Sentenza del 13/03/2019 n. 7099 - Corte di Cassazione
TRIBUTI - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE "Pace fiscale" - Ambito di applicazione - Cartella ex art. 36-bis - Esclusione - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente contestava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che aveva dichiarato inammissibile il suo appello per il mancato deposito di una copia dell'atto presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale che aveva emesso la sentenza impugnata. La ricorrente aveva inoltre chiesto la sospensione del processo ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, sostenendo di poter accedere alla definizione agevolata delle controversie della cosiddetta "pace fiscale".
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto l'istanza di sospensione, ritenendo che la definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 riguardi soltanto le controversie aventi ad oggetto atti impositivi e non l'impugnazione di una cartella emessa ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973. Tale cartella deriva infatti dalla liquidazione automatizzata di tributi già dichiarati dal contribuente e da un controllo formale dell'omesso o insufficiente versamento, senza valutazioni discrezionali dell'Amministrazione. La Corte ha inoltre ritenuto legittima l'inammissibilità dell'appello, poiché il deposito della copia presso la segreteria del giudice di primo grado costituiva, nel regime applicabile, un adempimento obbligatorio e tempestivo, sanzionato con l'inammissibilità. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile e la contribuente è stata condannata a rimborsare all'Agenzia delle Entrate 1.200 euro di spese processuali, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito nella legge 17 dicembre 2018, n. 136
Possono essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi.
La norma sulla definizione agevolata si applica ai giudizi relativi ad atti impositivi, cioè ad atti con cui l'Amministrazione determina autoritativamente una pretesa tributaria. Non si applica alle cartelle ex art. 36-bis fondate sulla mera liquidazione di importi già dichiarati.
Art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La cartella emessa a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione, in caso di omesso o insufficiente versamento, non costituisce normalmente un atto impositivo autonomo, perché non implica un accertamento discrezionale ma una verifica formale e una liquidazione dei tributi dichiarati.
Art. 53, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel regime applicabile alla controversia, quando l'appello non era notificato tramite ufficiale giudiziario, il deposito di una copia presso la segreteria della Commissione che aveva emesso la sentenza di primo grado doveva essere effettuato entro il termine previsto, a pena di inammissibilità.
Art. 22, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La disposizione, richiamata dall'art. 53, collegava il deposito dell'atto di appello al termine perentorio previsto per la costituzione in giudizio.
Art. 123 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
Quando la notificazione dell'appello è eseguita dall'ufficiale giudiziario, quest'ultimo comunica l'avvenuta impugnazione al giudice che ha pronunciato la sentenza, rendendo non necessario l'adempimento ulteriore previsto per le notifiche effettuate senza ufficiale giudiziario.
Art. 36 del d.lgs. n. 175 del 2014
La norma ha eliminato il requisito del deposito della copia dell'appello presso la segreteria del giudice di primo grado, ma la modifica è stata ritenuta non retroattiva e quindi non applicabile alla controversia.
Massime di principio
- Le definizioni agevolate delle controversie tributarie si applicano, di regola, ai giudizi riguardanti veri atti impositivi, nei quali l'Amministrazione formula una pretesa tributaria autonoma o discrezionale; non necessariamente alle cartelle che si limitano a riscuotere somme già dichiarate.
- Una cartella emessa ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, fondata su un omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, è normalmente considerata un atto di liquidazione e riscossione, non un atto di accertamento.
- Gli adempimenti processuali tributari previsti a pena di inammissibilità devono essere rispettati secondo il regime normativo vigente al momento dell'impugnazione; una successiva modifica favorevole non rende automaticamente valido un atto già soggetto alla disciplina precedente.
- Quando la legge impone il deposito di una copia dell'appello presso la segreteria del giudice di primo grado, il termine è perentorio e l'omissione può essere rilevata d'ufficio, salvo che l'adempimento non sia escluso dalla modalità di notificazione o dalla disciplina temporalmente applicabile.
- Prima di chiedere una sospensione o una definizione agevolata, occorre verificare sia la natura dell'atto impugnato sia il contenuto effettivo della controversia: la qualificazione formale della causa non è sufficiente se l'atto deriva da un mero controllo automatizzato.
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