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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26037/2026 del 01/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La società aveva ottenuto in sede monitoria un decreto ingiuntivo per € 131.788,98 quale saldo dei lavori di manutenzione straordinaria eseguiti nello stabile condominiale. In opposizione, il Tribunale di Roma aveva riconosciuto alla società € 75.592,00 oltre accessori. Su impugnazione del Condominio, la Corte d’Appello di Roma aveva riformato la decisione e condannato la società a restituire € 70.295,61, ritenuti pagati ma non dovuti; la sentenza d’appello era stata pronunciata dopo che la decisione di primo grado era stata portata ad esecuzione per € 40.000,00, a seguito del parziale accoglimento dell’istanza d’inibitoria. La società aveva quindi chiesto la revocazione della sentenza d’appello ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., deducendo errori di fatto nel calcolo del corrispettivo e dei pagamenti: mancato computo dell’IVA al 10% sulle somme dovute; errata quantificazione delle somme effettivamente pagate dal Condominio, senza considerare le ritenute di garanzia del 10%; mancato svincolo o conteggio delle trattenute a garanzia, indicate nell’ultimo SAL. La società sosteneva che, corretti tali dati, sarebbe risultata creditrice, prospettando nella domanda di revocazione un credito di € 56.728,73 e, nel ricorso per cassazione, un credito residuo di € 41.959,61. La Corte d’Appello aveva dichiarato inammissibile la revocazione, ritenendo che individuare gli errori richiedesse una nuova valutazione della documentazione e della consulenza tecnica, anziché la mera rilevazione immediata di una svista percettiva. Con un unico motivo di cassazione la società ha denunciato la nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell’art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che i tre errori fossero immediatamente percepibili e non comportassero un riesame complesso degli atti.

La decisione

La Cassazione ha rigettato l’unico motivo e il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse esaminato separatamente le tre circostanze dedotte e spiegato perché non costituissero errori percettivi immediatamente rilevabili: accertarle avrebbe richiesto il confronto e la rivalutazione della documentazione e delle risultanze della CTU. La motivazione della sentenza impugnata era quindi effettiva e coerente, non apparente né omessa; la società mirava invece a ottenere in cassazione una nuova valutazione di merito, non consentita. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 6.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, € 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 96 c.p.c. è stata inoltre condannata a pagare € 6.500,00 al Condominio e € 3.000,00 alla Cassa delle Ammende. È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L’errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al … giudizio, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali.

    La revocazione è ammessa per un errore percettivo o una svista materiale su circostanze decisive, immediatamente rilevabili dagli atti senza apprezzamenti valutativi. Non è sufficiente contestare l’interpretazione o la valutazione delle prove, né chiedere una nuova ricostruzione dei fatti mediante riesame della documentazione e della CTU.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alle anomalie che incidono sulla sua esistenza, come l’assenza materiale, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile o l’incomprensibilità obiettiva; non comprende la mera insufficienza argomentativa né consente il riesame delle risultanze processuali.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Non è pertanto riscontrabile alcuna omissione o apparenza di motivazione, perché la Corte d’Appello di Roma ha espresso in modo effettivo e logicamente coerente le ragioni della formazione del proprio convincimento, nel pieno rispetto dell’obbligo argomentativo richiesto dall’art.132 co 2 n.4 c.p.c.

    L’obbligo di motivazione è rispettato quando la sentenza espone in modo effettivo e logicamente coerente le ragioni della decisione, anche se la parte dissente dalla valutazione svolta.

  • art. 111 Cost.

    Non è pertanto riscontrabile alcuna omissione o apparenza di motivazione, perché la Corte d’Appello di Roma ha espresso in modo effettivo e logicamente coerente le ragioni della formazione del proprio convincimento, nel pieno rispetto dell’obbligo argomentativo richiesto dall’art.132 co 2 n.4 c.p.c. e della garanzia del minimo costituzionale giustificativo enucleabile dall’art.111 Cost.

    La garanzia costituzionale della motivazione è soddisfatta quando il provvedimento rende comprensibile, con argomentazione effettiva e coerente, il percorso seguito dal giudice; il controllo non si estende alla sufficienza della motivazione.

  • art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.

    Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., vanno applicati –come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c.– il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna di Technoarc s.r.l. al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende.

    Quando il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la Corte applica le conseguenze previste dall’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., condannando la parte soccombente al pagamento di una somma in favore della controparte e di un’ulteriore somma alla Cassa delle Ammende.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., vanno applicati –come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c.– il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna di Technoarc s.r.l. al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende.

    La decisione conforme alla proposta di definizione accelerata comporta l’applicazione del meccanismo sanzionatorio richiamato dal terzo comma dell’art. 380-bis c.p.c., inclusa la condanna prevista dall’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

Massime di principio

  • L’errore di fatto revocatorio ricorre quando una falsa percezione o svista materiale riguarda una circostanza decisiva che emerge direttamente dagli atti con assoluta immediatezza e semplice rilevabilità, e non quando la censura richiede di valutare o reinterpretare le risultanze processuali.
  • La contestazione di conteggi relativi a corrispettivi, pagamenti, IVA o ritenute non integra di per sé errore revocatorio se per verificarla occorre riesaminare la documentazione e le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio.
  • Il fatto che una circostanza sia stata oggetto di contrapposte posizioni e di valutazione giudiziale esclude che la sua diversa ricostruzione possa essere trattata come mera svista percettiva, quando la decisione presuppone un apprezzamento delle risultanze di causa.
  • La motivazione non è apparente se il giudice individua le circostanze dedotte come errori revocatori e spiega, con percorso logico coerente, perché non siano immediatamente percepibili dagli atti; la richiesta di sostituire a tale valutazione una diversa ricostruzione di merito non è ammissibile in cassazione.
  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è limitato alle anomalie che incidono sull’esistenza stessa della motivazione e risultano dal testo della sentenza; non consente di sindacarne la mera sufficienza o di riesaminare le prove.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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