Cassazione Penale, Sentenza n. 9981/2025 del 12/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la revisione della sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. (associazione di stampo mafioso), sostenendo che la successiva sentenza di assoluzione nel procedimento relativo all'estorsione (capo 57) nei confronti dei fratelli Ceravolo) aveva eliminato l'elemento fattuale su cui si era fondata l'identificazione e la prova della sua partecipazione all'associazione. La difesa affermava che l'estorsione era l'unico episodio che collegava materialmente il ricorrente a Cosmo Mancuso e che, pertanto, l'assoluzione rendeva inconciliabili i giudicati, rientrando nei casi di revisione ex art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e l'istanza di revisione inammissibile. Ha ritenuto che non sussista una oggettiva incompatibilità tra i fatti stabiliti nella sentenza di condanna per associazione (che si è basata principalmente sulle intercettazioni che identificavano il "Scarpuni" come Mancuso Pantaleone e ne descrivevano il ruolo nell'organigramma del clan) e la successiva assoluzione per l'estorsione, la quale non costituiva un fatto storico a sostegno essenziale della condanna associativa. La Corte ha ricordato che, ai fini della revisione, occorre che le decisioni irrevocabili rechino fatti storici identici e decisivi e che risultino tra loro inconciliabili; diversamente, le differenze di valutazione probatoria o di merito non sono idonee a fondare la revisione. Il ricorso è stato quindi rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese.
Norme richiamate
Norma che incrimina l'associazione di tipo mafioso; nella fattispecie la condanna per tale reato è stata fondata sulla prova dell'appartenenza e del ruolo organizzativo (intercettazioni che identificano il soggetto come "Scarpuni"), non sulla mera commissione dei reati-fine.
art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Prevede la revisione quando sussistono sentenze irrevocabili che risultino inconciliabili tra loro; la Corte interpreta la norma come richiedente una oggettiva incompatibilità dei fatti storici accertati, non una semplice contraddittorietà logica o una diversa valutazione di merito.
Norma richiamata nell'iter processuale relativo alla revisione; implicita nella disciplina delle forme e dei limiti del procedimento di revisione.
Regola la delibazione preliminare di ammissibilità dell'istanza di revisione; la Corte può effettuare una sommaria ma necessaria comparazione delle sentenze per verificare la pertinenza e l'eventuale incompatibilità dei fatti invocati.
Massime di principio
- Per chiedere la revisione sulla base di giudicati contrastanti (art. 630, comma 1, lett. a) è necessario dimostrare che i fatti storici accertati nelle due sentenze sono gli stessi, che sono stati fondamentali per le decisioni e che le ricostruzioni risultano oggettivamente inconciliabili (approdi alternativi e incompatibili).
- La diversa valutazione probatoria o una diversa qualificazione giuridica dei fatti tra due sentenze non equivale, di per sé, a un contrasto idoneo a giustificare la revisione: la norma mira all'inconciliabilità fattuale, non alla mera contraddizione logica o a divergenze di merito.
- Un'assoluzione per un "reato-fine" (es. estorsione) non cancella automaticamente una condanna per associazione mafiosa se la partecipazione all'associazione è stata provata con elementi diversi e autonomi (es. intercettazioni, identificazione come figura organica nel clan, ruoli e mansioni).
- Nella fase preliminare di ammissibilità della revisione il giudice può e deve compiere una sommaria comparazione delle decisioni: se da questa verifica risulta che non sussiste alcuna incompatibilità oggettiva dei fatti, l'istanza può essere dichiarata inammissibile senza entrare nel merito.
- Quando si valuta la sussistenza di un contrasto di giudicati ai fini della revisione, la tattica difensiva efficace è dimostrare che la sentenza successiva accerta fatti che rendono materialmente impossibile o decisamente incompatibile la ricostruzione su cui si fonda la condanna originaria (es. prova di un evento che esclude l'an della condotta contestata), non limitarsi a contestare valutazioni di credibilità o merito.
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