Sentenza del 08/03/2019 n. 6832 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva annullato l'accertamento relativo al reddito di partecipazione imputato al socio per l'anno d'imposta 2001. L'accertamento derivava dalla presunta plusvalenza non dichiarata dalla società in occasione della cessione di un ramo d'azienda relativo a uno stabilimento balneare con annesso bar. Il primo motivo denunciava la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41-bis, poiché la CTR aveva annullato l'accertamento del socio basandosi sull'annullamento, non ancora definitivo, dell'analogo accertamento emesso nei confronti della società. In via subordinata, l'Agenzia denunciava la violazione dell'art. 295 c.p.c. per non avere la CTR sospeso il giudizio in attesa della definizione della controversia pregiudiziale riguardante la società.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha ritenuto errato che la CTR avesse fondato l'annullamento dell'accertamento del socio su una sentenza relativa alla società che non era ancora passata in giudicato ed era stata impugnata per cassazione. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata, anche per la liquidazione delle spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia. Non è stata quindi definita in via definitiva la debenza del tributo, ma è stata riconosciuta la fondatezza della posizione processuale dell'Agenzia delle entrate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32
La norma disciplina i poteri istruttori dell'Amministrazione finanziaria, compresa la richiesta al contribuente di chiarimenti, documenti e scritture contabili. Nel caso concreto, l'Ufficio aveva richiesto chiarimenti sull'operazione di cessione del ramo d'azienda, senza ricevere riscontro.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41-bis
La disposizione è stata invocata dall'Agenzia per contestare l'automatica estensione al socio degli effetti di una sentenza relativa alla società, quando tale decisione non è ancora definitiva. L'annullamento dell'accertamento societario non può quindi costituire, da solo, il presupposto definitivo per annullare l'accertamento del reddito di partecipazione del socio.
Prevede la sospensione necessaria del processo quando la decisione dipende dalla soluzione di un'altra controversia pregiudiziale. In materia tributaria, se l'accertamento del socio dipende da quello della società e quest'ultimo è ancora pendente, il giudice deve valutare la sospensione del processo pregiudicato invece di decidere sulla base di una pronuncia non definitiva.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Consente di proporre ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto. L'Agenzia lo ha utilizzato per censurare l'errata applicazione delle regole sugli effetti della decisione relativa alla società.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Consente di denunciare la nullità della sentenza o del procedimento. È stato richiamato in relazione alla mancata sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c.; il motivo è però rimasto assorbito dall'accoglimento del primo.
Massime di principio
- Quando l'accertamento tributario del socio dipende da quello emesso nei confronti della società, una sentenza favorevole alla società non ancora definitiva non produce automaticamente effetti decisivi nel giudizio del socio.
- Se la controversia societaria è pregiudiziale rispetto a quella del socio, il giudice deve considerare la sospensione necessaria del processo dipendente fino alla formazione del giudicato sulla causa principale.
- L'annullamento di un accertamento in una causa collegata non può essere trattato come giudicato esterno finché la relativa sentenza è impugnabile o effettivamente impugnata.
- La cassazione con rinvio non decide definitivamente sull'esistenza del maggior reddito: impone al giudice di merito un nuovo esame, tenendo conto della definitività o dell'esito della controversia pregiudiziale.
- Nei rapporti tra società di persone e soci, l'esito dell'accertamento societario può incidere sul reddito imputato per trasparenza ai soci, ma gli effetti processuali devono rispettare le regole sulla pregiudizialità e sul giudicato.
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