Cassazione Civile, Ordinanza n. 32783/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parti private)
La controversia
La controversia nasce da un precedente ricorso per cassazione dichiarato improcedibile perché la parte ricorrente aveva dichiarato nel ricorso che la sentenza impugnata le era stata notificata, ma non aveva depositato copia della sentenza munita della relata di notifica. Con il successivo ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c., la stessa parte ha dedotto un errore di fatto della Corte di Cassazione ex art. 395 n. 4 c.p.c., sostenendo che dagli atti del fascicolo di parte e dal foliario risultava invece la presenza della documentazione attestante la notificazione a mezzo PEC della sentenza d'appello. Ha quindi chiesto di revocare l'ordinanza che aveva dichiarato l'improcedibilità e ha riproposto i motivi del ricorso per cassazione originario, rimasti non esaminati. Le controparti sono rimaste intimate.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso per revocazione. Ha affermato che l'errore revocatorio, per essere rilevante, deve consistere in una svista percettiva risultante in modo incontrovertibile dagli atti interni al giudizio di legittimità e non può essere desunto da atti esterni o successivi. Nel caso concreto, la presenza attuale nel fascicolo ridepositato della relata di notifica non dimostrava che il documento fosse già stato prodotto nel giudizio di cassazione definito con l'ordinanza revocanda. A ciò si aggiungeva la certificazione del cancelliere, contenuta nel fascicolo d'ufficio, che attestava la mancanza della relata di notifica. La Corte ha inoltre ribadito che, una volta dichiarata nella dichiarazione del ricorso la notificazione della sentenza, sorge l'onere di depositare la sentenza munita della relata di notifica ex art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c., la cui mancanza comporta improcedibilità; la doglianza sulla tardività dell'impugnazione è stata ritenuta non cogliere la ratio della precedente ordinanza. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, senza spese per mancata costituzione degli intimati, ma ha applicato la condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c. al pagamento di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È il rimedio utilizzato per chiedere la revocazione delle decisioni della Corte di Cassazione.
L'errore revocatorio è configurabile solo come errore di fatto, meramente percettivo, risultante dagli atti del giudizio di legittimità.
art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.
Se nel ricorso per cassazione si dichiara la notificazione della sentenza impugnata, occorre depositare la copia della sentenza munita della relata di notifica; la mancata produzione comporta improcedibilità.
La notificazione della sentenza fa decorrere il termine breve per impugnare.
La conformità tra proposta del consigliere e decisione finale consente l'applicazione del regime sanzionatorio richiamato dal comma 3.
La Corte applica la condanna al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende come conseguenza della conformità tra proposta e decisione finale, configurando un abuso del processo.
Richiamato in connessione con l'art. 380-bis c.p.c. come disciplina delle conseguenze della responsabilità aggravata, ma non applicato per la mancata costituzione degli intimati.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
È richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- L'errore revocatorio rilevante ai fini dell'impugnazione delle decisioni della Cassazione deve consistere in una svista percettiva decisiva, emergente in modo incontrovertibile dagli atti interni del giudizio di legittimità; non è sufficiente la deduzione di una valutazione errata di fatti esattamente percepiti.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, quando il ricorrente dichiari che la sentenza impugnata è stata notificata, egli assume un onere di autoresponsabilità processuale e deve depositare la copia della sentenza con la relata di notifica; la mancata produzione determina l'improcedibilità del ricorso.
- La presenza attuale di un documento nel fascicolo ridepositato in sede di revocazione non prova, da sola, che quel documento fosse già presente nel fascicolo esaminato nel giudizio di cassazione definito con la decisione revocanda.
- La domanda di revocazione non può essere utilizzata per riproporre il merito del ricorso per cassazione rimasto assorbito dalla declaratoria di improcedibilità, se non è superato preliminarmente il vizio che aveva determinato tale declaratoria.
- Quando la proposta del consigliere ex art. 380-bis c.p.c. e la decisione finale coincidono, la disciplina richiama una conseguenza sanzionatoria che il legislatore collega a una valutazione tipica di abuso del processo.
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