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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23069/2022 del 25/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un lungo contenzioso seguito all’annullamento della sentenza dichiarativa di insolvenza e alla conseguente riassunzione del giudizio di rinvio davanti alla Corte d’appello. Il Ministero, riassunto il giudizio con notificazione dell’atto alla controparte presso il domiciliatario anziché alla parte personalmente, si è visto ordinare la rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c. Dopo ulteriori tentativi notificatori, la Corte d’appello ha ritenuto non provato il rispetto dei termini e delle modalità richieste per la rituale instaurazione del contraddittorio e ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello, confermando la decisione di primo grado. Con il ricorso per cassazione il Ministero ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 164, 307 e 393 c.p.c., sostenendo che la mancata rinnovazione valida della notifica non avrebbe dovuto comportare l’inammissibilità dell’appello, bensì l’estinzione dell’intero processo di rinvio, con caducazione delle sentenze di merito, salvi gli effetti della precedente sentenza di cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha qualificato la notifica della riassunzione al domiciliatario, anziché alla parte personalmente, come notifica nulla e non inesistente; ha considerato corretto l’ordine di rinnovazione ex art. 291 c.p.c.; ha rilevato che la mancata prova della seconda/ulteriore notifica non poteva essere superata con ulteriori termini, e che in tale situazione non si configurava una mancata riassunzione idonea a determinare l’estinzione del processo ex art. 393 c.p.c. La Corte ha quindi confermato il rigetto del ricorso del Ministero. Ha inoltre respinto la domanda della controricorrente ex art. 96 c.p.c. per difetto di prova del danno. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente; non è stato applicato l’ulteriore contributo unificato nei confronti dell’Amministrazione dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 392 c.p.c.

    la riassunzione del giudizio di rinvio deve essere notificata alla parte personalmente; la notifica al domiciliatario o al difensore delle fasi precedenti è nulla, non inesistente.

  • art. 291 c.p.c.

    è applicabile anche nel giudizio di rinvio; il giudice può ordinare la rinnovazione della notificazione nulla, ma il termine concesso è perentorio e non sono concedibili ulteriori termini per il medesimo adempimento una volta inutilmente decorso.

  • art. 163-bis c.p.c.

    la data di spedizione/notifica dell’atto deve consentire di verificare il rispetto del termine libero a comparire; la mancata prova della data impedisce tale verifica.

  • art. 164 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere che la violazione del termine di comparizione dovesse condurre all’estinzione, ma la Corte esclude che la fattispecie concreta integri tale conseguenza.

  • art. 307 c.p.c.

    l’estinzione per inattività è richiamata come disciplina generale, ma nel caso concreto non si verifica perché vi è stata attività di impulso; inoltre l’estinzione non può essere dichiarata d’ufficio in mancanza di eccezione di parte, secondo la disciplina applicabile ratione temporis.

  • art. 393 c.p.c.

    la mancata valida riassunzione nel giudizio di rinvio non è stata ritenuta configurabile; quindi non opera l’estinzione del processo di rinvio invocata dal ricorrente.

  • art. 96 c.p.c.

    la domanda della controricorrente è stata ricondotta, per ragioni di applicabilità temporale, al primo comma; è stata comunque rigettata per difetto di prova del danno e degli elementi necessari alla liquidazione, anche equitativa.

  • art. 96 c.p.c.

    il risarcimento per lite temeraria richiede la prova del danno e di elementi fattuali sufficienti alla sua liquidazione.

  • art. 13 d.p.r. n. 115 del 2002

    l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato, esentate per il meccanismo della prenotazione a debito.

  • L. n. 69 del 2009

    art. 45, comma 12; art. 58, comma 1

    la modifica dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. non si applica ai giudizi instaurati prima dell’entrata in vigore della legge.

Massime di principio

  • La notificazione dell’atto di riassunzione nel giudizio di rinvio eseguita alla persona del difensore o del domiciliatario, invece che alla parte personalmente, è nulla ma non inesistente; perciò il giudice deve ordinare la rinnovazione della notifica se la parte intimata non si costituisce.
  • Nel giudizio di rinvio, l’ordine di rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c. è utilizzabile anche per la riassunzione, ma il termine assegnato è perentorio e, se la rinnovazione non è validamente eseguita o provata, non può essere concesso indefinitamente un nuovo termine per lo stesso adempimento.
  • La mancata prova del perfezionamento della notificazione equivale, ai fini processuali, a mancata dimostrazione della valida instaurazione del contraddittorio.
  • L’inammissibilità dell’impugnazione per vizio della riassunzione non coincide automaticamente con l’estinzione del processo: quest’ultima richiede la ricorrenza della specifica disciplina applicabile e, nei casi regolati dall’art. 307 c.p.c. ratione temporis, l’eccezione della parte interessata quando prevista.
  • La domanda di risarcimento del danno per lite temeraria richiede l’allegazione e la prova, almeno minima, degli elementi di fatto utili alla liquidazione del pregiudizio; in difetto, va respinta.
  • Le Amministrazioni dello Stato non sono tenute al versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto per i gravami respinti o inammissibili, in ragione del regime di prenotazione a debito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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