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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10267/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I tre imputati hanno impugnato la sentenza di appello che aveva confermato le condanne per bancarotta fraudolenta per distrazione relative a due società fallite (Eredis s.r.l. e Piazza Grande Group s.r.l.). I ricorrenti hanno censurato, tra l'altro: presunti travisamenti della prova (con particolare riferimento alla congruità dei corrispettivi di cessione dei rami d'azienda e alla quantificazione degli ammanco di cassa), l'utilizzo in motivazione di atti non acquisiti o non decisivi (relazione e dichiarazioni del curatore, bilanci), la mancata considerazione di elementi che avrebbero escluso il danno per i creditori (conferimenti soci, garanzie, pagamenti), la necessità di riqualificare talune fattispecie come bancarotta preferenziale, l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'asserita riparazione della bancarotta tramite versamenti soci (bancarotta riparata). Alcuni motivi denunciavano anche vizi formali della motivazione (copia-incolla) e deducevano l'inutilizzabilità di dichiarazioni rese al curatore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi come infondati o inammissibili e ha confermato le statuizioni di merito. Ha ritenuto inammissibili o generiche molte delle censure che riproponevano valutazioni di fatto già esaminate nei gradi precedenti (divieto di revisione del merito in sede di legittimità). Ha precisato i requisiti per contestare il travisamento della prova (indicazione puntuale degli atti, prova della verità degli elementi, dimostrazione della loro decisività) e ha escluso la postulata contraddizione tra le consulenze e la motivazione d'appello. Ha ritenuto utilizzabili in atti la relazione del curatore e le dichiarazioni rese al curatore, ha valorizzato indici di fraudolenza (costituzione di società riconducibili agli stessi soci poco prima delle cessioni, esclusione dell'accollo dei debiti, pagamenti parziali, trasferimenti a soggetti riconducibili agli imputati) e ha giudicato insoddisfacente la prova della "bancarotta riparata" (mancata dimostrazione della reintegrazione patrimoniale prima del fallimento). Ha altresì ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche alla luce della reiterazione di schemi fraudolenti. Conclusivamente, i ricorsi sono stati rigettati e le condanne sono confermate, con pene e statuizioni accessorie e civili già disposte.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita il contenuto della motivazione in appello e richiama l'ambito entro cui devono essere articolate le censure di merito, richiamato per definire i limiti della motivazione nelle impugnazioni

  • art. 219 legge fallimentare

    Norma che disciplina l'aggravante del danno grave: la circostanza aggravante è stata esclusa nella pronuncia di merito, come rilevato nella motivazione

  • art. 581 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiama l'onere di specificità delle censure in cassazione; la Corte ha ritenuto generiche molte doglianze che non indicavano con precisione gli atti o gli elementi ritenuti travisati

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Indica il limite del sindacato di legittimità sulla motivazione (travisamento della prova) e i requisiti per dedurlo in cassazione; la Corte ha applicato tali principi per valutare l'ammissibilità delle doglianze

  • art. 544 e art. 546 cod. proc. pen.

    Previsione dell'obbligo di una concisa esposizione dei motivi della sentenza; la Corte ha ricordato che è ammessa anche la motivazione implicita se sussiste consequenzialità logica

  • art. 33 legge fallimentare

    La relazione ex art. 33 (del curatore) è documentazione rilevabile nel fascicolo; la Corte ha ritenuto utilizzabili le informazioni e le dichiarazioni ivi contenute

  • art. 63, comma 2, cod. proc. pen.

    Disciplina l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria; la Corte ha chiarito che non si applica alle dichiarazioni rese al curatore fallimentare, che sono utilizzabili

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti sulla base di elementi preponderanti (reiterazione di schemi fraudolenti) senza dover valutare singolarmente ogni elemento prospettato dalla difesa

Massime di principio

  • In sede di cassazione non è consentita la riconsiderazione del merito dei fatti: i motivi che propongono una diversa valutazione delle prove sono, di regola, inammissibili se non indicano specificamente atti decisivi travisati
  • Il vizio di 'travisamento della prova' è rilevabile in Cassazione solo se il ricorrente indica puntualmente gli atti, dimostra la verità degli elementi invocati e prova la loro decisività rispetto alla motivazione impugnata
  • La cosiddetta "doppia conforme" (motivazioni coincidenti nei due gradi) rende più difficile il sindacato in Cassazione: il ricorso può impugnare il travisamento solo nei ristretti casi in cui siano stati omessi temi probatori decisivi o il travisamento sia manifesto in entrambi i gradi
  • Le relazioni del curatore fallimentare e le dichiarazioni rese al curatore sono generalmente utilizzabili come documenti nel processo penale e non sono assoggettate alla disciplina di inutilizzabilità prevista per le dichiarazioni all'autorità giudiziaria o di polizia
  • La prova della 'bancarotta riparata' richiede la dimostrazione che la reintegrazione patrimoniale sia avvenuta prima della dichiarazione di fallimento e in misura tale da annullare il pregiudizio per i creditori; l'onere probatorio grava sull'amministratore
  • La costituzione di società riconducibili agli stessi soci immediatamente prima di cessioni o affitti di azienda, l'esclusione di debiti dalle cessioni, pagamenti parziali e il trasferimento di asset a soggetti riconducibili agli amministratori costituiscono indici rilevanti di fraudolenza ai fini della configurazione della bancarotta per distrazione
  • Il diniego delle attenuanti generiche può basarsi sulla prevalenza di un elemento negativo (es. reiterazione di schemi fraudolenti) senza che il giudice debba analizzare dettagliatamente ogni singolo fatto favorevole prospettato dalla difesa
  • Motivi nuovi introdotti tardivamente (es. nei motivi aggiunti) sono ammissibili solo se funzionalmente connessi ai motivi originari; altrimenti sono dichiarati inammissibili

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