.

    Le censure che attengono al merito della valutazione di diritto o alla liquidazione del danno non sono deducibili come vizi dellodo se precluse dalla norma sui limiti di impugnazione.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia richiede la totale pretermissione della domanda o eccezione; non sussiste in presenza di rigetto implicito o assorbimento.

  • art. 114 c.p.c.

    La decisione secondo equità ex art. 114 c.p.c. è distinta dalla liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., che resta una valutazione di diritto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza che decide sull'impugnazione del lodo arbitrale, la parte non può limitarsi a reiterare i motivi già dedotti contro il lodo, ma deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, altrimenti la censura è inammissibile per difetto di specificità.
  • Nel sistema dell'arbitrato rituale, la liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. non equivale a decisione secondo equità ex art. 114 c.p.c. e non comporta, di per sé, violazione dei limiti del compromesso o nullità del lodo.
  • Il vizio di motivazione del lodo arbitrale sussiste solo quando la motivazione sia del tutto assente, meramente apparente o comunque tale da non consentire di ricostruire la ratio decidendi; non è sufficiente il dissenso della parte rispetto alla valutazione delle risultanze istruttorie o del c.t.u.
  • Il divieto di patto leonino opera quando un assetto negoziale o statutario escluda in modo totale e costante uno o più partecipanti dalla partecipazione agli utili o alle perdite; non è invece configurabile quando l'assetto economico sfavorevole discenda da un giudicato formatosi su effetti di atti compiuti da un organo rappresentativo in conflitto di interessi.
  • L'omessa pronuncia non ricorre se la questione dedotta risulta assorbita da altra statuizione che rende inutile o superfluo l'esame della domanda o eccezione, anche quando la decisione implicita non sia espressamente formulata.
  • L'accertamento del contenuto e dei limiti del giudicato esterno è sindacabile in cassazione solo nei ristretti limiti del vizio di violazione di legge o del vizio motivazionale, non potendo la Corte sostituirsi al giudice di merito nella lettura degli atti precedenti.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoAmministratoriResponsabilità degli amministratoriImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniSocietarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullitàGiudicato

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