Sentenza n. 1092/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell’immigrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, riconoscendo di avere presentato la domanda oltre il termine, ma deducendo l’omessa considerazione della propria situazione complessiva, del percorso di integrazione maturato durante la permanenza in Italia e dell’attività lavorativa reperita nel frattempo. In sede procedimentale aveva inoltre riferito di non avere avuto, dopo la scadenza del titolo, la documentazione necessaria per chiedere il rinnovo e che fossero poi decorsi i termini. Il permesso era scaduto il 27 dicembre 2011, mentre la domanda era stata presentata il 3 marzo 2023, dopo oltre undici anni. La Questura aveva richiesto chiarimenti sulla giustificazione del ritardo e sulla percezione di redditi, ritenendo poi inidonea la documentazione prodotta.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Il TAR ha ritenuto che il ritardo di oltre undici anni elimini la continuità tra il precedente titolo e la domanda di rinnovo, rendendo ostativa la tardività alla prosecuzione del rapporto autorizzatorio. Il termine previsto per il rinnovo deve essere coordinato con la disciplina dell’espulsione dello straniero che soggiorni senza avere richiesto tempestivamente il permesso o il rinnovo; l’inosservanza può essere superata soltanto in presenza di una causa di forza maggiore, della quale l’interessato deve fornire prova. La giurisprudenza favorevole alla rilevanza non ostativa del ritardo riguarda ritardi modesti accompagnati da specifiche giustificazioni e non è applicabile a un differimento ultradecennale. La spiegazione fornita dal ricorrente, relativa alla mancanza della documentazione e al successivo decorso dei termini, non integra forza maggiore. Il giudice ha inoltre escluso che la dedotta integrazione territoriale potesse condurre a una diversa conclusione, sia perché la permanenza era stata irregolare e non adeguatamente comprovata, sia perché dagli atti risultava l’assenza di redditi dal 2011. Il requisito reddituale minimo è stato considerato una condizione soggettiva necessaria e non eludibile. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 5, comma 4, d.lgs. 286/1998
Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero … almeno sessanta giorni prima della scadenza.
Il termine per la richiesta di rinnovo costituisce il parametro temporale della tempestività dell’istanza; un ritardo ultradecennale compromette la continuità presupposta dall’istituto del rinnovo.
art. 13, comma 2, d.lgs. 286/1998
Il Prefetto dispone l’espulsione dello straniero ... senza aver richiesto il permesso di soggiorno nei termini prescritti, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore ... ovvero quando il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo.
La disciplina dell’espulsione conferma la rilevanza del termine per il rinnovo e consente di giustificare il ritardo soltanto mediante la prova di una causa di forza maggiore.
La Questura ha utilizzato il preavviso di rigetto per richiedere integrazioni sulla giustificazione del ritardo e sulla percezione di redditi; il TAR non ha rilevato vizi nell’esito del procedimento.
Massime di principio
- La domanda di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere presentata entro il termine previsto dalla disciplina dell’immigrazione; un ritardo di oltre undici anni è incompatibile con la continuità presupposta dall’istituto del rinnovo e costituisce ragione ostativa al rilascio del nuovo titolo.
- L’inosservanza del termine per il rinnovo del permesso di soggiorno può essere superata soltanto se l’interessato dimostra che il ritardo è stato determinato da una causa di forza maggiore; la mera mancata disponibilità della documentazione o il semplice decorso dei termini non sono sufficienti.
- La giurisprudenza che ammette la rilevanza non ostativa di un ritardo nella richiesta di rinnovo riguarda ritardi di modesta entità accompagnati da specifici elementi giustificativi e non è estensibile a una protratta permanenza irregolare ultradecennale.
- La positiva integrazione sociale o lavorativa dello straniero non rende irrilevante un ritardo abnorme nella richiesta di rinnovo e non consente di eludere il requisito reddituale minimo, considerato condizione soggettiva necessaria per la sostenibilità della permanenza nella comunità nazionale.
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