Sentenza n. 5759/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'accertamento ex art. 31 c.p.a della illegittimità del silenzio serbato dalla Amministrazione sulla istanza volta al rilascio di nulla osta e al perfezionamento della procedura di primo ingresso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio asseritamente serbato sulla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato e di definizione della procedura di primo ingresso
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio sull’istanza relativa al rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, presentata il 27 marzo 2023, e l’accertamento del diritto alla conclusione positiva del procedimento. Ha dedotto di avere sollecitato invano l’amministrazione. Il Ministero ha eccepito che il procedimento era stato definito con il rilascio del nulla osta, successivamente revocato con determinazione del 28 aprile 2025, entrambe anteriori alla proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile la domanda, rilevando che al momento della proposizione del ricorso non sussisteva più il silenzio-inadempimento: il procedimento era già stato concluso con un provvedimento espresso di rilascio del nulla osta, poi revocato prima dell’instaurazione del giudizio. Nel giudizio contro il silenzio, l’interesse azionato consiste nell’ottenere una manifestazione formale ed espressa di volontà dell’amministrazione, indipendentemente dal suo segno; una volta adottato un provvedimento conclusivo, viene meno il presupposto dell’azione e difetta ab origine l’interesse a ricorrere. Spese compensate.
Norme richiamate
Nel giudizio avverso l’inerzia della Pubblica Amministrazione ex art. 117 c.p.a., l’interesse che sorregge il ricorso, ed il correlato bene della vita che ne costituisce l’indefettibile sostrato sostanziale –salva la ipotesi contemplata all’art. 31, comma 3, c.p.a.- afferisce all’ottenimento di una formale manifestazione di volontà della Amministrazione, quale che ne sia il segno, in ossequio all’obbligo del clare loqui e di tempestiva conclusione del procedimento (art. 2 l. 241/90; art. 97 Cost.) che deve sempre e comunque informare l’agere dei pubblici poteri.
L’azione contro il silenzio tutela, salvo il caso previsto dall’art. 31, comma 3, c.p.a., l’interesse a ottenere una risposta formale dell’amministrazione, non necessariamente favorevole; l’adozione di un provvedimento conclusivo prima del ricorso esclude il presupposto dell’azione.
Nel giudizio avverso l’inerzia della Pubblica Amministrazione ex art. 117 c.p.a., l’interesse che sorregge il ricorso, ed il correlato bene della vita che ne costituisce l’indefettibile sostrato sostanziale –salva la ipotesi contemplata all’art. 31, comma 3, c.p.a.- afferisce all’ottenimento di una formale manifestazione di volontà della Amministrazione, quale che ne sia il segno, in ossequio all’obbligo del clare loqui e di tempestiva conclusione del procedimento (art. 2 l. 241/90; art. 97 Cost.) che deve sempre e comunque informare l’agere dei pubblici poteri.
Nel rito sul silenzio, l’interesse consiste nell’ottenere una manifestazione espressa della volontà amministrativa, a prescindere dal contenuto favorevole o sfavorevole.
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
La carenza di interesse ab origine all’esperimento della domanda volta all’accertamento dell’obbligo di provvedere –stante la formale attestazione da parte della resistente Amministrazione dell’avvenuto adempimento di tale obbligo, in senso negativo per il ricorrente - depriva il ricorso de quo della condizione tratteggiata all’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a., votandolo alla declaratoria di inammissibilità.
La carenza originaria dell’interesse a ricorrere, dovuta all’avvenuta conclusione del procedimento prima della proposizione della domanda contro il silenzio, comporta l’inammissibilità del ricorso.
Nel giudizio avverso l’inerzia della Pubblica Amministrazione ex art. 117 c.p.a., l’interesse che sorregge il ricorso, ed il correlato bene della vita che ne costituisce l’indefettibile sostrato sostanziale –salva la ipotesi contemplata all’art. 31, comma 3, c.p.a.- afferisce all’ottenimento di una formale manifestazione di volontà della Amministrazione, quale che ne sia il segno, in ossequio all’obbligo del clare loqui e di tempestiva conclusione del procedimento (art. 2 l. 241/90; art. 97 Cost.) che deve sempre e comunque informare l’agere dei pubblici poteri.
L’obbligo di tempestiva conclusione del procedimento richiede una manifestazione formale ed espressa della volontà amministrativa.
art. 97 Cost.
Nel giudizio avverso l’inerzia della Pubblica Amministrazione ex art. 117 c.p.a., l’interesse che sorregge il ricorso, ed il correlato bene della vita che ne costituisce l’indefettibile sostrato sostanziale –salva la ipotesi contemplata all’art. 31, comma 3, c.p.a.- afferisce all’ottenimento di una formale manifestazione di volontà della Amministrazione, quale che ne sia il segno, in ossequio all’obbligo del clare loqui e di tempestiva conclusione del procedimento (art. 2 l. 241/90; art. 97 Cost.) che deve sempre e comunque informare l’agere dei pubblici poteri.
Il dovere di chiarezza e di tempestiva conclusione dell’attività amministrativa sostiene l’esigenza che l’amministrazione assuma una posizione espressa sul procedimento.
Massime di principio
- Nel giudizio contro il silenzio, salvo il potere di accertamento previsto dall’art. 31, comma 3, c.p.a., l’interesse tutelato consiste nell’ottenere una formale manifestazione di volontà dell’amministrazione, indipendentemente dal fatto che sia favorevole o sfavorevole.
- Se il procedimento è stato concluso con un provvedimento espresso prima della proposizione del ricorso contro il silenzio, viene meno il presupposto dell’azione e il ricorso è inammissibile per carenza originaria di interesse, anche quando il provvedimento conclusivo sia sfavorevole al richiedente.
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